AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.00009
Data decisione, Autorità:
23.12.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00009
15.2000.00166
Lugano
23 dicembre
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sui ricorsi 20 gennaio e 25 ottobre 2000 di
avv.
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ nell’esecuzione
__________e meglio contro i verbali di pignoramento 13 gennaio 2000 e 16
ottobre 2000–, promossa dal ricorrente nei confronti di
procedura
concernente anche
Ufficio
di esecuzione e fallimenti __________
viste
le osservazioni,
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. L’avv. __________ procede nei confronti di __________ per
l’incasso del proprio credito. In data 13 gennaio 2000 l’UEF __________ ha
rilasciato all’escutente un attestato di carenza di beni per l’importo di fr.
2'087,95, accertando, per quanto concerne il reddito dell’escussa, l’assenza di
alcun’eccedenza pignorabile, in base al calcolo seguente (del 24 agosto 1999):
Introiti:
salario fr. 3'242.--
totale
redditi fr. 3'242.--
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1'025.--
figli
minorenni fr. 400.--
locazione fr. 1'700.--
cassa
malati fr. 315.--
assicurazioni
diversi fr. 100.--
totale
deduzioni fr. 3'540.--
B. Con
ricorso 20 gennaio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento
contestando, anzitutto, il fatto che la decisione impugnata non faccia
riferimento all’esistenza di beni mobili pignorabili di cui il ricorrente dice
di aver avuto conoscenza nell’ambito del mandato confidatogli dall’escussa, lo
stesso avente appunto per oggetto il recupero di questi beni, siti all’estero,
il cui valore, secondo la stessa escussa, ammonterebbe a fr. 40'000.--. L’avv.
__________ chiede quindi che da parte dell’UEF venga esperita un’indagine più
approfondita allo scopo di individuare i beni in questione e di procedere al
loro pignoramento. Lo stesso richiede poi il ricorrente quanto ai redditi presi
in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, osservando che il fatto
che le spese di affitto ammontano a fr. 1'700.-- a fronte di un reddito
dichiarato di fr. 3'242.-- costituisce un indizio molto forte dell’esistenza di
mezzi finanziari non dichiarati ufficialmente.
C. Su
rogatoria dell’UEF __________ ha, il 10 marzo 2000, eseguito un primo pignoramento
presso l’abitazione dell’escussa__________. Quest’ultima ha in particolare dichiarato
di non lavorare e di timbrare presso __________, nonché di pagare fr. 800.-- al
mese a titolo di affitto. In attesa di una chiarificazione con il patrocinatore
dell’escussa, __________, si è soprasseduto al pignoramento dei mobili
arredanti l’abitazione di proprietà __________, in quanto __________ ha
dichiarato che essi appartenevano allo stesso locatore.
Con
scritto 21 agosto 2000 indirizzato all’UEF __________ ha rivendicato i mobili
esistente nella sua abitazione di __________, salvo l’arredamento della camera
della figlia dell’escussa nonché i loro effetti personali.
Su
richiesta 31 agosto 2000 dell’UEF __________, così sollecitato dal ricorrente, l’UEF
__________, il 5 settembre 2000, ha allestito un altro verbale interno di
pignoramento, nel quale l’escussa ha dichiarato di lavorare al 50% quale segretaria
e di non timbrare per l’altra metà, ribadendo per il resto di non possedere
beni pignorabili di nessuna sorta.
D. Il
25 settembre 2000, l’UEF __________ ha proceduto alla revisione del pignoramento
di salario, nel senso che è stata ordinata una trattenuta mensile di fr.
350.--, in base al (nuovo) calcolo seguente:
Introiti:
salario fr. 3'133.--
totale
redditi fr. 3'133.--
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 925.--
figli
minorenni fr. 300.--
locazione fr. 800.--
cassa
malati fr. 358.--
trasf.
suppl.
per riscald. fr. 100.--
totale
deduzioni fr. 2'783.--
E. Contro
questa decisione è insorta l’escussa con scritto 4 ottobre 2000, chiedendo che
dal reddito riportato nel calcolo del minimo di esistenza fossero dedotti gli
assegni a favore della figlia e facendo valere impegni finanziari per spese mediche,
arretrati e contributi dovuti alla cassa malati nonché arretrati di contributi
AVS relativi __________ di cui l’escussa era amministratrice unica. La ricorrente
ha pure precisato che il mobilio per il ricupero del quale l’avv. __________ è
stato incaricato sarebbe stato in buona parte trattenuto in __________ mobili
riacquistati dall’escussa per le proprie necessità sarebbero del resto stati
ritornati in buona parte agli stessi fornitori al fine di liquidare le pendenze
causate dai nuovi acquisti in occasione del cambiamento di domicilio da
__________.
F. Con
decisione 16 ottobre 2000, l’UEF __________ ha accolto parzialmente le
richieste dell’escussa. L’ufficio ha quindi ridotto l’importo registrato alla
voce “guadagno della debitrice” da fr. 3'133.-- a fr. 2'033.--, sopprimendo
però nello stesso tempo la voce “figli minorenni” nel calcolo del minimo di esistenza
e riducendo la posta “cassa malati”, e ha introdotto una nuova voce “spese
mediche” di fr. 300.-- mensili, sicché il reddito dell’escussa si rivelava
nuovamente impignorabile:
Introiti:
salario fr. 2'033.--
totale
redditi fr. 2'033.--
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 925.--
figli
minorenni fr. 0.--
locazione fr. 800.--
cassa
malati fr. 246.--
trasf.
suppl.
per riscald. fr. 100.--
spese
mediche fr. 300.--
totale
deduzioni fr. 2'471.--
G. Contro
quest’ultima decisione, insorge nuovamente l’avv. __________, chiedendo
l’esperimento di un sopralluogo nell’abitazione dell’escussa.
H. Nelle
sue osservazioni 8 novembre 2000, l’escussa ribadisce che nella sua attuale
abitazione non vi è mobilio di sua pertinenza bensì solo di proprietà di
__________, sapendo peraltro l’escutente che il mobilio al quale accenna è stato
restituito all’escussa solo parzialmente.
I. Nelle
sue osservazioni del 15 novembre 2000, l’UEF __________ propone la congiunzione
dei due ricorsi dell’avv. __________ e conferma le decisioni impugnate, facendo
valere che dal verbale di pignoramento allestito su rogatoria dall’UEF di
__________ si evince l’impossibilità di procedere all’allestimento di un
verbale dei beni mobili per l’opposizione risoluta del convivente e
proprietario dell’appartamento, __________.
L. Con
fax del 26 ottobre 2000, l’avv. __________ ha confermato una sua richiesta di
sospendere le procedure di ricorso fino al momento del pagamento del debito
dell’escussa nei suoi confronti, chiedendo all’ufficiale dell’UEF di Bellinzona
di prendere nuovamente contatto con __________ in vista di un pagamento mediante
delle rate dell’ordine di grandezza di fr. 100.-- al mese. Con scritto 31 ottobre
2000, l’UEF ha informato il ricorrente del fallimento del tentativo conciliativo.
Considerando
in
diritto:
-
I ricorsi 20 gennaio e 25 ottobre 2000 dell’avv. __________ sono
entrambi diretti contro l’operato __________ nell’ambito delle esecuzioni
promossa dal ricorrente nei confronti di __________. I gravami si basano sul
medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si
giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.2000.9. e inc.
15.2000.166. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle
vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia
processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause
congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
-
La
sospensione delle procedure ricorsuali di cui allo scritto 26 ottobre 2000 costituisce
ovviamente un’offerta legata all’accettazione da parte dell’escussa di un
impegno tendente al pagamento a rate del debito posto in esecuzione. La sospensione
è da ritenere decaduta, poiché l’escussa non ha accettato l’offerta.
-
Nel
suo primo ricorso, l’avv. __________ chiede anzitutto che da parte dell’UEF
venga esperita un’indagine più approfondita allo scopo di individuare
determinati beni mobili di cui l’escussa pretende essere proprietaria. Orbene,
in assenza di ogni indicazione da parte del procedente sul luogo di situazione
di questi asseriti beni, non si può esigere dall’UEF altri e più ampi provvedimenti
che non l’interrogatorio dell’escussa e il sopralluogo della sua abitazione (su
tale questione, cfr. infra cons. 5).
-
Nel
suo secondo ricorso, diretto formalmente contro la decisione 16 ottobre 2000 di
revisione del calcolo del minimo di esistenza, l’avv. __________ chiede
unicamente l’esperimento di un sopralluogo nell’abitazione dell’escussa. Non
sembra quindi (più) contestare l’impignorabilità dei redditi __________ né
l’importo di questi ultimi. Non è però escluso, dato che la nuova decisione,
nel risultato, conferma la prima decisione impugnata (in questo, il presente
caso si distingue da quello – accoglimento parziale – ipotizzato da Flavio Cometta, in Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 64 ad art. 17), che il procedente
non abbia ricorso contro l’ultimo calcolo del minimo di esistenza, ritenendo
che la questione andasse comunque riesaminata da questa Camera nell’ambito del
primo ricorso. Occorre quindi entrare in materia sulla censura.
4.1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
4.2. In
merito alla censura relativa ai redditi dell’escussa, giova rilevare che dal
verbale di pignoramento interno 10 marzo 2000 dell’UEF __________ risulta che
l’escussa percepiva, a quell’epoca, delle indennità di disoccupazione presso
__________, ciò che appare del resto confermato dallo scritto 26 aprile 2000 dell’UEF
__________ .Nel verbale di pignoramento interno del 5 settembre 2000,
__________ ha invece dichiarato di lavorare al 50% (come risulta del resto dal
conteggio di salario dello __________ relativo al mese di luglio 2000) e di non
lavorare né timbrare per l’altra metà. Quest’ultima affermazione non sembra
essere stata verificata. Fondandosi sull’art. 95 cpv. 5 LEF (cfr. DTF 124
III 170 ss.), l’ufficio s’informerà quindi presso __________, per determinare
se l’escussa percepisce – e fino a quando ha percepito – delle indennità di
disoccupazione e, se fosse il caso, le computerà nel calcolo del minimo di
esistenza.
4.3. Per
quanto concerne la questione dell’affitto, che, rispetto alla prima decisione
impugnata è stato ridotto a fr. 800.--, non vi è all’incarto la prova che
l’escussa paga effettivamente quest’affitto. Risulta inoltre dalle osservazioni
dell’ufficio che l’escussa convive __________, il proprietario dell’abitazione.
Orbene, se essi convivono quali concubini, occorre ricordare che le spese di
affitto, risp. le spese locative (interessi ipotecari, spese di manutenzione)
nell’ipotesi – come sembra essere il caso nella fattispecie – in cui uno dei
concubini è proprietario dell’abitazione, vanno di regola ripartite tra i concubini
metà per parte (cfr. DTF 109 III 101 s.; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 26 ad art. 93; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire
de la LP, Losanna 2000, vol. II, n. 116 ad art. 93, che sembra tuttavia
limitare la regola ai concubini che hanno figli comuni, senza peraltro
escludere, negli altri casi, la partecipazione alle spese comuni in base ai principi
d’uguaglianza dei concubini e di equivalenza delle prestazioni). L’ufficio
accerterà di conseguenza il grado di convivenza (ossia se l’escussa dispone di
un appartamento o di locali indipendenti da quello __________ o se essi condividono
gli stessi locali) e, in caso di risposta positiva, chiederà i giustificativi attestanti
l’ammontare complessivo dei costi abitativi, la cui metà sarà in principio
computata nel calcolo del minimo di esistenza __________ (alla condizione che
l’importo preso in considerazione risulti conforme all’uso locale per un
alloggio del quale si possa pretendere che l’escussa si accontenti nelle
circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le
spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità, cfr. DTF
104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo
C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo
S. e 12 giugno 1970 in: Rep 1971 pag. 117). Qualora __________
pretendesse essere solo locataria dell’abitazione __________, l’ufficio esigerà
la produzione del contratto di locazione. In ogni ipotesi, saranno computati
solo l’affitto o la quota parte delle spese locative a carico dell’escussa di
cui il pagamento effettivo è debitamente comprovato.
4.4. Quanto
alla questione degli alimenti versati per la figlia (fr. 1'100.-- al mese, come
risulta dal verbale interno di pignoramento 5 settembre 2000), si osserva che
la convenzione sugli alimenti asseritamente allegata al ricorso 4 ottobre 2000
dell’escussa non figura agli atti. Va ricordato all’ufficio l’obbligo generale
di documentare i redditi e le spese presi in considerazione per la
determinazione della pignorabilità dei redditi dell’escusso ai sensi dell’art.
93 LEF.
4.5. La
stessa esigenza di documentazione vale pure per tutte le poste del calcolo del
minimo di esistenza (in casu: spese di riscaldamento, premi delle casse malati,
trasferte e spese mediche). Infatti, risulta impossibile nel caso di specie
valutare se gli importi ritenuti dall’ufficio siano giustificati o no. In
particolare, non è controllabile se i premi della cassa malati siano riferite
solo all’assicurazione obbligatoria, ad esclusione dei premi per prestazioni
complementari che non possono essere computate nel minimo di esistenza (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 27 ad art.
93), né se esse comprendono pure l’assicurazione per la figlia (che dovrebbero
essere pagate con gli alimenti versati dal padre); non sono parimenti
giustificate le spese di trasferta, non essendo dato sapere dove lavora
l’escussa, né le spese mediche: a proposito di queste ultime, si ricorda che
solo le spese mediche necessarie correnti o prevedibili a breve termine,
qualora non coperte da assicurazioni, possono essere computate, ad esclusione
dei debiti già esistenti al momento del pignoramento (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 32 e 33
ad art. 93). Oltre alla prova dell’esistenza e del carattere indispensabile
delle spese da prendere in considerazione nel minimo di esistenza, l’ufficio
deve anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art.
93; Gilliéron, op. cit.,
n. 106 ad art. 93).
4.6. La
causa va pertanto rinviata all’ufficio di esecuzione perché stabilisca se vi
sia un’eccedenza pignorabile in applicazione delle regole suesposte.
- Qualora i redditi dell’escussa, rifatto il calcolo conformemente
ai principi esposti al considerando che precede, non risultino pignorabili ai
sensi dell’art. 93 LEF in una misura sufficiente a coprire il credito del
ricorrente, si pone la questione della pignorabilità dei mobili che arredano
l’appartamento in cui vive l’escussa e la cui proprietà è rivendicata dal
convivente __________ (art. 95 cpv. 3 LEF).
5.1. L’ufficio
è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti,
in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo (cfr. art.
97 cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell’escusso, compresi quelli
indicati dall’escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi
(cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro
carattere contestato (cfr. DTF 120 III 51). Ci si può chiedere se per
beni dell’escusso vanno intesi beni di cui l’ufficio ha acquisito la
convinzione che appartengono all’escusso (in questo senso: Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 3a ed., Losanna 1993, p. 207 a.i.; quest’autore
aggiunge però che il pignoramento va anche effettuato se la condizione
giuridica dell’oggetto suscettibile di essere pignorato “appare” incerta) o
beni che l’ufficio ritiene, in base ad una decisione fondata sulla
verosimiglianza, proprietà dell’escusso (in questo senso: cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 2 ad § 24: il diritto dell’escusso
deve apparire almeno possibile; Bénédict
Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol.
II, n. 55-57 ad art. 95; Gilliéron,
Commentaire, ad art. 106). La seconda accezione pare più conforme al sistema
della LEF, che impone all’ufficio un’equidistanza tra escusso ed precettanti
(cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). In ogni caso, l’ufficio deve comunque pignorare i
diritti patrimoniali pignorabili che l’escutente indica come appartenenti
all’escusso, o che quest’ultimo allega essere suoi, a meno che, a pena di
nullità ex art. 22 LEF, essi risultano ovviamente appartenere ad un terzo (cfr.
DTF 84 III 79 ss; 106 III 88-90; 110 III 26, c. 2; Foëx, op. cit., n. 57 ad art. 95; Gilliéron, Commentaire, n. 74 ad art.
106; contra DTF 29 I 549-550, secondo la quale la procedura di
rivendicazione andrebbe promossa anche quando la pretesa del terzo appare
incontestabile; Gilliéron,
Commentaire, n. 186 ad art. 106). Vale a dire che in caso di dubbio (riservato,
segnatamente, il caso della richiesta di pignoramento di un immobile iscritto a
registro fondiario a nome di un terzo, che risulta possibile solo se viene resa
verosimile una delle condizioni di cui all’art. 10 cpv. 1 RFF), l’ufficio deve
pignorare e dare avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 ss.
LEF. Infatti, la decisione di non pignorare, riservata un’eventuale modifica da
parte delle autorità di vigilanza adite con ricorso ex art. 17 ss. LEF,
preclude al creditore la possibilità di far valere i propri diritti nell’unica
procedura prevista a questo scopo, ossia quella degli art. 106 ss. LEF.
5.2. In
casu, non risulta dagli atti che il ricorrente abbia chiesto in modo esplicito
il pignoramento dei mobili arredanti l’abitazione dell’escussa. Comunque,
l’ufficio non poteva escludere che i mobili in questione, almeno in parte,
appartenessero __________. Avrebbe quindi dovuto pignorare quelli non
impignorabili, ossia allestirne l’inventario nel verbale interno di
pignoramento, stimarne il valore, menzionare la rivendicazione e fissare al
ricorrente, in applicazione dell’art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF, un termine
di venti giorni per promuovere azione di contestazione della rivendicazione
__________, dato che si può ritenere che detti mobili sono (almeno) in copossesso
di quest’ultimo. L’incarto va quindi retrocesso all’ufficio anche per procedere
alle suddette operazioni.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire,
vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 93 e 95 LEF,
pronuncia:
- Il ricorso 20 gennaio 2000 dell’avv. __________, è accolto nel senso
dei considerandi.
1.1. Di
conseguenza, il verbale di pignoramento 13 gennaio 2000 dell’UEF di __________
è annullato.
- Il
ricorso 25 ottobre 2000 dell’avv. __________, è accolto nel senso dei considerandi.
2.1. Di
conseguenza, la decisione 16 ottobre 2000 di revisione del calcolo del minimo
di esistenza è annullata.
-
Gli
atti sono retrocessi all’UEF __________ affinché abbia a determinarsi come ai considerandi
4.2 a 4.5 e 5.2 di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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