AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.80
Data decisione, Autorità: 26.10.1999, CEF
Incarto n. 15.1999.00080
Lugano 26 ottobre 1999 FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 maggio 1999 di
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro l’avviso di pignoramento 28 aprile 1999
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
viste le osservazioni
– 12 maggio 1999 della __________
– 20 maggio 1999 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la __________ di __________ procede in via di pignoramento contro __________ per l’incasso di un credito di fr.68’319.75;
che il 29 aprile 1999 veniva notificato al debitore l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n.__________ previsto per il giorno 17 maggio 1999;
che con ricorso 4 maggio 1999 __________ si aggrava contro l’avviso di pignoramento postulando la realizzazione della part. __________ RF di __________ sulla quale il creditore vanterebbe un diritto di pegno;
che egli contesta inoltre la somma del credito;
che con osservazioni 12 maggio 1999 la __________ chiede la reiezione del gravame;
che delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito;
che se un’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso, che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull’oggetto del pegno (art. 41 cpv. 1bis LEF);
che l’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF conferisce al debitore il beneficio d’escussione reale e cioè il diritto di obbligare il creditore a procedere dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito, qualora una parte della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via ordinaria (Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs–und Konkursrecht, Berna 1997, § 32 n.9, p.262);
che per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, siffatto beneficio non è di natura imperativa e quindi il debitore vi può liberamente rinunciare ( DTF 110 III 7, 104 III 9, 97 III 50, 93 III 15, 84 III 69, 73 III 16, 68 III 133, 58 III 59; SJZ 69, p. 75; Amonn/Gasser, op. cit., § 32 n.10, p. 262) nelle ipotesi seguenti:
– omettendo di presentare ricorso all’Autorità di vigilanza contro la specie di esecuzione, qualora si proceda contro di lui in via esecutiva ordinaria (DTF 58 III 59 );
– concedendo al creditore la facoltà di procedere per le vie ordinarie prima di realizzare il pegno (DTF 68 III 133);
– pattuendo con il creditore che la pretesa garantita dal pegno venga dapprima escussa nelle vie ordinarie (DTF 93 III 15, 73 III 16; SJZ 69, p.75; Amonn/Gasser, op. cit., § 32 n. 10, p. 262);
che nel caso di specie il debitore ha omesso d’interporre ricorso contro il precetto esecutivo in via di pignoramento, notificatogli il 27 maggio 1998, contestando il tipo d’esecuzione;
che il tal modo egli ha implicitamente rinunciato a far valere il beneficio d’escussione reale;
che di conseguenza il ricorso 4 maggio 1999 contro l’avviso di pignoramento si rivela manifestamente tardivo;
che le ulteriori censure sollevate dal ricorrente concernono questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Camera;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 41 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 4 maggio 1999 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Comunicazione all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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