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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2000.213
Data decisione, Autorità: 01.03.2001, CEF
Incarto n. 15.2000.00213
Lugano 1 marzo 2001 /EC/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2000 di
contro
e meglio contro l’avviso di pignoramento del 21 novembre 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
viste le osservazioni:
22 dicembre 2000 di __________ 27 dicembre 2000 dell’UE di __________;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda 14 ottobre 2000 __________ ha chiesto all’UE di __________ di proseguire l’esecuzione contro __________, producendo l’attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento del 3 ottobre 2000 emesso nell’esecuzione n. __________.
B. Con avviso di pignoramento datato 21 novembre 2000 l’UE di __________ ha annunciato il pignoramento per un credito di fr. 172'873.80 (interessi e spese compresi) per il pomeriggio dell’11 dicembre 2000.
C. Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo, in sostanza, che la pretesa dedotta in esecuzione risulta infondata.
D. Delle osservazioni 22 dicembre 2000 di __________ e 27 dicembre 2000 dell’UE di __________, entrambe postulanti la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
Per l’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza beni; per il cpv. 3 entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di un nuovo precetto. Il creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento.
Per l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento.
Orbene, nel caso in esame il creditore ha chiesto il 14 ottobre 2000 il proseguimento dell’esecuzione n. __________ sulla base dell’attestato di carenza beni del 3 ottobre 2000. Di conseguenza l’UE di __________ ha agito correttamente emettendo in data 21 novembre 2000 l’avviso di pignoramento, essendo tale atto espressamente previsto dall’art. 90 LEF.
Il ricorso è di conseguenza respinto.
richiamati gli art. 17, 89, 90 e 149 cpv. 1 e 3 LEF, art. 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
Il ricorso 14 dicembre 2000 __________, è respinto.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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