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Numero d'incarto:
15.2000.18
Data decisione, Autorità:
23.02.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00018
Lugano
23 febbraio
2000
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 gennaio 2000 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario
29 dicembre 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente
da
rappr. da __________
rappr. da __________
rappr. da __________
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il
29 dicembre 1999 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento della quota del
salario dell’escusso eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base
del seguente calcolo:
Reddito
del debitore fr. 4’898.--
Minimo
base fr. 1’025.--
locazione fr.
800.—
riscaldamento fr.
50.—
cassa
malati fr. 140.—
alimenti fr.
700.--
trasferte fr.
500.--
pasti
fuori domicilio fr. 180.--
ass.
div. fr.
100.--
totale fr.
3’495.--
C. Contro tale calcolo si è aggravato in
data 12 gennaio 2000 __________ postulando il riconoscimento dell’importo
mensile di fr. 1'600.—a titolo di canone di locazione, in quanto la convivente
dell’escusso non sarebbe in grado di contribuire al pagamento di tale importo,
che verrebbe quindi interamente soluto dal ricorrente. Inoltre gli importi di
fr. 50.—per spese di riscaldamento e di fr. 180.—per pasti fuori domicilio,
riconosciuti dall’Ufficio, sarebbero insufficienti. Inoltre il ricorrente
chiede il riconoscimento dei costi sostenuti per il soggiorno della figlia
presso il proprio domicilio durante il fine settimana. Il ricorrente assevera
inoltre che il calcolo del minimo vitale dovrebbe avvenire sulla base dei dati
utilizzati dall’UEF di Locarno in un precedente pignoramento di salario.
D. Delle
osservazioni dello Stato del Cantone Ticino e dell’UEF di Bellinzona si dirà,
se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al
pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare
d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro
o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della
sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Di conseguenza la richiesta
del ricorrente di effettuare il calcolo del minimo vitale sulla base dei dati
utilizzati in precedenza dall’UEF di Locarno non può essere accolta.
- In
DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della
concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti
non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell’escusso di esigere dalla
concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà.
Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che
non è quello del debitore e verso il quale quest’ultimo non può far valere
nessun diritto al mantenimento.
Ne consegue che la
decisione dell’UEF di Bellinzona di considerare nel calcolo del minimo vitale
la partecipazione della convivente dell’escusso alle spese di locazione, nella
misura del 50 %, è da ritenere corretta.
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel
caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venisse considerato a titolo di canone di locazione l'importo di fr.
1600.-- per un’abitazione che l'escusso occupa a __________ unitamente alla
convivente.
E’
di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone
locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze. Di
conseguenza il canone locatizio di fr. 1’600.-- non può essere riconosciuto
come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo
termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di
ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di
locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di
fr. 1'000.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento
di 2 locali a __________ o in un comune viciniore.
-
Il
ricorrente chiede che l’importo di fr. 50.—a titolo di spese di riscaldamento
venga aumentato in considerazione dell’aumento del costo dell’olio
combustibile. Orbene, ritenuto che dallo scorso anno si è assistito ad un
continuo aumento dei prezzi del petrolio, tale da determinare un massiccio
rialzo di tale posta, appare adeguato riconoscere a titolo di spese di
riscaldamento l’importo mensile di fr. 75.--.
-
Secondo il punto 1.1 della Tabella dei
minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera
(in seguito: Tabella),l’importo base di fr. 1’025.-- è comprensivo delle spese
di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere
i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a
fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3). L’escusso
lavora a __________ ed è domiciliato a __________ Di conseguenza egli è
costretto a consumare il pasto di mezzogiorno fuori domicilio L’importo
mensile di fr. 180.—riconosciuto dall’UEF di Bellinzona risulta quindi conforme
al punto 2.4.3 della Tabella.
-
Il
ricorrente pretende il riconoscimento dei maggiori costi causati dal soggiorno
della figlia presso il proprio domicilio per il fine settimana. Orbene, il
punto 1.2.1 della Tabella dei minimi di esistenza prevede, quale supplemento
all’importo base mensile fr. 400.-- per la figlia __________ nata nel 1988, ma
solo nell’ipotesi che la figlia viva sempre con il padre. Nel caso di specie
il ricorrente afferma di doversi occupare della figlia unicamente per circa 10
giorni al mese. Quindi egli ha diritto ad un supplemento dell’importo base
mensile pari a fr.133 .-- =(fr. 13.30.-- x 10 giorni).
-
Sulla
scorta di qaunto espsoto in precedenza il minimo vitale di __________ è
determinato come segue:
Reddito
del debitore fr. 4’898.--
Minimo
base fr. 1’025.—
Figlia
minorenne fr. 130.--
locazione fr.
800.—
riscaldamento fr.
75.—
cassa
malati fr. 140.—
alimenti fr.
700.--
trasferte fr.
500.--
pasti
fuori domicilio fr. 180.--
ass.
div. fr.
100.--
totale fr.
3’650.--
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art.
81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF)
Richiamati gli art. 17 e 93
LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 12 gennaio 2000 __________,
è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza il minimo di esistenza di __________, è determinato in fr. 3650.--
mensili in luogo di fr. 3’495.--
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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