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Numero d'incarto:
15.2000.24
Data decisione, Autorità:
11.02.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00024
Lugano
11 febbraio
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
1° febbraio 2000 di
__________ entrambi
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio
contro l'aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ nell'ambito di
diverse procedure esecutive promosse nei confronti dei ricorrenti
procedura concernente
anche
patr.
dall'avv. __________
viste le osservazioni
-
7 febbraio 2000 della
__________ - 7 febbraio 2000 dell'UEF di Locarno
-
10 febbraio 2000
della __________ - 14 febbraio 2000 dell'UEF, Locarno
esaminati atti e
documenti;
richiamata l'ordinanza
2 febbraio 2000 di non concessione dell'effetto sospensivo;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
diversi creditori procedono contro __________ e __________ per l'incasso dei
loro crediti;
che i creditori sono proprietari in ragione di 1/2 ciascuno della
part. __________ RFD di __________ oltre alla comproprietà coattiva di 1/3
sulla part. __________ RFD di __________;
che
su tale fondo risulta iscritto un diritto di abitazione vita natural durante a
favore di __________ e __________, genitori degli escussi;
che
il 12 gennaio 2000 ha avuto luogo l'incanto della part.__________ RFD di
__________, aggiudicata alla società __________, per l'importo di fr.
301'000.--;
che
il fondo è stato aggiudicato senza l'aggravio del diritto di abitazione ;
che
in data 1° febbraio 2000 __________ e __________ si sono aggravati contro
l'aggiudicazione dell'immobile in oggetto e la cancellazione del diritto di
abitazione;
che
il ricorso ex art. 17 LEF deve essere presentato entro dieci giorni da quello
entro cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che
l'asta pubblica si è svolta il 12 gennaio 2000 e la relativa pubblicazione è
apparsa sul FUC del 19 ottobre 1999;
che
il termine ricorsuale contro l'asta pubblica e la conseguente aggiudicazione è
giunto a scadenza in data 24 gennaio 2000;
che
il ricorso 1 ° febbraio 2000 contro l'aggiudicazione della part. __________ RFD
di __________ si rivela manifestamente tardivo e deve quindi essere dichiarato
irricevibile;
che
secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un
presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi
interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione
forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale;
che
vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente
non è toccato nei suoi interessi specifici ( cfr. Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122);
che
nel caso di specie i ricorrenti si aggravano contro la cancellazione del
diritto di abitazione iscritto a favore di __________ e __________, nonché
sulle modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione;
che
tali censure non sono volte alla tutela di interessi specifici dei ricorrenti;
che
di conseguenza il gravame deve essere dichiarato irricevibile anche per carenza
di legittimazione dei ricorrenti;
che
sulle spese, protestate dai ricorrenti unitamente alle ripetibili, occorre
ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art.
81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17
LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 gennaio 2000 __________ e __________, è irricevibile.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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