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Numero d'incarto:
15.2000.11
Data decisione, Autorità:
07.03.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00011
Lugano
7 marzo 2000/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 13 gennaio 2000 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio
contro il pignoramento di salario 27 settembre 1999
nelle esecuzioni
n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
e
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
e la __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro
crediti.
B. Il
27 settembre 1999 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento della quota del
salario dell’escusso eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base
del seguente calcolo:
Reddito
del debitore fr. 3000.--
Minimo
base fr.
1’025.--
locazione fr.
550.--
trasferte fr.
200.--
pasti
fuori domicilio fr.
210.--
ass. div.
e riscaldamento fr. 275.--
totale fr.
2'260.--
C. Con
lettera 21 dicembre 1999 __________ si rivolgeva all’Ufficio postulando il
riconoscimento, nel calcolo del minimo di esistenza, degli importi relativi
alle imposte cantonali e comunali, nonché il premio per l'assicurazione
dell'autovettura.
D. A seguito del rifiuto dell'UE di Lugano di aderire alle proprie
richieste, il debitore con ricorso 13 gennaio 2000 si è rivolto a questa Camera
ribadendo le argomentazioni di cui allo scritto 21 dicembre 1999.
E. Delle
osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
- Il
ricorrente chiede che venga tenuto conto dei debiti contratti per imposte
comunali e cantonali.
Perché si
diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma
di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il
rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono
privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di
redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla
sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di
locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF
112 III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di
tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei
debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del
minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla
giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al Comune e al
Cantone.
Abbondanzialmente
si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori (cfr. in senso
convergente Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 33 ad art. 93 LEF).
- E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3
LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua
professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.27,
p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n..60).
In casu
il ricorrente chiede il riconoscimento dell'importo relativo al premio dell'assicurazione
veicoli a motore per l'autovettura __________ che egli usa per recarsi al
lavoro. Dalla documentazione agli atti risulta che tale premio, comprensivo
della copertura assicurativa RC e casco totale, ammonta per il periodo 1°
gennaio/1° luglio 2000 a fr. 1'455.40. Il veicolo utilizzato dall'escusso è
oggetto di un contratto di leasing con la società __________ di __________ e di
conseguenza risulta impignorabile. Tale contratto prevede la stipulazione di
una copertura assicurativa casco totale. Orbene considerato che l'escusso abita
a __________ e svolge la propria attività di assistente di cura, con orari di
lavoro irregolari, a __________, appare adeguato riconoscere a titolo di spese
assicurative l'importo mensile di fr. 240.--, nonché fr. 420.-- di canone
leasing per l'autovettura che l'escusso utilizza per recarsi al lavoro. Ove
l'escusso cambiasse posto di lavoro si ricorda che siffatto mutamento dovrà
essere tempestivamente notificato all'UE di Lugano, sotto pena di sanzione
penale in caso di ritardata o mancata comunicazione.
- Il
calcolo del minimo di esistenza di __________ risulta quindi essere il
seguente:
Minimo
base fr. 1’025.--
locazione fr.
550.--
trasferte fr.
200.--
canone
leasing fr. 420.--
assicurazione
auto fr. 240.--
pasti
fuori domicilio fr. 210.--
ass. div.
e riscaldamento fr. 275.--
totale fr.
2'920.--
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art.
81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF)
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 13 gennaio 2000 __________, è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza il minimo di esistenza di __________, è determinato in fr. 2'920.--
mensili in luogo di fr. 2'260.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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