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Numero d'incarto:
15.2000.32
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00032
Lugano
2 maggio 2000 FP/fc/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2000 di
patr. dall'avv. __________
Contro
l’operato dell’UEF
di Locarno e meglio contro
il pignoramento 1° febbraio 2000
nell’esecuzione n.
__________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
viste le osservazioni 9 febbraio 2000 dell’UEF di
Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito. In data
1° febbraio 2000 l’UEF di Locarno ha stabilito il minimo di esistenza del
debitore come segue :
Introiti: fr.
2'750.--
Minimo di
esistenza:
importi
di base fr. 1’025.—
alimenti fr.
1'000.--
locazione fr.
1’250.--
cassa malati fr.
215.--
totale
deduzioni fr. 3’490.--
nessuna
eccedenza pignorabile
B. Con
ricorso 8 febbraio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento sostenendo
che l’UEF di Locarno avrebbe omesso di compiere i necessari accertamenti atti a
determinare il reddito attuale dell’escusso. La ricorrente postula quindi
l’annullamento del “calcolo per il pignoramento di salario” eseguito in data 1°
febbraio 2000 ed una nuova determinazione del reddito pignorabile che tenga
conto della situazione finanziari attuale dell’escusso.
C. Con
osservazioni 9 febbraio 2000 l’UEF di Locarno chiede la reiezione del gravame,
ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13).
-
A
titolo di premi della cassa malati l’UEF di Locarno ha riconosciuto l’importo
mensile di fr. 215.--Dal certificato della cassa malati prodotto dal debitore
non è possibile stabilire se tale importo è limitato alle prestazioni
obbligatorie secondo la LAMal. Considerato che quale assicurazione malattia può
essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del
minimo di esistenza del debitore andrà riconosciuto, previo accertamento da
parte dell’UEF di Locarno, unicamente l'importo mensile pari alla copertura
assicurativa LAMal.
-
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso
in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr.
1’250.-- per un alloggio che l'escusso occupa a __________ unitamente alla
convivente.
E’ di
tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone
locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze ed al
reddito dichiarato. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’250.-- non può
essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza
dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che
nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo
contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo
mensile di fr. 800.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un
appartamento di 2 locali a __________ o in un comune viciniore.
-
Dal
verbale interno per le operazioni di pignoramento allestito il 27 gennaio 2000
risulta che __________ ha dichiarato di convivere con altra persona. Egli ha
altresì dichiarato che l’affitto è integralmente a suo carico. Orbene, in DTF
109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della
concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti
non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell’escusso di esigere dalla
concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà.
Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che
non è quello del debitore e verso il quale quest’ultimo non può far valere
nessun diritto al mantenimento. Di conseguenza il debitore che vive in
concubinato viene considerato come persona singola che vive presso parenti
(importo base fr. 925.--) la concubina è tenuta a partecipare alle spese comuni
anche se non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. Goerges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 24 e 26 ad
art.93 LEF). Nel caso di specie all’escusso andrà quindi riconosciuta a titolo
di importo di base la cifra di fr. 925.— in luogo di fr. 1'025.--, in quanto
convivente. Per lo stesso motivo il canone di locazione deve essere ridotto del
50% e portato a fr. 625.--.
-
L’escusso
ha dichiarato di svolgere l’attività di pittore in proprio. L’UEF di Locarno ha
determinato il reddito annuo netto del debitore in fr. 33’000 sulla base delle
dichiarazioni rese da quest’ultimo davanti all’autorità fiscale e relative al
biennio 1997/1998. La recente giurisprudenza del Tribunale federale prevede
che se il debitore esercita un’attività lucrativa indipendente , l’Ufficio
d’esecuzione deve:
interrogarlo sul genere d’attività svolta
interrogarlo sulla natura e sul volume dei suoi affari
provvedere d’ufficio alle necessarie inchieste
raccogliere le informazioni ritenute utili
- farsi
consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l’attività
lucrativa.
Se
l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà
conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità
regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato
paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento
(sentenza del 9 marzo 2000 destinata alla pubblicazione in DTF 126 III … cons.3a
con rinvii). Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può
riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di
esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato
contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il
pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di
esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento.
La decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale
dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998,
n. 2 ad art. 21, p.260). In casu avendo l’UEF di Locarno omesso di effettuare
le necessarie indagini tese ad accertare il reddito attuale dell’escusso, s’impone
l’annullamento del “calcolo per il pignoramento di salario” 1° febbraio 2000 e
la retrocessione degli atti all’Ufficio, in applicazione dell’art. 21 cpv. 4
LPR, affinché proceda ai necessari accertamenti.
- Ne
consegue l’accoglimento del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 8 febbraio 2000 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullato il “calcolo per il pignoramento di salario” 1° febbraio
2000 nell’esecuzione n.__________ a carico di __________.
1.2. Gli
atti sono retrocessi all’UEF di Locarno affinché abbia a determinarsi come al
considerando 5 di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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