AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.86
Data decisione, Autorità: 10.08.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00086
Lugano 10 agosto 1999 B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 maggio 1999 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro l’atto di pignoramento 21 aprile 1999 emesso nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro il ricorrente da
(rappr. dall’__________) esec. n.
(rappr. dalla __________) esec. n.
esec. n.
(rappr. da: __________) esec. n. __________, __________, __________, __________
esec. n.
(rappr. da __________) esec. n. __________, __________
esec. n.
viste le osservazioni:
– 9 giugno 1999 della __________
– 16 giugno 1999 della __________
– 1. luglio 1999 dell’UEF di Bellinzona;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono contro __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Con provvedimento 21 aprile 1999 l’UEF di Bellinzona ha pignorato al ricorrente tra l’altro l’importo di fr. 3’200.– al mese più l’intera tredicesima sulla base del seguente computo:
Introiti fr. 5’999.–
Minimo di esistenza
– importo base fr. 1’025.–
– affitto fr. 1’200.–
– riscaldamento fr. 100.–
– cassa malati fr. 224.–
– spese per cure mediche fr. 150.–
– assicurazioni diverse fr. 100.–
totale fr. 2’799.–
Eccedenza mensile pignorabile: fr. 3’200.–
C. Contro siffatta determinazione si è aggravato __________ sostenendo che l’UEF di Bellinzona gli pignora completamente la sua rendita d’invalidità proveniente dalla previdenza professionale, allorquando secondo le disposizioni legali questo reddito è pignorabile solo parzialmente e per la durata di 12 mesi al massimo.
D. Il Comune di __________ e la __________ non hanno presentato osservazioni, mentre delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art.. 17 cpv. 2 LEF).
Nel caso in esame __________, con ricorso 21 maggio 1999, si è aggravato contro l’atto di pignoramento 21 aprile 1999. Ritenuto che ex art. 22 cpv. 1 LEF l’Autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata, si può prescindere dal verificare la tempestività del ricorso 21 maggio 1999.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Ammonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Ex art. 93 cpv. 2 LEF i redditi limitatamente pignorabili ex art. 93 cpv. 1 LEF possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell’esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione.
Secondo l’art. 110 LEF i creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L’Ufficio d’esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo. I creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato. I beni pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che precedettero al pignoramento anteriore.
b) Dalle precedenti disposizioni di legge emerge che decorso il termine di 12 mesi dal primo pignoramento, i beni pignorati possono essere di nuovo oggetto di un successivo pignoramento, per cui l’UEF di Bellinzona ha operato correttamente nell’emettere, trascorsi i primi 12 mesi, un nuovo provvedimento a favore di altri creditori, in cui non é stato riconosciuto il supplemento per la figlia maggiorenne agli studi, come formulato nella sentenza di questa Camera (inc. 15.98.142), emessa il 22 gennaio 1999.
b) Le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili – come nel caso di specie –, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile ex art. 93 LEF come il salario che sostituisce (Ammonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 47 p. 174).
c) Nel quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF, che quelli limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF (Ammonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza, purché il minimo di esistenza già sia coperto dalla rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1).
d) Dalle precedenti considerazioni emerge che l’UEF di Bellinzona ha operato correttamente, computando nel calcolo degli introiti del debitore, oltre alla rendita versata dalla __________ di fr. 3’412.– al mese anche la rendita AI di fr. 2’587.–. L’importo pignorato è pertanto coperto dalla rendita versata dalla Cassa pensione __________, che come si deduce dalla precedenti considerazioni è limitatamente pignorabile ex art. 93 LEF, mentre non vi è pignoramento della rendita AI.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 92 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 21 maggio 1999 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
–
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster