Attachment report annulled for failure to assess income

15.2000.16Altro tribunale18 apr 2000Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A creditor filed a supervisory complaint against the Lugano debt enforcement office after it issued an attachment report that also served as a provisional certificate of loss. The creditor argued that the office had not properly investigated the debtor's income and subsistence minimum. The supervisory chamber agreed, holding that income and minimum existence must be established ex officio at the time of the attachment. Because the calculations were missing or had been struck out, the attachment report was annulled and the matter returned to the office for a new attachment. No costs or compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 17, 91, 93 and 115 LEF; attachment of income and establishment ex officio of disposable surplus: the enforcement authority must determine on its own initiative the debtor's income and subsistence minimum at the time of the attachment. If these decisive elements are not properly ascertained, the attachment report is vitiated and must be annulled, with remittal for a new attachment. Later changes in circumstances are to be taken into account only through revision of the attachment (consid. 1-2). In supervisory proceedings under the LEF, the procedure is gratuitous and no indemnities are awarded pursuant to the relevant ordinance provisions (consid. 3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2000.16

Data decisione, Autorità: 18.04.2000, CEF

Incarto n. 15.2000.00016

Lugano 18 aprile 2000/FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 gennaio 2000 di

__________ patr. dall’avv. __________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 25 novembre 1999 / 3 gennaio 2000 nelle esecuzioni n. __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

viste le osservazioni

27 gennaio 2000 di


28 gennaio 2000 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 1'423’992.30.

In data 25 novembre 1999 l’UE di Lugano, avendo accertato che il debitore non possiede beni o redditi pignorabili, ha allestito il “verbale di pignoramento”, valido quale attestato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 LEF, nell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________. Tale atto è stato spedito alla creditrice in data 3 gennaio 2000.

C. Con ricorso 14 gennaio 2000 la __________ insorge contro l’emissione del “ verbale di pignoramento” 25 novembre/3 gennaio 2000 sostenendo che l’UE non avrebbe effettuato i necessari accertamenti per determinare il reddito dell’escusso. La ricorrente postula quindi l’annullamento del “verbale di pignoramento” e la retrocessione degli atti all’UE di Lugano affinché abbia a procedere a un nuovo pignoramento di tutti i beni pignorabili al domicilio del debitore o altrove, nonché dei crediti e della parte del suo reddito che eccede il minimo vitale.

D. Con osservazioni 7 novembre 1997 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

  1. Citato dalla scrivente Camera per essere interrogato formalmente il 13 aprile 2000, __________ ha dichiarato di percepire un reddito annuo lordo di fr. 30'000.—quale membro del CdA della società __________. Egli ha inoltre dichiarato che la moglie lavora al 50% percependo un salario lordo di fr. 1'500.— cfr. verbale d’interrogatorio formale 13 aprile 2000) Dal verbale interno per le operazioni di pignoramento 11 novembre 1999, nonché dal verbale di pignoramento 25 novembre 1999, emerge che l’UE di Lugano non ha accertato né il reddito dell’escusso né il suo minimo di esistenza allo scopo di determinare l’esistenza o meno di un’eccedenza pignorabile, almeno così parrebbe per il fatto che i computi a pag. 3 risultano essere stati depennati e peraltro nemmeno notificati alle parti. Di conseguenza per sanare tale omissione s’impone l’annullamento dell’atto di pignoramento impugnato e la retrocessione degli atti all’UE di Lugano affinché proceda ad un nuovo pignoramento di tutti i beni e redditi dell’escusso nell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________.

  2. Ne consegue l’accoglimento del gravame.

Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17, 91 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 14 gennaio 2000 __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza è annullato il verbale di pignoramento 25 novembre 1999 / 3 gennaio 2000 nella procedura esecutiva n. __________ a carico di __________.

1.2. E’ fatto ordine all’UE di Lugano di determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

debt enforcementattachmentincome assessmentsubsistence minimumprovisional loss certificatesupervisory complaintremandcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the enforcement office had to assess the debtor's income and minimum subsistence ex officio before issuing the attachment report.

Decisione estratta

Yes. The office had not properly established the debtor's income or subsistence minimum, so the attachment report had to be annulled and the file returned for a new attachment.

Motivazione estratta

The authorities of enforcement must determine ex officio the relevant circumstances at the time of the attachment, including the debtor's income and necessary family expenses. Here, the internal and attachment reports showed that those calculations were not made or were crossed out and not notified.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.