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Numero d'incarto:
15.1999.87
Data decisione, Autorità:
10.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00087
Lugano
10 gennaio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 maggio 1999 di
rappr.
dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l'avviso d'incanto 18
maggio 1999 relativo alla messa all'asta, il __________, di circa 2'000 libri
di proprietà del ricorrente, beni pignorati nei gruppi di esecuzione n.
__________ e __________;
viste le osservazioni 7 giugno 1999 dell'avv.
14 giugno
1999 di __________
18 giugno
1999 dell'UE di Lugano;
ritenuto
che con ordinanza presidenziale 1° giugno 1999 è stato negato l'effetto
sospensivo al ricorso;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell'ambito
della realizzazione dei beni del debitore __________, pignorati per i gruppi di
esecuzione n. __________ e __________, l'UE di Lugano ha inviato alle parti
interessate l'avviso d'incanto 18 maggio 1999 relativo alla vendita all'asta,
fissata per il 2 giugno 1999, di circa 2'000 libri di proprietà del ricorrente,
beni pignorati per i gruppi di esecuzione n. __________ e __________.
B. Con
ricorso 28 maggio 1999 contro l'avviso di incanto, __________ ha postulato
l'annullamento dell'incanto 2 giugno 1999. A suo dire egli non avrebbe
ricevuto, nonostante sollecito, la lista dei libri messi in vendita. L'escusso
avrebbe trovato un'esperta disposta a peritare gli oggetti e terze persone,
note al capo servizio __________, sarebbero state disposte ad assumersi le
spese di perizia. Vi sarebbero poi state trattative private con diversi enti,
di cui __________ non avrebbe mai riferito l'esito. __________ ha da ultimo
rilevato la necessità di determinare il valore minimo dei libri e di avviare
trattative private prima di metterli all'asta.
C. Con
le rispettive osservazioni __________, l'avv. __________ e l'UE hanno
confermato la legalità dell'agire dell'ufficio.
considerato
in diritto: 1. Ex art. 19 cpv. 2 LPR le parti sono tenute a presentare tutti i
documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del
caso.
Il dovere
di collaborazione delle parti, disciplinato dall'art. 19 cpv. 2 LPR, ha come
referente l'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e contribuisce a
relativizzare il principio inquisitorio che connota il primo periodo. Deve
collaborare non solo il ricorrente - per non subire la sanzione della
declaratoria di irricevibilità del gravame - ma anche ogni altro interessato
alla vicenda esecutiva, nell'ipotesi che voglia far uso dei suoi diritti di
parte. La cooperazione deve poi essere, cumulativamente, necessaria e
ragionevolmente esigibile.
Le parti
devono indicare i fatti su cui fondano le loro domande, producendo i documenti
necessari contestualmente all'offerta di tutti i mezzi di prova idonei e
rilevanti per la corretta valutazione del ricorso. E' bene ricordare che la
diligente conduzione del processo compete in primo luogo alle parti e
l'Autorità cantonale di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge
dagli atti e documenti dell'incarto (Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 2.1 a) e b) ad art. 19 LPR, p. 249).
- Ex art.
97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere,
dove occorra, da periti. Contro l'ammontare della stima, la sua mancata
esecuzione o contro la mancata consultazione di periti è possibile interporre
ricorso ex art. 17 LEF (cfr. Bénédict Foex, Basler Kommentar zum SchKG, Vol.
II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 ad art. 97 LEF e giurisprudenza ivi
citata).
A norma dell'art.
9 RFF, in caso di pignoramento di immobili, ogni parte interessata può, entro
il termine di ricorso e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere
all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il Tribunale
federale ha ritenuto corretta, vigente la vecchia LEF, un'applicazione analogica
anche in caso di pignoramento di beni mobili (cfr. DTF 110 III 69/70; 114 III
29/30). Non vi è motivo per scostarsi da siffatta ragionevole giurisprudenza.
-
In
concreto il termine per chiedere una perizia del bene pignorato, anticipandone
le spese, è ampiamente trascorso (10 giorni dall'intimazione dei rispettivi
verbali di pignoramento concernenti i libri) senza che __________ o un'altra
parte interessata richiedesse alcunché. Entro il termine indicato nessuno, né
in un gruppo né nell'altro, ha contestato con ricorso la stima complessiva per
tutti i libri pignorati eseguita dall'UE. Non vi è poi traccia nell'incarto
esecutivo dell'esistenza di una persona disposta ad anticipare le spese di
perizia. Considerato che il ricorrente, patrocinato da un legale, nemmeno si è
preoccupato di indicare compiutamente chi, quando e come si sarebbe impegnato
in tal senso e visto il suo dovere di collaborazione, non incombe all'autorità
di vigilanza indagare ulteriormente. Si noti che __________, che pare aver postulato
in un primo tempo la catalogazione dei libri pignorati (cfr. lettera 7 aprile
1999 avv. __________ - UE), si è poi dichiarata d'accordo con la messa all'asta
degli oggetti senza preventiva catalogazione.
-
Il cpv. 2 dell'art. 125 LEF prescrive che "la forma della
pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono
determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle
parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale". Nel
caso in cui vengano realizzati oggetti d'arte o d'antiquariato, la
pubblicazione deve avvenire in modo che la cerchia dei potenziali interessati
possa essere informata dell'asta. In un caso del genere la comunicazione
dell'asta unicamente presso il luogo dell'incanto è contraria alla legge (cfr.
DTF 45 III 86 s.; Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad art. 125 LEF). La realizzazione incombe di
principio all'autorità di esecuzione, solo quando, per circostanze speciali,
una vendita ai pubblici incanti apparisse del tutto inadeguata, si giustifica
di incaricare una ditta specializzata in vendite all'asta (cfr. DTF 115 III 52 ss.).
-
Nel
caso di specie l'avviso di incanto dei libri è stato regolarmente pubblicato
sul FUC n. __________ del __________ e ne è stata data comunicazione epistolare
alle parti interessate e agli aggiudicatari di libri d'arte nelle precedenti
aste (cfr. lettera 26 maggio 1999 UE). Visto il valore contenuto degli oggetti
da realizzare non si giustificava la messa in atto di altre misure tendenti a
pubblicizzare ulteriormente la realizzazione. Nemmeno risultava ragionevole
incaricare della vendita una casa d'aste. La composizione della partita di
libri da realizzare è stata comunicata tramite scritto 26 maggio 1999,
recapitato pure al debitore ed era inoltre visibile __________ delle ore 14.00
alle 16.00 nella sede dell'asta (cfr. FUC n. __________ del __________, p.
__________).
Le
trattative private intraprese con diversi enti, a cui fa riferimento
__________, non concernevano gli oggetti realizzati il 2 giugno 1999 (cfr.
lettera 2 giugno 1999 del capo servizio __________).
In
conclusione si deve quindi ritenere che la realizzazione qui in esame sia stata
gestita correttamente e nulla sia imputabile all'UE di Lugano.
- Il
ricorso va quindi respinto.
Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 97 e 125 LEF, 9 RFF e 19 LPR,
pronuncia: 1. Il ricorso 28 maggio 1999 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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