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Numero d'incarto:
15.2000.16
Data decisione, Autorità:
18.04.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00016
Lugano
18 aprile
2000/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
14 gennaio 2000 di
__________ patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio
contro il verbale di pignoramento 25 novembre 1999 / 3 gennaio 2000 nelle
esecuzioni n. __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di
__________ patr.
dall’avv. __________
viste le osservazioni
27 gennaio 2000 di
28 gennaio 2000 dell’UE
di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede nei confronti
di __________ per l’incasso di un credito di fr. 1'423’992.30.
In
data 25 novembre 1999 l’UE di Lugano, avendo accertato che il debitore non
possiede beni o redditi pignorabili, ha allestito il “verbale di pignoramento”,
valido quale attestato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell’art. 115
LEF, nell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________. Tale atto è stato
spedito alla creditrice in data 3 gennaio 2000.
C. Con
ricorso 14 gennaio 2000 la __________ insorge contro l’emissione del “ verbale
di pignoramento” 25 novembre/3 gennaio 2000 sostenendo che l’UE non avrebbe
effettuato i necessari accertamenti per determinare il reddito dell’escusso. La
ricorrente postula quindi l’annullamento del “verbale di pignoramento” e la
retrocessione degli atti all’UE di Lugano affinché abbia a procedere a un nuovo
pignoramento di tutti i beni pignorabili al domicilio del debitore o altrove,
nonché dei crediti e della parte del suo reddito che eccede il minimo vitale.
D. Con
osservazioni 7 novembre 1997 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame,
ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del
pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Citato
dalla scrivente Camera per essere interrogato formalmente il 13 aprile 2000,
__________ ha dichiarato di percepire un reddito annuo lordo di fr.
30'000.—quale membro del CdA della società __________. Egli ha inoltre
dichiarato che la moglie lavora al 50% percependo un salario lordo di fr.
1'500.— cfr. verbale d’interrogatorio formale 13 aprile 2000) Dal verbale
interno per le operazioni di pignoramento 11 novembre 1999, nonché dal verbale
di pignoramento 25 novembre 1999, emerge che l’UE di Lugano non ha accertato né
il reddito dell’escusso né il suo minimo di esistenza allo scopo di determinare
l’esistenza o meno di un’eccedenza pignorabile, almeno così parrebbe per il
fatto che i computi a pag. 3 risultano essere stati depennati e peraltro
nemmeno notificati alle parti. Di conseguenza per sanare tale omissione
s’impone l’annullamento dell’atto di pignoramento impugnato e la retrocessione
degli atti all’UE di Lugano affinché proceda ad un nuovo pignoramento di tutti
i beni e redditi dell’escusso nell’esecuzione n. __________ promossa dalla
__________.
-
Ne
consegue l’accoglimento del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art.
81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OLEF).
Richiamati gli art. 17,
91 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 14 gennaio 2000 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullato il verbale di pignoramento 25 novembre 1999 / 3 gennaio
2000 nella procedura esecutiva n. __________ a carico di __________.
1.2. E’
fatto ordine all’UE di Lugano di determinarsi come al considerando 2 di questa
sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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