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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.20
Data decisione, Autorità:
08.02.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00020
Lugano
8 febbraio
2000 FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
19 gennaio 2000 di
__________ __________ tutti
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nell'esecuzione
n.__________ promossa dai ricorrenti nei confronti di
viste le osservazioni
28 gennaio 2000 dell'UEF di Bellinzona
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
__________, __________, __________, __________ e __________ procedono nei
confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 290'000.--;
che il 19 ottobre 1999 è stato notificato a __________ il PE n.
__________ UE di Bellinzona, al quale l'escusso non ha interposto opposizione;
che
il 16 novembre 1999 i creditori hanno inoltrato la domanda di proseguimento
dell'esecuzione;
che
non avendo l'UEF di Bellinzona provveduto al pignoramento dei beni
dell'escusso, i debitori con ricorso 19 gennaio 2000 chiedono l'intervento di
questa Autorità di vigilanza affinché intervenga presso l'Ufficio ordinando
l'esecuzione del pignoramento nell'esecuzione in oggetto;
che
con le proprie osservazioni l'UEF di Bellinzona ha comunicato che il 27 gennaio
2000 è stato allestito il verbale di pignoramento nell'esecuzione n.
__________;
che
il gravame è quindi divenuto privo di oggetto e va quindi stralciato dai ruoli,
essendo l'atto omesso stato compiuto;
che
sulle spese, protestate dai ricorrenti unitamente alle ripetibili, occorre
ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art.
81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17
LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 gennaio 2000 __________, __________, __________,
__________ e __________, è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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