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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.80
Data decisione, Autorità:
26.10.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00080
Lugano
26 ottobre 1999
FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 4 maggio 1999 di
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro l’avviso di pignoramento 28 aprile 1999
nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
viste le
osservazioni
– 12 maggio 1999
della __________
– 20 maggio 1999
dell’UEF di Locarno
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
la __________ di __________ procede in via di pignoramento contro __________
per l’incasso di un credito di fr.68’319.75;
che
il 29 aprile 1999 veniva notificato al debitore l’avviso di pignoramento
nell’esecuzione n.__________ previsto per il giorno 17 maggio 1999;
che
con ricorso 4 maggio 1999 __________ si aggrava contro l’avviso di pignoramento
postulando la realizzazione della part. __________ RF di __________ sulla quale
il creditore vanterebbe un diritto di pegno;
che
egli contesta inoltre la somma del credito;
che
con osservazioni 12 maggio 1999 la __________ chiede la reiezione del gravame;
che
delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito;
che
se un’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un
credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso, che il
creditore eserciti dapprima il suo diritto sull’oggetto del pegno (art. 41 cpv.
1bis LEF);
che
l’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF conferisce
al debitore il beneficio d’escussione reale e cioè il diritto di obbligare il
creditore a procedere dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito,
qualora una parte della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via
ordinaria (Amonn/ Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs–und Konkursrecht, Berna 1997, § 32 n.9, p.262);
che
per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, siffatto beneficio non è
di natura imperativa e quindi il debitore vi può liberamente rinunciare ( DTF
110 III 7, 104 III 9, 97 III 50, 93 III 15, 84 III 69, 73 III 16, 68 III 133,
58 III 59; SJZ 69, p. 75; Amonn/Gasser,
op. cit., § 32 n.10, p. 262) nelle ipotesi seguenti:
– omettendo
di presentare ricorso all’Autorità di vigilanza contro la specie di esecuzione,
qualora si proceda contro di lui in via esecutiva ordinaria (DTF 58 III 59 );
– concedendo
al creditore la facoltà di procedere per le vie ordinarie prima di realizzare
il pegno (DTF 68 III 133);
– pattuendo
con il creditore che la pretesa garantita dal pegno venga dapprima escussa
nelle vie ordinarie (DTF 93 III 15, 73 III 16; SJZ 69, p.75; Amonn/Gasser, op.
cit., § 32 n. 10, p. 262);
che
nel caso di specie il debitore ha omesso d’interporre ricorso contro il
precetto esecutivo in via di pignoramento, notificatogli il 27 maggio 1998,
contestando il tipo d’esecuzione;
che
il tal modo egli ha implicitamente rinunciato a far valere il beneficio
d’escussione reale;
che
di conseguenza il ricorso 4 maggio 1999 contro l’avviso di pignoramento si rivela
manifestamente tardivo;
che
le ulteriori censure sollevate dal ricorrente concernono questioni di merito sottratte
al potere di cognizione di questa Camera;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli
art. 17 e 41 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 4 maggio 1999 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
all’UEF di Locarno.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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