AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.37
Data decisione, Autorità:
28.04.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00037
Lugano
28 aprile
2000FA/fc/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2000 di
patr. dall'avv. __________,
Contro
l’operato dell’UEF
di Locarno e meglio contro
il verbale di pignoramento 10 febbraio 2000, spedito l'11 febbraio 2000,
nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente
da
patr. dallo studio legale __________
viste le osservazioni 13 marzo 2000 di __________
e 29 febbraio 2000 dell’UEF di
Locarno,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
1° settembre 1999 l'UEF di Locarno ha spiccato, su domanda di __________, il PE
n. __________ nei confronti di __________ per l'importo di fr. 18'600.-- (fr.
16'000.-- per alimenti dovuti dal gennaio 1998 ad agosto 1999 e fr. 2'600.— a
titolo di ripetibili). L'escusso ha interposto opposizione, definitivamente
rigettata dal Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città con sentenza
9 novembre 1999, cresciuta in giudicato.
B. La
procedura esecutiva è poi continuata fino al verbale di pignoramento 10
febbraio 2000 indicante un'eccedenza pignorabile di fr. 753.50 mensili.
L'ufficio ha dapprima determinato il reddito e il minimo esistenziale del
debitore:
Introiti
Pensionskasse
__________ fr. 1'426.--
AVS fr.
1'949.--
__________ fr.
1'000.--
fr.
4'375.--
Minimo di
esistenza
minimo
base fr. 1’370.--
figli
minorenni fr. 300.--
alimenti fr.
800.--
locazione fr.
1'194.--
c. m.,
ass. inf. e disocc., CP fr. 781.--
trasferte
- pasti fuori dom. fr. 200.--
Totale
deduzioni fr. 4'645.--
Per
rogatoria l’UE di Lugano ha poi determinato reddito e minimo esistenziale di
Introiti
Stipendio fr.
762.80
alimenti fr.
530.--
fr.
1'292.80
Minimo di
esistenza
minimo
base fr. 1’025.--
locazione fr.
100.--
cassa
malati fr. 291.80
trasferte
fr. 150.--
pasti
fuori domicilio fr. 180.--
Totale
deduzioni fr. 1'746.80
Sulla
base dei citati dati l'ufficio ha calcolato l'eccedenza pignorabile tenendo
conto del reddito dell'escusso, del suo minimo esistenziale, escluso l'obbligo
alimentare, e degli alimenti mensili strettamente necessari all'escutente.
C. Contro
siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato il debitore,
argomentando che il calcolo sarebbe manifestamente errato poiché l'eccedenza
pignorabile era stata calcolata, in altra esecuzione, in modo diverso.
Nessun'altra motivazione è stata portata a suffragio della propria tesi.
__________ ha poi chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, non essendo in grado, a suo dire, di far fronte alle spese di
patrocinio.
D. Con
osservazioni 13 marzo 1999 __________ ha riassunto i fatti relativi alle
precedenti esecuzioni contro il ricorrente, ha rilevato la correttezza
dell’agire dell’ufficio, visto la possibilità di intaccare il minimo
esistenziale dell’escusso in caso di pignoramento per alimenti e ritenute le
esigue entrate della creditrice di alimenti. Da ultimo ha postulato la reiezione
della domanda di assistenza giudiziaria introdotta dal ricorrente e
l’accoglimento della propria.
E. L’UEF
di Locarno, nelle osservazioni 29 febbraio 2000, si è limitato a confermare
l’atto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Nell’esecuzione per crediti relativi a contributi per il
mantenimento, per determinare il salario pignorabile le autorità d’esecuzione
devono esaminare d’ufficio se il contributo alimentare sia indispensabile per
il titolare del credito. Se ciò non è il caso, il pignoramento del salario non
può incidere nel minimo d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in
senso contrario sarebbe nulla (DTF 111 III 20 cons.7). Viceversa, qualora gli
alimenti dedotti in esecuzione fossero necessari al mantenimento del creditore,
il debitore le cui risorse non bastino a coprire il proprio minimo vitale - ivi
compresi gli alimenti necessari al mantenimento del creditore - deve tollerare
che il proprio minimo vitale sia intaccato in una misura che comporti sia per
il creditore che per il debitore la stessa limitazione proporzionale rispetto
al corrispondente fabbisogno vitale (DTF 105 III 48). In altri termini il
rapporto tra la quota pignorabile e il credito d’alimenti (nella misura in cui
quest’ultimo è indispensabile al creditore per coprire il proprio minimo
d’esistenza) dev’essere uguale a quello esistente tra i redditi del debitore e
il totale delle spese necessarie al mantenimento suo e delle persone a suo
carico - tra cui vi è il creditore per l’importo del credito d’alimenti indispensabile
- (DTF 111 III 16, 87 III 9, 71 III 177, 67 III 138; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.38 ss. ad art. 93
LEF), e meglio secondo la seguente formula:
Redditi del Quotaparte
debitore X credito
per alimenti
(Alimenti
necessari)
Quota
pignorabile
Minimo
esistenziale Quotaparte
debitore
(senza il + credito per alimenti
debito
per alimenti) (Alimenti necessari)
Per
“quotaparte credito per alimenti” si intende la differenza (negativa) tra i
redditi del creditore di alimenti (escluso il credito per alimenti) e il suo
minimo di esistenza; se invece i redditi sono maggiori del suo minimo
d’esistenza la formula sopraindicata non va applicata, il credito per alimenti
non essendo indispensabile (cfr. DTF 111 III 20 cons. 7). Va tuttavia rilevato
che la possibilità di intaccare il minimo di esistenza del debitore di alimenti
è data unicamente per i crediti maturati nell’anno precedente la notifica del
precetto esecutivo (DTF 111 III 15 cons.5 e rif.). Riservata tale limitazione
temporale, nell’ambito di un’esecuzione per alimenti il minimo esistenziale del
debitore può senz’altro essere intaccato se le sue risorse non bastano a
coprire il suo minimo vitale comprensivo degli alimenti necessari al creditore,
siffatta costante prassi esecutiva non essendo stata modificata in particolare
dalla recente giurisprudenza del giudice del merito, che lascia invece al
coniuge esercitante un’attività lucrativa e debitore del contributo in ogni
caso il minimo vitale previsto dalla LEF (cfr. DTF 123 III 332).
- In
concreto l’UEF ha accertato (o ha fatto accertare) la situazione reddituale e
il minimo esistenziale delle parti in causa. Le varie poste sono state
calcolate correttamente sulla base delle relative pezze giustificative, con due
eccezioni. La prima riguarda l’importo alimentare indicato nel minimo
esistenziale dell’escusso. Potendosi riconoscere unicamente gli importi
effettivamente versati (cfr. DTF 109 III 56, Georges Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 25 ad art. 93 LEF), non si sarebbe
dovuta computare alcuna somma a titolo di alimenti. __________ pagava infatti
fr. 530.—mensili solo perché soggetto a un precedente pignoramento, non risulta
che avesse versato spontaneamente alcunché. A queste condizioni si doveva
presumere che l’escusso, una volta conclusa la procedura esecutiva, non avrebbe
continuato spontaneamente il versamento. Nel successivo pignoramento non si
giustifica quindi di considerare la posta relativa alla trattenuta forzata
nella pregressa procedura. Tantomeno nel caso specifico dove posto in
esecuzione è nuovamente un credito per alimenti: sarebbe paradossale
considerare a favore dell’escusso un versamento forzato che verrebbe a cadere
con l’inizio del pignoramento in questione e che, con tutta probabilità, non
verrebbe spontaneamente reiterato. L’errore non ha comunque influito sul
calcolo eseguito dall’ufficio, visto che nella formula gli alimenti non vanno
comunque presi in considerazione.
Per
entrambe le parti sono poi state erroneamente conteggiate le spese per le
prestazioni complementari di cassa malati e non sono stati considerati i
sussidi elargiti dal Cantone, che risultano sulle rispettive polizze. Nel
minimo esistenziale dell’escusso le spese di cassa malati sarebbero dovute
ammontare a fr. 375.05 (246 – 183.35 + 245.60 + 66.80), __________ avrebbe
dovuto vedersi riconoscere solo fr. 94.60. Ciò ha causato un ingiustificato
vantaggio per il ricorrente quantificabile in fr. 180.—mensili circa: visto che
vi era spazio per il pignoramento di una somma superiore all’alimento mensile,
non andava applicata la formula ma si imponeva il normale pignoramento della
quota di reddito eccedente fr. 3'439.05 (minimo esistenziale diminuito degli
alimenti) per una somma di fr. 935.95.
Per
diritto federale è nullo il pignoramento di salario che incide in modo
manifesto nel minimo di esistenza dell’escusso (cfr. DTF 97 III 11 s.; Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13
ad art. 22 LEF; Vonder Mühll, op. cit., n. 66 ad art. 93 LEF). In concreto il
pignoramento così come eseguito dall’UEF di Locarno fa sì che __________
benefici di entrate (762.80 di stipendio + 753.50 di alimenti) inferiori di fr.
33.30 al minimo vitale (previa correzione relativa alla cassa malati:
1'549.60). Ora, si deve ritenere che in casu non vi sia alcuna manifesta
violazione del minimo esistenziale di __________, visto che la quota che rimane
scoperta è minima. Può quindi rimanere aperta la questione di sapere se la
giurisprudenza relativa alla nullità di un provvedimento che intacchi il minimo
vitale dell’escusso possa, per analogia, essere applicata anche al minimo
esistenziale del creditore di alimenti. Il provvedimento dell’ufficio non è
quindi nullo e non è di regola annullabile d’ufficio, ma unicamente su ricorso.
L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius: l’errore non può
essere corretto poiché ciò avverrebbe, come già indicato, a detrimento del
ricorrente.
- Il
ricorso va pertanto respinto.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
A norma
dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il gratuito
patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 29 cpv. 3 della Costituzione
federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter
sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti
probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere
con atti propri. La necessità oggettiva di patrocinio è data quando il
ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante
dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono
complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un
ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita
di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2 c i. f.; Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a LPR, p. 230 e riferimenti).
In
concreto non sono date le eccezionali condizioni che comportano la necessità
dell’ausilio di un patrocinatore per l’allestimento di un ricorso o di
osservazioni in tema di pignoramento di salario. Va poi aggiunto che il ricorso
in esame non ha portato la benché minima argomentazione di diritto e che, con
le osservazioni, __________ ha solo accennato alla problematica giuridica
connessa al provvedimento impugnato. Le rispettive istanze di assistenza
giudiziaria devono quindi essere respinte.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 21 febbraio 2000 __________, è respinto.
-
L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria 21 febbraio 2000 di __________ è
respinta.
-
L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria 13 marzo 2000 di __________ è
respinta.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster