Debt-execution minimum subsistence allowance modified

15.2000.18Altro tribunale23 feb 2000Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The debtor appealed the Bellinzona debt-enforcement office’s wage garnishment calculation. He sought recognition of a higher rent, higher heating costs, additional meal expenses, child-related weekend costs, and use of figures from a prior Locarno garnishment. The supervisory court rejected reliance on earlier figures, confirmed the 50% sharing of common housing costs with the convivant, reduced the recognized rent in principle for future calculations, increased heating costs to CHF 75, accepted the meal allowance, and granted a proportional child allowance of about CHF 130. The minimum existence was therefore raised from CHF 3,495 to CHF 3,650, and the complaint was only partially upheld.

Massima Omnilex

Art. 17, 93 SchKG; minimum subsistence in wage garnishment. The enforcement authority must determine ex officio the debtor’s income and current family needs at the time of garnishment; earlier figures from another proceeding are irrelevant except through a later reassessment. In concubinage, allocating one half of common housing costs to the convivant is generally reasonable, since creditors cannot levy on the convivant’s assets. Rent is to be recognized only up to a normal amount for adequate housing; excessive costs may be reduced, subject to contractual notice periods. Ancillary allowances must be fixed according to actual necessity and the applicable tariff, including pro rata child supplements where care is only intermittent (consid. 1-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2000.18

Data decisione, Autorità: 23.02.2000, CEF

Incarto n. 15.2000.00018

Lugano 23 febbraio 2000 FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 gennaio 2000 di


contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario 29 dicembre 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da


rappr. da __________


rappr. da __________


rappr. da __________

viste le osservazioni

  • 24 gennaio 2000 dello __________

  • 28 gennaio 2000 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

B. Il 29 dicembre 1999 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento della quota del salario dell’escusso eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base del seguente calcolo:

Reddito del debitore fr. 4’898.--

Minimo base fr. 1’025.--

locazione fr. 800.—

riscaldamento fr. 50.—

cassa malati fr. 140.—

alimenti fr. 700.--

trasferte fr. 500.--

pasti fuori domicilio fr. 180.--

ass. div. fr. 100.--

totale fr. 3’495.--

C. Contro tale calcolo si è aggravato in data 12 gennaio 2000 __________ postulando il riconoscimento dell’importo mensile di fr. 1'600.—a titolo di canone di locazione, in quanto la convivente dell’escusso non sarebbe in grado di contribuire al pagamento di tale importo, che verrebbe quindi interamente soluto dal ricorrente. Inoltre gli importi di fr. 50.—per spese di riscaldamento e di fr. 180.—per pasti fuori domicilio, riconosciuti dall’Ufficio, sarebbero insufficienti. Inoltre il ricorrente chiede il riconoscimento dei costi sostenuti per il soggiorno della figlia presso il proprio domicilio durante il fine settimana. Il ricorrente assevera inoltre che il calcolo del minimo vitale dovrebbe avvenire sulla base dei dati utilizzati dall’UEF di Locarno in un precedente pignoramento di salario.

D. Delle osservazioni dello Stato del Cantone Ticino e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Di conseguenza la richiesta del ricorrente di effettuare il calcolo del minimo vitale sulla base dei dati utilizzati in precedenza dall’UEF di Locarno non può essere accolta.

  1. In DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell’escusso di esigere dalla concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello del debitore e verso il quale quest’ultimo non può far valere nessun diritto al mantenimento.

Ne consegue che la decisione dell’UEF di Bellinzona di considerare nel calcolo del minimo vitale la partecipazione della convivente dell’escusso alle spese di locazione, nella misura del 50 %, è da ritenere corretta.

  1. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

Nel caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse considerato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 1600.-- per un’abitazione che l'escusso occupa a __________ unitamente alla convivente.

E’ di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’600.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 1'000.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 locali a __________ o in un comune viciniore.

  1. Il ricorrente chiede che l’importo di fr. 50.—a titolo di spese di riscaldamento venga aumentato in considerazione dell’aumento del costo dell’olio combustibile. Orbene, ritenuto che dallo scorso anno si è assistito ad un continuo aumento dei prezzi del petrolio, tale da determinare un massiccio rialzo di tale posta, appare adeguato riconoscere a titolo di spese di riscaldamento l’importo mensile di fr. 75.--.

  2. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella),l’importo base di fr. 1’025.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3). L’escusso lavora a __________ ed è domiciliato a __________ Di conseguenza egli è costretto a consumare il pasto di mezzogiorno fuori domicilio L’importo mensile di fr. 180.—riconosciuto dall’UEF di Bellinzona risulta quindi conforme al punto 2.4.3 della Tabella.

  3. Il ricorrente pretende il riconoscimento dei maggiori costi causati dal soggiorno della figlia presso il proprio domicilio per il fine settimana. Orbene, il punto 1.2.1 della Tabella dei minimi di esistenza prevede, quale supplemento all’importo base mensile fr. 400.-- per la figlia __________ nata nel 1988, ma solo nell’ipotesi che la figlia viva sempre con il padre. Nel caso di specie il ricorrente afferma di doversi occupare della figlia unicamente per circa 10 giorni al mese. Quindi egli ha diritto ad un supplemento dell’importo base mensile pari a fr.133 .-- =(fr. 13.30.-- x 10 giorni).

  4. Sulla scorta di qaunto espsoto in precedenza il minimo vitale di __________ è determinato come segue:

Reddito del debitore fr. 4’898.--

Minimo base fr. 1’025.—

Figlia minorenne fr. 130.--

locazione fr. 800.—

riscaldamento fr. 75.—

cassa malati fr. 140.—

alimenti fr. 700.--

trasferte fr. 500.--

pasti fuori domicilio fr. 180.--

ass. div. fr. 100.--

totale fr. 3’650.--

  1. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF)

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 12 gennaio 2000 __________, è parzialmente accolto.

1.1 Di conseguenza il minimo di esistenza di __________, è determinato in fr. 3650.-- mensili in luogo di fr. 3’495.--

  1. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementwage garnishmentsubsistence minimumconcubinagerentheating costsmeal allowancechild allowancecosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the minimum-existence calculation had to follow prior Locarno figures

Decisione estratta

No. The office must assess the circumstances existing at the time of the garnishment, not use previous office data.

Motivazione estratta

Only current income and family needs matter; later changes are relevant only through a reassessment of the garnishment.

Questione giuridica chiave

Whether the convivant’s share of common housing costs should be limited to 50%

Decisione estratta

Yes. Treating the convivant as contributing half of common expenses is reasonable.

Motivazione estratta

Creditors cannot require the convivant to bear more than half of common costs, since that would tap assets not belonging to the debtor.

Questione giuridica chiave

Whether rent of CHF 1,600 had to be fully recognized

Decisione estratta

No. The rent was manifestly disproportionate and could not be recognized at that level after the first usable notice date; the debtor was warned that future calculations would recognize at most CHF 1,000 monthly, including heating, for a 2-room apartment in Lugano or nearby.

Motivazione estratta

Subsistence must be based on a normal rent for adequate housing, keeping expenses to a minimum; excessive accommodation costs may be reduced within contractual notice constraints.

Questione giuridica chiave

Whether heating costs should be increased from CHF 50 to CHF 75

Decisione estratta

Yes.

Motivazione estratta

Given the continuing rise in fuel prices, CHF 75 monthly was appropriate.

Questione giuridica chiave

Whether meal expenses outside home at CHF 180 per month were excessive

Decisione estratta

No. The amount was consistent with the tariff for workers forced to eat lunch away from home.

Motivazione estratta

The debtor worked in one locality and lived in another, so he had to eat midday meals away from home.

Questione giuridica chiave

Whether additional costs for the daughter’s weekend stays should be recognized

Decisione estratta

Yes, but only proportionally. The debtor was entitled to a monthly supplement of about CHF 130 for the daughter because she stayed with him about 10 days per month.

Motivazione estratta

The tariff supplement for a child living always with the father did not apply; a pro rata supplement based on days of care was appropriate.

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