AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2000.214
Data decisione, Autorità: 31.01.2001, CEF
Incarto n. 15.2000.00214
Lugano 31 gennario 2001 /LG/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 dicembre 2000 di
contro
__________, nell’ambito della procedura esecutiva dipendente da precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dalla ricorrente nei confronti di
procedura concernente anche
rappr. __________
viste le osservazioni:
18 dicembre 2000 dello __________
28 dicembre 2000 dell’UE di Lugano
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di __________, notificato l’11 novembre 2000 e intimato il 15 novembre 2000, __________, __________, chiede a __________, __________, il pagamento di fr. 1'000.-- oltre interessi al 5% dal 6 novembre 1999 a titolo di risarcimento danni per la mancata restituzione di una macchina da scrivere consegnata dalla procedente all’escusso, nonché il pagamento di fr. 170.-- oltre interessi al 5% dal 6 novembre 1999 a titolo di spese. L’escusso si è opposto al PE n. __________.
B. Con istanza 5 dicembre 1999 presentata al Giudice di pace del Circolo __________, la creditrice procedente ha chiesto l’accertamento dei propri crediti nei confronti dell’escusso, il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________, e l’attribuzione di ripetibili. Con sentenza 2 marzo 2000 il Giudice di Pace ha parzialmente accolto le richieste dell’istante, riconoscendo il credito di fr. 1'000.-- oltre interessi al 5% dal 6 novembre 2000, ammettendo il credito di fr. 170.-- senza interessi (invece chiesti dalla procedente), rigettando l’opposizione al PE n. __________ e attribuendo alla creditrice fr. 40.-- a titolo di ripetibili con l’obbligo per l’escusso di rifondere a controparte la tassa di giustizia per fr. 100.-- e le spese per fr. 25.-- già anticipate dalla creditrice.
C. Sulla scorta di questa sentenza, la procedente ha domandato in data 5 giugno 2000 all’UE di Lugano il proseguimento dell’esecuzione, allegando un conteggio delle proprie pretese dal seguente tenore:
credito come da PE __________ 1'170.00
spese PE 70.00
tassa d’incasso 5.85
interessi fino al 5.6.2000 37.00
tassa di giustizia e spese “sentenza” 125.00
ripetibili “sentenza” 40.00
Totale: 1'447.85 -oltre interessi
dal 6.6.2000
del 5%
D. Il 4 luglio 2000 l’UE di __________ ha inviato all’escusso l’avviso di pignoramento, avvertendolo che esso sarebbe avvenuto al suo domicilio il 24 agosto 2000 nel pomeriggio per un credito di fr. 1'304.30, comprensivo di interessi e spese.
E. Il 16 agosto 2000 la procedente ha sollecitato l’UE a procedere al pignoramento. Secondo quanto affermato dalla ricorrente essa si sarebbe di seguito presentata all’UE per sollecitare di persona il pignoramento; essa ha pertanto appreso che il pignoramento sarebbe stato eseguito il 24 agosto 2000. La procedente si è poi recata una seconda volta presso l’UE dove è stata informata che l’escusso non era in casa il giorno fissato per il pignoramento, e che nemmeno è stato trovato il 4 settembre 2000 in occasione di un secondo tentativo; essa è tuttavia stata informata del fatto che l’escusso sarebbe stato reperibile l’11 settembre 2000.
F. L’11 settembre 2000 è stato allestito il verbale di pignoramento, dal quale risulta un’eccedenza mensile pignorabile di fr. 500.-- a partire dal 1° aprile 2001. Il verbale di pignoramento è stato spedito il 16 ottobre 2000 ai creditori partecipanti al pignoramento, tutti inseriti nel gruppo n. __________, tra i quali anche la procedente.
G. Con raccomandata 8 novembre 2000 la procedente ha rilevato di aver ritirato in posta il 25 ottobre 2000 il verbale di pignoramento 11.9./16.10.2000; essa ha poi chiesto spiegazioni sul fatto che la trattenuta di fr. 500.-- mensili cominciava solo il 1° aprile 2001.
H. Il 13 novembre 2000 l’UE di __________ ha informato la procedente che la trattenuta cominciava solo il 1° aprile 2001 poiché il salario percepito dall’escusso era già stato pignorato a favore di creditori inseriti in gruppi precedenti a quello in cui era inserita la procedente.
I. Con atto 20 novembre 2000 intitolato “reclamo” la procedente rileva che sul verbale di pignoramento 11.9/16.10.2000 sono elencati solo creditori che hanno presentato domanda di proseguimento dopo di lei: essa sostiene pertanto di avere la precedenza su tutti gli altri creditori all’interno del gruppo. La creditrice contesta inoltre l’ammontare del proprio credito inserito sul verbale di pignoramento, inferiore a quanto da lei indicato con domanda di proseguimento.
L. Con raccomandata 22 novembre 2000 l’UE di Lugano ha informato la procedente che i creditori con precedenza su di lei si trovano in due gruppi di pignoramenti (n. __________ del 17 dicembre 1999 e n. __________ del 9 marzo 2000) allestiti prima del n. __________ in cui si trova il suo credito. Per quanto riguarderebbe i creditori di quest’ultimo gruppo, l’UE ha informato che a partire dal 1° aprile 2001 avrebbe effettuato pagamenti in favore dei creditori proporzionalmente al rispettivo credito e non sulla base della ricezione della domanda di proseguimento, riferendosi all’art. 110 cpv. 1 LEF. L’UE ha inoltre messo a conoscenza la creditrice dell’esistenza della circolare n. 6/1995 di questa Camera, secondo la quale le spese e ripetibili ex art. 148 CPC, riconosciute in procedura ordinaria, non valgono quali spese di esecuzione nel senso dell’art. 68 cpv. 1 LEF e non formano pertanto parte integrante dell’esecuzione.
M. Con reclamo 9 dicembre 2000 a questa Camera, la procedente ripercorre l’istoriato dell’esecuzione da lei promossa, sostenendo che i creditori inseriti nel medesimo gruppo dovrebbero essere pagati in funzione della data di presentazione della domanda di proseguimento, e che le spese e le ripetibili assegnate dal Giudice di Pace nell’ambito dell’azione creditoria da lei vinta farebbero parte del credito posto in esecuzione.
N. Con osservazioni congiunte 18 dicembre 2000 lo __________ confermano l’operato dell’UE di __________
O. Con osservazioni 28 dicembre 2000 l’UE conferma il proprio operato, così come già spiegato alla ricorrente con raccomandata 22 novembre 2000.
Considerando
in diritto:
Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale e ex art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo esecutivo. Il ricorso LEF è un istituto di diritto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s.).
Affinché sia data la via del ricorso ex art. 17 LEF, è necessario che vi sia una decisione dell’organo di esecuzione forzata, un motivo di ricorso, la legittimazione attiva del ricorrente, il rispetto del termine di ricorso e la competenza dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Basler Kommentar, n. 15 ss., 18 ss., 27 ss., 36 ss., 49 ss. e 55 ss. ar at. 17; Flavio Cometta, Commentario, n. 2.2 ad art. 1 pag. 33s.).
2.1. In casu occorre rilevare che le contestazioni della ricorrente si riferiscono al verbale di pignoramento 11.9/16.10.2000, notificato alla ricorrente il 25 ottobre 2000 (cfr. raccomandata 8 novembre 2000). Di conseguenza sia la menzionata raccomandata 8.11.2000 sia il “reclamo” 20 novembre 2000, sia il ricorso 9 dicembre 2000 qui in esame appaiono a prima vista tardivi. Sennonché, per il fatto che l’UE di __________ ha sempre risposto alle contestazioni della ricorrente aggiungendo nuovi fatti a lei non noti, bisogna riconoscere che la ricorrente era in grado di valutare la situazione con cognizione di causa unicamente dopo la ricezione della raccomandata 22 novembre 2000 dell’UE di __________. Ritenuto che la raccomandata in questione è giunta presso l’Ufficio postale di __________ il 24 novembre 2000 e che essa è stata ritirata il 27, il termine di 10 giorni ex art. 17 LEF per presentare ricorso è scaduto il 7 dicembre 2000. Dal momento che il ricorso qui in esame è datato 9 dicembre 2000, ma è stato consegnato alla posta l’11 dicembre 2000, esso si rileva intempestivo.
2.2. Il ricorso, anche se fosse stato tempestivo, avrebbe comunque dovuto essere respinto nel merito per i motivi qui di seguito riportati a titolo abbondanziale.
3.1. In casu occorre rilevare che l’UE si è attenuto alla cennata circolare di questa Camera, non inserendo nelle spese di esecuzione ex art. 68 LEF le tasse di giustizia anticipate dalla procedente e le ripetibili assegnatele.
4.1. Di conseguenza, dal momento che nel caso in esame il gruppo n. __________ è preceduto da altri due gruppi (__________e __________), i creditori del gruppo ultimo in ordine di data (in cui è inserita l’esecuzione promossa dalla procedente) potranno beneficiare di versamenti a loro favore unicamente se i creditori dei gruppi precedenti saranno stati tacitati, o in caso contrario alla fine dell’anno di validità del pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), alla fine del quale i creditori dei primi gruppi riceveranno degli attestati di carenza beni sullo scoperto e i creditori del gruppo seguente cominceranno a beneficiare delle trattenute mensili per il numero di mesi che manca alla fine dell’anno di pignoramento del loro gruppo.
L’operato dell’UE di Lugano va pertanto confermato.
5.1. In linea di principio la ripartizione a favore dei creditori dovrebbe avvenire unicamente al termine del pignoramento o con il ritiro delle esecuzioni. È tuttavia possibile effettuare dei pagamenti parziali ex art. 144 cpv. 2 LEF a favore dei creditori procedenti, soprattutto se ciò si impone per il genere del credito posto in esecuzione (p.es. prestazioni alimentari); tale modo di procedere diventa tuttavia più complicato e sicuramente più oneroso sia in tempo che in costi, allorquando l’organo di esecuzione forzata deve effettuare dei pagamenti parziali a più creditori nello stesso gruppo di esecuzioni: infatti l’Ufficio dovrebbe in linea di principio allestire ogni volta uno stato di riparto provvisorio, ponendo a carico del debitore le spese previste dalla OTLEF (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar, n. 63 s. ad art. 93).
5.2. A richiesta di uno o più creditori, ma anche dell’escusso stesso, l’Ufficio allestisce degli stati di riparto parziali, prevedendo per ciascun creditore all’interno del gruppo dei pagamenti proporzionali al loro credito (DTF 54 III 151; Christian Schöniger, Basler Kommentar, n. 90 ad art. 144).
Di conseguenza l’operato dell’UE di Lugano va confermato.
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 19, 20a, 68, 93, 110, 144 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 148 CPC,
pronuncia:
Il ricorso è dichiarato irricevibile per tardività.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster