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Numero d'incarto:
15.2000.17
Data decisione, Autorità:
18.04.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00017
Lugano
18 aprile
2000/FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
31 gennaio 2000 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e
meglio contro l’avviso di incanto 3 gennaio 2000 nel l’ambito del gruppo di
esecuzione n. __________ formato di diversi creditori.
viste
le osservazioni 21 febbraio 2000 dell'UEF di Bellinzona,
esaminati
atti e documenti;
richiamato il decreto presidenziale 31 gennaio 2000 con cui è stato
concesso effetto sospensivo parziale al ricorso
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti.
Il 28 febbraio 1999 l’ufficio ha proceduto al pignoramento di due vetture,
un’auto __________ e un autofurgone __________. Il verbale di pignoramento è
stato spedito alle parti il 15 marzo 1999. A seguito di varie domande di
vendita l’ufficio ha comunicato alle parti, con avviso di incanto 3 gennaio
2000, che l’asta dei beni di __________ avrebbe avuto luogo il 1° febbraio
2000.
B. Contro
l’avviso di incanto si è aggravato, in data 31 gennaio 2000, __________
sostenendo che l’autofurgone __________ gli sarebbe indispensabile per la sua
nuova attività di distribuzione giornali. L’autovettura __________ sarebbe
invece ormai priva di valore commerciale. Il ricorrente ha postulato la
concessione dell’effetto sospensivo, la richiesta è stata accolta limitatamente
alla realizzazione del furgone. L’auto è stata invece regolarmente messa
all’asta e venduta per un importo di fr. 6'400.--.
C. Con
osservazioni 21 febbraio 2000 l'UEF di Bellinzona ha rilevato che il debitore
avrebbe potuto comunicare tempestivamente la presunta impignorabilità
dell’autofurgone.
Considerando
in diritto: 1. A norma dell'art. 17 cpv. 2 LEF e 8 cpv. 1 LPR il ricorso deve
essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto
notizia del provvedimento. In concreto il pignoramento dei due veicoli è stato
comunicato a __________ addirittura nel marzo 1999. Il ricorso si manifesta
quindi ampiamente tardivo.
- Il pignoramento di un bene necessario al conseguimento del
reddito è di regola annullabile, esso è nullo solo quando senza il bene
all'escusso non è più possibile conseguire in un modo o nell'altro un reddito
sufficiente a mantenere la propria famiglia (cfr. Georges Vonder Mühll, op.
cit., n. 66 ad art. 92 LEF).
In
concreto , sentito in interrogatorio formale il 30 marzo 2000, ha
dichiarato di svolgere, quale indipendente, l’attività di distributore del
settimanale “ ”. Il suo compito consiste nell’organizzazione della
distribuzione per il Sopraceneri e nella consegna di circa 17'000.—copie ai
vari fattorini. La retribuzione ammonta a fr. 3'000.—mensili. L'utilizzo
dell’autofurgone costituisce quindi sicuramente una conditio sine qua non per
l’esercizio della professione di __________. Il ricorrente, senza il mezzo,
perderebbe l’attuale reddito. L’oggetto pignorato ricade quindi tra i beni
impignorabili ex art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF.
Ritenuto
l’assenza di altre prospettive professionali e visto che il reddito conseguito
con l’ausilio del furgone gli permette di mantenere la sua famiglia
(__________ha ventilato la possibilità di versamenti mensili all’UEF di fr.
100.--/150.--), si deve ritenere il pignoramento dell’autofurgone nullo.
-
Né
dall’allegato ricorsuale né dall’istruttoria sono emersi fatti che possano
giustificare la presunta impignorabilità della vettura __________. Non si può
ritenere che un’auto di 7 anni sia ormai priva di valore, il ricavo dell’asta
1° febbraio 2000 (fr. 6'400.--) sta a dimostrare il contrario.
-
Il
ricorso 31 gennaio 2000 di __________ è irricevibile per tardività. D'ufficio
viene per contro dichiarata la nullità del pignoramento dell'autofurgone. Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a).
Richiamato l'art. 92
LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 31 gennaio 2000 __________, è irricevibile.
-
D'ufficio è dichiarato nullo il pignoramento 28 gennaio 1999
dell’autofurgone marca __________, mod. __________ colore __________, telaio
__________, targato TI __________.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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