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Numero d'incarto:
15.1999.84
Data decisione, Autorità:
20.09.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00084
Lugano
20 settembre 1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 maggio 1999 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio chiedente l'annullamento dell'attestato di
carenza beni 15 maggio 1997 e la sospensione del pignoramento di cui al verbale
12 aprile 1999, spedito il 20 maggio 1999, nelle esecuzioni n. __________ e
__________ promosse contro il ricorrente da
rappr.
da __________
viste le osservazioni 16 giugno 1999 dell'UE
di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE __________ del 10/11 febbraio 1997 __________ ha escusso, __________ per un
credito relativo a premi di assicurazione malattia. L'escusso ha interposto
opposizione. Con decisione 14 febbraio 1997, regolarmente cresciuta in
giudicato, la creditrice ha rigettato l'opposizione. Dopo che __________ ha
indicato per iscritto di non possedere alcun bene, l'UE ha emesso a suo carico
un ACB datato 15 maggio 1997. La stessa creditrice ha poi fatto spiccare contro
__________ altre due esecuzioni (__________ dell'8 settembre 1998 e __________
dell'11 dicembre 1998). L'escusso ha nuovamente interposto opposizione,
rigettate da __________ con decisioni 6 ottobre 1998 e 11 gennaio 1999. Con
scritto 29 gennaio 1999 l'UE di Lugano ha avvisato il debitore che il
pignoramento nell'esecuzione __________ sarebbe avvenuto il 24 febbraio 1999.
Il giorno 23 febbraio __________ si è presentato presso gli uffici dell'UE,
dove ha indicato la sua situazione economica sottoscrivendo il verbale interno
per le operazioni di pignoramento. Il 20 maggio 1999 l'UE di Lugano ha spedito
all'escusso e a __________ il verbale di pignoramento 12 aprile 1999 con il
quale viene pignorata una quota di fr. 100.-- mensili dell'indennità di
disoccupazione percepita dal debitore.
B. Con
ricorso 26 maggio 1999 __________ si è aggravato contro l'attestato di carenza
beni 15 maggio 1997 e il verbale di pignoramento 12 aprile 1999. A suo dire
egli non avrebbe mai sottoscritto un contratto di assicurazione con __________.
Le opposizioni da lui sollevate sarebbero poi sempre state rigettate senza
dargli la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un giudice.
Con
osservazioni 16 giugno 1999 l'UE di Lugano ha rilevato la parziale tardività
sottolineando poi la correttezza del proprio operato.
C. Con
scritto 26 giugno 1990 __________ ha ribadito la propria posizione. Siccome sull'ACB
del 15 maggio 1997 non erano indicati i rimedi giuridici il termine di ricorso
non sarebbe ancora decorso.
Considerato
in diritto: 1. Ex
art. 17 cpv. 2 LEF il termine di ricorso contro un provvedimento di un ufficio
di esecuzione o di fallimento è di 10 giorni a partire dal giorno in cui il
ricorrente ne ebbe notizia. E' prescritta l'indicazione dei rimedi di diritto
unicamente per le decisioni dell'autorità di vigilanza (art. 20a cpv. 2 n. 4
LEF). La mancata indicazione, su un atto dell'ufficio, della possibilità di
inoltrare ricorso non impedisce la decorrenza del termine di cui all'art. 17
cpv. 2 LEF (cfr. anche Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 49 ss. ad art. 17 LEF).
In
concreto quindi il gravame, per quanto rivolto a contestare l'ACB del 15 maggio
1997, si rivela ampiamente tardivo. In questa sede dovrà quindi essere
verificata unicamente l'esistenza di eventuali motivi di nullità.
Pure
in relazione alla contestazione del verbale di pignoramento 12 aprile 1999 va
esaminata la questione della tempestività. In sostanza __________ sostiene che
l'ufficio avrebbe proseguito l'esecuzione senza che l'opposizione ai precetti
da lui interposta fosse stata rigettata da un giudice. Egli aveva però già
ricevuto l'avviso di pignoramento alla fine di gennaio 1999, si era poi recato
presso l'UE di Lugano il 23 febbraio 1999 e aveva sottoscritto il verbale
interno per le operazioni di pignoramento. Della continuazione dell'esecuzione
il ricorrente aveva quindi avuto conoscenza già alla fine di febbraio 1999. In
DTF 75 III 88 (cfr. anche 85 III 16 e 18) l'Alta corte federale ha però
stabilito che il termine per contestare la continuazione della procedura
nonostante una opposizione ancora valida inizia a decorrere al momento della
ricezione del verbale di pignoramento e non dall'avviso o dall'esecuzione del
pignoramento. Solo l'intimazione del verbale indica con sicurezza all'escusso
la volontà dell'ufficio di proseguire l'esecuzione. Nella fattispecie quindi
per l'altro oggetto del ricorso, verbale di pignoramento 12 aprile 1999, il
gravame è tempestivo.
-
La
continuazione dell'esecuzione nonostante valida opposizione al PE costituisce
un provvedimento nullo, da rilevare comunque d'ufficio, se l'ufficio ha agito
per errore o disattenzione. Rimane invece aperta la questione (nullità o
annullabilità) se l'ufficio ha preso una decisione formale oppure ha mostrato
con chiarezza la volontà di continuare l'esecuzione (cfr. DTF 73 III 147 s. che
propende per la semplice annullabilità; DTF 85 III 16 s. che riapre la
questione).
-
In
concreto dall'incarto UE risulta che l'attestato di carenza beni 15 maggio 1997
è stato emesso a seguito di rigetto dell'opposizione pronunciato da __________
con decisione 14 febbraio 1997, munita del timbro di crescita in giudicato.
L'escusso ha avuto parte attiva nell'esecuzione del pignoramento (cfr. sua
lettera non datata agli atti) ed ha atteso due anni prima di aggravarsi contro
il provvedimento. Va in questo caso condivisa la considerazione esposta in DTF
73 III 148: sarebbe inopportuno esporre il creditore in buona fede al rischio
dell'annullamento dell'intera procedura esecutiva, magari solo una volta giunti
allo stadio della realizzazione. Un'eventuale continuazione dell'esecuzione contra
legem a seguito di rigetto dell'opposizione inefficace sarebbe quindi solo
annullabile. Visto che il termine di 10 giorni è ampiamente scaduto non è
possibile entrare nel merito delle argomentazioni ricorsuali. Non essendo
ravvisabili motivi di nullità, l'ACB 15 maggio 1997 rimane valido a tutti gli
effetti.
-
La
possibilità per un creditore di emanare decisioni di merito con contestuale
rigetto definitivo dell'opposizione conferisce in sostanza ad una parte di
essere giudice in causa propria. Tale possibilità costituisce in tutta evidenza
un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo, giustificata nei soli casi in
cui vi sia una chiara base legale espressa. Siffatta base legale è stata
riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97 cpv. 4 LAVS e 30 cpv. 1 e 4
LAMI (DTF 121 V 110-112; 109 V 48-51 e 107 III 62-66). Analoga base legale vi è
ora all'art. 88 cpv. 2 LAMal, con riferimento alla normativa ex art. 80 ss. e
85 ss. LAMal. Un assicuratore malattie è quindi legittimato, in virtù del suo
potere giurisdizionale, a determinarsi sul merito della disputa di diritto
amministrativo - in particolare delle assicurazioni sociali - con possibilità
di contestuale rigetto definitivo dell'opposizione, a condizione però che la
decisione amministrativa sia stata preceduta dall'emissione di un precetto
esecutivo (DTF 121 V 110 cons. 2; 119 V 331 cons. 2b; 109 V cons. 3b; 107 III
64 cons. 3).
In
concreto i pronunciati 6 ottobre 1998 e 11 gennaio 1999, resi da __________
dopo l'emanazione dei rispettivi precetti esecutivi, sono idonei a rigettarne
l'opposizione.
- La
questione circa la presunta inesistenza di un contratto di assicurazione tra le
parti sarebbe dovuta essere sollevata davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni. __________ non ha però interposto opposizione contro le
decisioni della creditrice che sono cresciute in giudicato. Questa Camera non
può quindi entrare nel merito delle stesse.
A
titolo puramente abbondanziale si fa notare che __________ ha prodotto a questa
Camera copia della domanda di ammissione 21 agosto 1995 a nome __________,
sottoscritta in tutta apparenza dallo stesso ricorrente. L'escutente ha pure
prodotto copia della distinta delle raccomandate da cui risultano gli invii
all'escusso delle due decisioni di rigetto dell'opposizione. Il pignoramento
eseguito dall'UE di Lugano si rivela quindi del tutto corretto.
- Il
ricorso, per quanto ricevibile, va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 20, 20a, 88 LAMal,
pronuncia: 1. Il
ricorso 26 maggio 1999 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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