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Numero d'incarto:
15.2000.1
Data decisione, Autorità:
20.04.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00001
Lugano
20 aprile
2000/FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
21 dicembre 1999 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio
contro il pignoramento 13 dicembre 1999 (verbale di pignoramento spedito il 24
dicembre 1999), nell'ambito dell'esecuzione __________ promossa da
viste
le osservazioni 4 gennaio 2000 dell'UE di Lugano,
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede nei confronti di __________ per l'incasso del suo credito con
l'esecuzione n. __________. Il 14 dicembre 1999 l'UE di Lugano ha inviato al
datore di lavoro dell'escussa la notificazione di pignoramento del suo salario
per l'importo eccedente fr. 1'736.-- mensili. Senza rispettare il termine di 30
giorni prescritto dall'art. 114 LEF, l'ufficio, in data 24 dicembre 1999 ha poi
inviato alla debitrice e alla creditrice il verbale di pignoramento, datato 13
dicembre 1999, attestante il citato pignoramento a partire dal 1° dicembre
1999.
Lo
stipendio di dicembre (fr. 1'181.80 netti) è stato interamente versato a
__________ verso la metà di dicembre; dalla tredicesima, versata poco prima di
Natale, è stato invece trattenuto e girato all'UE l'importo di fr. 1'275.75, la
dipendente ha percepito unicamente fr. 554.20 che, sommati ai fr. 1'181.80 già
incassati, le hanno permesso di raggiungere il minimo esistenziale stabilito
dall'ufficio.
B. Contro
il pignoramento si è aggravata il 21 dicembre 1999 __________ sostenendo che il
pignoramento di salario sarebbe dovuto iniziare solo nel gennaio 2000. Ciò
poiché, a seguito di trattenute sui salari di novembre e dicembre, avrebbe
dovuto rimandare "scadenze di pagamento improrogabili per mantenere un
minimo di sussistenza". Per coprire questi debiti __________ abbisognerebbe
dell'intera tredicesima mensilità.
C. Con osservazioni 4 gennaio 2000 l'UE di Lugano si è limitato a
confermare l'esattezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. La ricorrente non entra nel merito del pignoramento ma si limita
a contestarne l'inizio. Effettivamente nei mesi di novembre e dicembre 1999
__________ ha subìto importanti trattenute di salario che, per novembre, non le
hanno verosimilmente permesso di coprire nemmeno il minimo vitale. Non è
escluso che in quel periodo abbia contratto dei debiti per far fronte alla
situazione oppure le sia stato impossibile saldare quelli correnti, contando di
farlo con l'importo percepito a titolo di tredicesima. I debiti rimasti in
sospeso non possono però in nessun modo essere considerati nel minimo vitale,
non potendo alcuni creditori essere privilegiati rispetto ad altri. Il
pignoramento per il mese di dicembre, comprensivo di parte della tredicesima
mensilità deve quindi essere confermato. I creditori che la ricorrente
intendeva tacitare con la tredicesima dovranno, se del caso, far capo alla
procedura esecutiva. Le quote di stipendio pignorate andranno comunque a
beneficio di __________ e di altri creditori che, eventualmente, avessero
presentato domanda di continuazione dell'esecuzione entro il termine di
partecipazione ex art. 110 LEF (in casu 12 gennaio 2000).
-
Interrogata
formalmente il 30 marzo 2000, __________ ha dichiarato di aver locato un
monolocale nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro per una pigione
mensile di fr. 588.--, comprensivi dell’acconto spese . La ricorrente pernotta
però per circa metà settimana presso i genitori a __________, senza versar loro
alcun contributo. I pasti presi fuori casa non causano alcuna spesa a
__________, visto che vengono forniti gratuitamente dal datore di lavoro. La
spesa per l’abbonamento Arcobaleno in fr. 53.—mensili non può essere
riconosciuta poiché l’escussa non ha alcun bisogno oggettivo di spostamento. Il
calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’ufficio, supportato dalle relative
pezze giustificative, è quindi assolutamente corretto.
-
Il
ricorso 21 dicembre 1999 __________, deve quindi essere respinto. Sulle tasse
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17
LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) –
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.
2a).
Richiamato l'art. 93 e
110 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 21 dicembre 1999 __________ è respinto.
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Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
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Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
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Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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