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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.90
Data decisione, Autorità: 06.09.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00090
Lugano 6 settembre 1999 B/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 giugno 1999 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento dell’attestato di carenza di beni emesso il 23 ottobre 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
rappr. da: __________
viste le osservazioni 25 giugno 1999 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. Il Comune di __________ procede in via esecutiva contro l’avv. __________ per l’incasso dell’imposta comunale 1988.
B. Su richiesta di proseguimento dell’esecuzione, il 23 ottobre 1998 l’UE di Lugano ha emesso un attestato di carenza di beni per fr. __________.
C. Con ricorso 2 giugno 1999 l’avv. __________ ha chiesto l’annullamento del predetto attestato di carenza di beni, argomentando che l’importo ivi indicato concerne l’imposta comunale per l’anno 1988 oltre l’interesse al 5% dal 23 novembre 1993, data del rilascio del primo attestato di carenza di beni, fino al 23 ottobre 1998, giorno dell’emissione dell’attestato in oggetto. Emettendo il PE con il predetto interesse, l’UE di Lugano ha violato l’art. 149 cpv. 4 LEF, secondo il quale il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni. Secondo il ricorrente l’attestato di carenza di beni in esame è pertanto nullo, in quanto viola prescrizioni nell’interesse pubblico e nell’interesse di persone che non sono parte nel presente procedimenti come chiaramente stabilito dall’art. 22 LEF.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Con PE n. __________ del 28 novembre 1997 dell’UE di Lugano, il Comune di __________ ha escusso l’avv. __________ per: 1) fr. 38’309.40 oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 1997, 2) fr. 13’341.60 interessi aggiornati fino al 30 settembre 1997, 3) fr. 20 tassa di diffida, dedotto l’importo di fr. 8’505.65 acconto pagato al creditore il 1. ottobre 1997. L’opposizione interposta dall’escusso è stata rigettata in via provvisoria dalla Pretore del Distretto di Lugano con decisione 5 febbraio 1998 per fr. 29’803.75 oltre agli interessi come indicato sul PE. In seguito alla domanda 29 settembre 1998 del creditore di proseguire l’esecuzione, in mancanza di beni del ricorrente da sottoporre a pignoramento, l’UE di Lugano ha operato correttamente emettendo l’attestato di carenza di beni in esame sia per il capitale che per gli interessi, dovendosi attenere alla decisione pretorile e non potendo in questa procedura esaminare il fondamento della pretesa : era infatti dovere dell’escusso tutelarsi correttamente con l’impugnazione del giudizio pretorile di rigetto tanto più che il primo giudice ha rigettato l’opposizione in via definitiva sulla base del titolo di imposta e non sulla base di un attestato di carenza di beni.
Va ricordato alle parti che l’Autorità cantonale di vigilanza, e a maggior ragione all’Ufficio d’esecuzione, non è consentito l’esame della fondatezza del giudizio pretorile. Dovesse per avventura l’escusso pagare, a seguito dell’emissione del secondo ACB, più del dovuto, gli resta riservata, se del caso e ove se ne realizzino i presupposti, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 86 LEF.
Il ricorso 2 giugno 1999 dell’avv. __________ va quindi respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 149 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 2 giugno 1999 dell’avv. __________, é respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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