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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.70
Data decisione, Autorità: 27.12.1999, CEF
Incarto n. 15.1999.00070
Lugano 27 dicembre 1999 FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli
statuendo nel procedimento promosso su segnalazione/denuncia 22 aprile 1999 di
contro
l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
visto l'incarto del fallimento
richiamato il verbale 10 giugno 1999 di audizione di __________, capo-servizio dell'UEF di Mendrisio;
ritenuto
in fatto: A. Con segnalazione 22 aprile 1999 a questa Camera __________ ha indicato di aver subito gravi perdite di natura economica e morale a causa, a suo dire, degli atti di funzionari dell'UEF. Il Pretore di Mendrisio-Nord ha decretato il suo fallimento il 22 marzo 1999. Lo stesso giorno due funzionari UEF hanno chiuso la sua carrozzeria impedendogli di continuare l'attività lavorativa. Successivamente il fallito è stato interrogato ed è stato allestito l'inventario dei beni siti nella carrozzeria e presso il suo domicilio. Il fallimento di __________ è poi stato pubblicato sul FUC. Questi provvedimenti, secondo il denunciante, lo avrebbero danneggiato.
B. Con osservazioni 7 maggio 1999 l'ufficiale __________ ha elencato cronologicamente le varie fasi della procedura fallimentare, indicando che il fallito ha sempre tenuto un atteggiamento minaccioso con i funzionari UEF e che questi ha, in un primo tempo, asportato dei veicoli presenti nella carrozzeria al momento della sostituzione dei cilindri, avvenuta il giorno del fallimento. Su insistenza dell'UEF __________ ha poi riconsegnato i veicoli. La CEF, con decisione 23 aprile 1999, ha annullato il decreto di fallimento del Pretore. Le chiavi della carrozzeria sono state consegnate al segnalante il 27 aprile 1999.
C. Con scritto 11 giugno 1999 __________ ha negato di aver minacciato __________ e ha affermato di aver retrocesso spontaneamente i veicoli ancora in suo possesso. Egli si sarebbe recato presso l'UEF per tre volte chiedendo, senza successo, la consegna delle chiavi della carrozzeria. L'ufficiale __________ avrebbe preteso il pagamento delle spese di procedura scoperte prima di restituire le chiavi.
D. __________, interrogato il 10 giugno 1999, ha confermato l'atteggiamento ostruzionistico del fallito. Dopo l'inoltro dell'appello, __________ si è recato spesso presso l'UEF senza però mai richiedere la restituzione delle chiavi. A seguito dell'annullamento del fallimento il segnalante ne ha preteso la riconsegna. Su ordine dell'ufficiale __________, __________ ha subordinato la restituzione delle chiavi al pagamento delle spese di fallimento rimaste scoperte. __________ ha poi trovato un accordo con il legale di __________ nel senso che le spese sarebbero state in parte coperte tramite versamento diretto da parte dell'avvocato e in parte mediante trasferimento del rimanente dal conto del segnalante presso Banca __________.
E. Con decreto d'accusa 13 agosto 1999, regolarmente cresciuto in giudicato, il Procuratore pubblico ha condannato __________ a una multa di fr. 200.-- siccome ritenuto colpevole del reato di ingiuria nei confronti di __________.
F. Attualmente sono depositati presso l'UEF in totale fr. 1'818.-- a parziale coperture delle spese del fallimento __________, che ammontano a complessivi fr. 2'600.--. La somma di fr. 800.-- corrisponde all'anticipo versato dal creditore procedente, mentre il legale dell'escusso ha versato fr. 1'018 (cfr. lettera UEF di Mendrisio 6 dicembre 1999). La richiesta alla Banca __________ di versare all'ufficio l'attivo depositato sul conto di __________ (cfr. lettera 27 aprile 1999 UEF - Banca __________) non è stata evasa.
Considerato
in diritto: 1. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. La misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF. Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR, con il rilievo che il denunciante non assume qualità di parte.
L'ufficiale dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria (art. 232 cpv. 1 LEF).
In concreto l'UEF di Mendrisio si è rettamente determinato sostituendo i cilindri dell'officina del fallito, non appena venuto a conoscenza del decreto di fallimento. Si tratta di una misura cautelare affatto appropriata nella fattispecie. Pure l'allestimento dell'inventario e l'interrogatorio del fallito sono atti dovuti dall'amministrazione fallimentare. Visto l'appello di __________ e il suo successivo accoglimento, l'ufficio ha giustamente soprasseduto alla pubblicazione della dichiarazione del fallimento. La pubblicazione cui fa riferimento il segnalante è quella ordinata dall'Ufficio dei registri di Mendrisio, riconducibile all'art. 64 ORC che non rientra nella sfera di competenza di questa Camera.
L'ufficio non era invece legittimato a subordinare la riconsegna delle chiavi della carrozzeria al pagamento da parte di __________ delle spese della procedura fallimentare. Visto l'effetto sospensivo parziale concesso all'appellante (cfr. decreto 29 marzo 1999 del Vicepresidente della CEF), le chiavi sarebbero dovute essere restituite - su richiesta del fallito - subito dopo la ricezione del citato decreto. L'UEF avrebbe dovuto far valere il proprio credito nei confronti del creditore procedente (cfr. art. 68 LEF; DTF 62 III 15 s.; Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 68 LEF, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 14 ad art. 68 LEF), senza avvalersi di un presunto quanto inesistente diritto sui beni del debitore.
Va però rilevato che la giurisprudenza zurighese (ZR 1996, 62) ha già riconosciuto, all'autorità investita del giudizio su un appello contro un decreto fallimentare, la possibilità di subordinare l'esame dell'appello all'anticipo delle spese di procedura fino a quel punto causate. Ciò nel caso in cui nell'appello vengano sollevati fatti successivi alla dichiarazione di fallimento (nova) oppure precedenti ma sconosciuti al primo giudice (pseudonova).
L'UEF di Mendrisio si è avvalso in pratica di una facoltà eventualmente riservata alla seconda istanza in materia di fallimento. Il suo agire, seppur non conforme alla normativa in vigore, deve essere considerato alla luce del comportamento tenuto dal fallito e tenendo presente il fine dell'ufficiale, che era quello di evitare che l'annullamento del fallimento lasciasse delle pendenze presso l'ufficio. A queste condizioni non vi è spazio per alcuna misura disciplinare.
Richiamati gli art. 14 cpv. 2, 221, 223 e 232 LEF e 11 LALEF,
pronuncia: 1. La segnalazione /denuncia 22 aprile/11 giugno 1999 di __________ è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti di funzionari dell'UEF di Mendrisio.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Comunicazione a:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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