AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2000.53
Data decisione, Autorità:
14.04.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00053
Lugano
14 aprile
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 aprile 2000 di
(patr. dallo studio legale avv. __________)
contro
l'operato dell'UEF
di Locarno in materia di riconsiderazione ex art. 17 cpv. 4 LEF nell'esecuzione
n. __________, connessa a sequestro, promossa dalla ricorrente contro
(patr. dall'avv. __________)
richiamate le
osservazioni 4 aprile 2000 dell'UEF di Locarno;
ritenuto in
fatto
A. Su istanza
di __________ il Pretore di Locarno-Campagna ha decretato il 23 novembre 1999
il sequestro contro __________ della PPP __________ del fondo base n.
__________ RFD di __________ per fr. 34'500.-- oltre accessori.
B. Il
sequestro è stato eseguito dall'UEF di Locarno il 29 novembre 1999. Decreto e
verbale di sequestro sono stati notificati al sequestrato il 10 dicembre 1999
per il tramite dell'Amtsgericht Darmstadt.
C. Ricevuto il
verbale di sequestro il 1° dicembre 1999, il 9 dicembre __________ ha formulato
la domanda di esecuzione. Il precetto esecutivo emesso il 10 dicembre 1999 è
stato notificato all'escusso l'8 febbraio 2000. Il 9 febbraio 2000 __________
ha interposto opposizione.
D. L'UEF di
Locarno ha notificato alla precettante __________, con atto 10 marzo 2000, l'avvenuta
notifica del precetto esecutivo con la conseguente dichiarazione di opposizione
dell'escusso.
E. Con ricorso
20 marzo 2000 __________ ha chiesto la sospensione della procedura, subordinatamente
l'annullamento dell'esecuzione n. __________, asseverando che non le era noto
se il decreto di sequestro fosse stato notificato all'escusso.
F. Con
provvedimento 23 marzo 2000 l'organo d'esecuzione ha confermato che il precetto
esecutivo n. __________ è stato "notificato dall'autorità germanica in
data 15 febbraio 2000" (recte: 8 febbraio 2000), mentre il decreto di
sequestro "è stato pure intimato dall'Amtsgericht di Darmstadt in data 20
dicembre 1999" (recte: 10 dicembre 1999). L'UEF di Locarno ha ritenuto di
conseguenza il gravame privo d'oggetto.
G. Con ricorso
3 aprile 2000 __________ ha chiesto la declaratoria di nullità del provvedimento
23 marzo 2000 dell'UEF di Locarno, con conseguente trasmissione dell'incarto
all'Autorità cantonale di vigilanza e sospensione dei termini ex art. 279 LEF.
Per la ricorrente l'organo d'esecuzione non era competente per prendere una
decisione sostituendosi alla CEF, atteso che l'art. 11 LPR consente all'ufficio
d'esecuzione di annullare o modificare il provvedimento prima della scadenza
del termine per le osservazioni, ma non gli accorda la facoltà di decidere nel
merito.
H. Con
osservazioni 4 aprile 2000 l'UEF di Locarno ha chiesto la reiezione del
gravame, ritenuto che gli atti esecutivi sono stati regolarmente intimati al
debitore sequestrato.
Considerando in
diritto
-
Per l'art.
17 cpv. 4 LEF l'organo d'esecuzione forzata può, fino all'invio della sua
risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato, ritenuto che se emana una
nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza
all'autorità di vigilanza. Si tratta del nuovo istituto della riconsiderazione,
introdotto con la revisione in vigore dal 1° gennaio 1997, che corrisponde alla
disciplina dell'art. 58 cpv. 1 e 2 PA e codifica la giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 103 III 34 cons. 1b con rif.). L'effetto devolutivo del ricorso è
modificato nell'interesse dell'economia processuale e si realizza compiutamente
solo a partire dal momento in cui l'organo d'esecuzione e fallimento si è
determinato in sede di osservazioni al ricorso (CEF 22 febbraio 1999 in re M.
c. V. cons. 1; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 61 all'art. 17).
-
Il diritto
cantonale ticinese ha poi disciplinato gli aspetti procedurali dell'istituto di
diritto federale della riconsiderazione agli art. 9 cpv. 3-5 e 11 cpv. 2 LPR.
a) L'atto
di ricorso deve essere presentato in forma scritta al medesimo organo
d'esecuzione forzata che ha preso il provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 1
LPR). In linea di principio l'istruttoria preliminare viene curata dello stesso
organo che ha deciso. Scopo della norma è di consentire la raccolta, sollecita
e mirata, del materiale probatorio utile per il giudizio, a cura dell'organo
d'esecuzione forzata già a conoscenza della fattispecie. Si tratta del modo più
celere per definire la vicenda esecutiva, pur nel pieno rispetto delle garanzie
processuali degli interessati. L'organo deve raccogliere le osservazioni delle
parti, trasmettendole poi alla CEF con l'aggiunta delle proprie. Spesso capita
che l'approfondimento dell'oggetto litigioso faccia apparire erronea allo
stesso organo che si è espresso in via amministrativa la sua pregressa
determinazione: ne consegue la possibilità procedurale ex art. 11 cpv. 2 LPR di
mutare il proprio provvedimento, purché ciò avvenga prima della trasmissione
alla CEF dell'incarto con il suo preavviso. La riconsiderazione del
provvedimento impugnato può aver luogo anche oltre il termine di dieci,
rispettivamente cinque, giorni previsto dagli art. 9 cpv. 5 e 11 cpv. 2 LPR, trattandosi
di termine d'ordine fondato sull'art. 17 cpv. 4 LEF (CEF 6 novembre 1997 in re
M. M. e G. M. c. Comune di O.; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.1 all'art. 9, p. 180 s.).
b) Con
parti interessate si intendono i destinatari - persone fisiche o giuridiche, di
diritto privato o pubblico - del provvedimento dell'organo d'esecuzione
forzata, coinvolti dall'atto giurisdizionale.
Si tratta
di creditori e debitori, condebitori (ad esempio: terzi proprietari del pegno
in un'esecuzione in via di realizzazione del pegno; ciascun coniuge
nell'esecuzione contro l'altro per il pagamento del canone locatizio riferito
all'abitazione familiare) e terzi (creditori pignoratizi non procedenti,
proprietari di beni pignorati, possessori o detentori di beni sequestrati o pignorati,
membri del nucleo familiare del debitore lesi da un pignoramento di salario ex
art. 93 LEF reso in violazione della normativa sul minimo d'esistenza,
partecipanti ai pubblici incanti, ecc.).
c)
L'organo d'esecuzione e fallimenti che ha preso il provvedimento impugnato non
è in linea di principio parte, avendo operato quale istanza giudicante, ossia
come titolare di una funzione pubblica specifica del diritto amministrativo
(Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, n. 46 all'art. 17). Esso diviene parte
solo quando vi sono interessi propri da far valere: è questo il caso, ad
esempio, quando oggetto del contendere è la determinazione della rimunerazione
dell'amministrazione fallimentare speciale.
d) La
disciplina della forma delle osservazioni rinvia all'art. 7 LPR. L'organo
d'esecuzione dovrà curare la corretta notifica a tutte le parti interessate,
compreso il ricorrente, delle osservazioni ricevute, aggiungendovi le proprie.
Dal profilo temporale, l'organo stenderà la propria memoria scritta solo dopo
aver ricevuto le osservazioni delle parti. Scopo dell'attesa è di consentire la
comprensione più estesa del contenzioso esecutivo, per poter allestire in
termini di maggiore efficacia l'atto conclusivo dell'istruttoria preliminare,
all'attenzione della CEF. È bene ricordare che in questa fase procedurale -
prima della trasmissione all'Autorità cantonale di vigilanza dell'incarto con
le sue osservazioni - l'organo d'esecuzione e fallimento è ancora legittimato
ad annullare o modificare il provvedimento controverso (art. 11 cpv. 2 LPR).
- a)
Ricevute le osservazioni dalle parti interessate, o scaduto infruttuoso il
termine per formularle, l'organo d'esecuzione deve a sua volta provvedere
all'adempimento della stesura delle osservazioni e della successiva
trasmissione dell'incarto all'Autorità cantonale di vigilanza. Dal profilo
dogmatico e anche statisticamente è questo il caso dominante. Si conclude così
l'istruttoria preliminare e si realizza nel contempo l'effetto devolutivo del
gravame.
b)
Eccezione alla regola si ha quando un nuovo provvedimento viene emanato dallo
stesso organo che ha deciso. L'annullamento o la modifica del provvedimento
impugnato esige che l'organo d'esecuzione forzata emani un nuovo provvedimento,
sostitutivo di quello pregresso, che dovrà essere notificato - a cura
dell'organo stesso - alle parti e all'autorità di vigilanza. In siffatta
evenienza dovrà essere espressamente indicato, conformemente all'art. 20a cpv.
2 n. 4 LEF, il diritto di nuovo ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità cantonale
di vigilanza, sempre per il tramite dell'organo deliberante.
c) La
semplice conferma, per opera dell'organo, del provvedimento reso in precedenza
non costituisce atto impugnabile autonomamente. Ove sia già decorso il termine
di impugnazione del primo provvedimento, l'eventuale ricorso contro la semplice
conferma è irricevibile per tardività.
d) Il
nuovo provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata, sostitutivo del
precedente, se non impugnato cresce in giudicato formale nella procedura
esecutiva in corso. Se con il primo ricorso era stato chiesto l'effetto
sospensivo ex art. 36 LEF e per questo motivo era già stato aperto formalmente
anche l'incarto davanti all'autorità di vigilanza riferito al primo provvedimento,
siffatta procedura va stralciata dai ruoli perché divenuta privo d'oggetto: il
giudizio di stralcio della CEF non ha portata propria ma è atto meramente
dichiarativo, che giustifica solo l'uscita dai ruoli di un incarto siccome
evaso per riconsiderazione dall'autorità amministrativa inferiore (CEF 6
novembre 1997 in re M. M. e G. M. c. Comune di O.).
- L'iter
procedurale, in particolare per le incombenze dell'organo d'esecuzione forzata,
invero estese per espressa volontà del legislatore federale, si può riassumere
in estrema sintesi negli adempimenti che seguono (Cometta, Commentario alla
LPR, n. 6 all'art. 9, p. 189):
·
il ricorso va presentato all'organo d'esecuzione
e fallimento che ha emanato il provvedimento
·
l'organo deve verificare i requisiti di forma
previsti dall'art. 7 LPR, fissando ove occorra un termine perentorio per sanare
le carenze in conformità dei cpv. 5 e 6
·
l'organo deve trasmettere immediatamente alla
CEF una copia del ricorso, anche se carente nella forma
·
se è chiesto l'effetto sospensivo, l'organo
d'esecuzione forzata deve inviare sollecitamente alla CEF l'incarto completo
con il suo preavviso
·
l'organo fissa alle parti interessate un
termine, di regola di dieci giorni, per presentare le osservazioni
·
l'organo può annullare o modificare il
provvedimento impugnato, emanando una nuova decisione prima della conclusione
dell'istruttoria preliminare
·
ricevute le osservazioni, l'organo deve
trasmetterle alle altre parti interessate, compreso il ricorrente, aggiungendovi
le proprie
·
l'organo d'esecuzione forzata trasmette
l'incarto completo alla CEF e conclude in tal modo l'istruttoria preliminare
·
ha così inizio l'istruttoria in senso proprio -
istruttoria integrativa (art. 12 LPR) e istruttoria in senso stretto
(istruzione probatoria, art. 19 e 20 LPR) - a cura dell'Autorità cantonale di
vigilanza.
- La
ricorrente è dell'avviso che l'organo d'esecuzione forzata non sia legittimato
a determinarsi così come al provvedimento 23 marzo 2000, per il fatto che l'UEF
di Locarno è privo della "facoltà di decidere nel merito". A torto.
__________ sembra non avvedersi che la decisione 23 marzo 2000 altro non è se
non la comunicazione del momento della notifica al debitore sequestrato del
decreto e del verbale di sequestro, come pure del precetto esecutivo. Questa
comunicazione è di rilievo per stabilire se l'escusso ha fatto valere
tempestivamente i diritti procedurali che il diritto esecutivo federale e il
diritto procedurale cantonale, nei limiti che gli competono, consentono: ad
esempio se vi è stata opposizione al decreto pretorile di sequestro e se vi è
stata opposizione al precetto esecutivo. Tali atti sono per contro ininfluenti
sui doveri che incombono alla parte sequestrante.
a) Il
sequestro, come ogni misura cautelare limitata nel tempo, deve essere
convalidato (art. 279 LEF), sotto pena di revoca in caso contrario (art. 280
LEF). Due sono state le innovazioni significative introdotte con la revisione
della LEF in vigore dal 1° gennaio 1997 (Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria
internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale
in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG rossa,
vol. 20, Lugano 1999, n. 2.2.10, p. 180):
·
il sequestro può essere convalidato sia con
un'esecuzione che con un'azione di accertamento del credito
·
se il debitore non ha interposto opposizione o
se questa è stata rigettata, il creditore deve chiedere la prosecuzione
dell'esecuzione entro dieci giorni dal momento in cui è legittimato a farlo
(art. 279 cpv. 3 primo periodo LEF). Il creditore non potrà più attendere fino
alla scadenza del termine di un anno di validità del precetto esecutivo per
chiedere la prosecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la
persona del debitore, ma dovrà attivarsi sollecitamente: scopo
dell'accelerazione è di evidenziare la natura temporanea dell'istituto del
sequestro.
b) Se il
creditore ha promosso l'azione di accertamento del suo credito senza preventiva
esecuzione, deve promuovere l'esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione
della decisione (art. 279 cpv. 4 LEF).
c) L'art.
280 LEF codifica tre ipotesi di revoca del sequestro: quando il creditore non
osservi i termini stabiliti per la convalida del sequestro ex art. 279 LEF, ove
ritiri o lasci perimere l'azione o l'esecuzione e nel caso in cui la sua azione
di accertamento del credito sia respinta definitivamente dal giudice. La revoca
del sequestro avviene in virtù della legge, senza che occorra un giudizio che
dichiari formalmente decaduto il sequestro. La caducità ripristina il potere
del debitore, già oggetto di sequestro, di disporre liberamente dei suoi beni.
Se l'ufficio d'esecuzione non vi provvede con tempestività - nemmeno dopo che
sia decorso, nei casi dubbi o comunque controversi, il termine di dieci giorni
per l'eventuale ricorso ex art. 17 cpv. 1 LEF all'autorità cantonale di
vigilanza - il debitore sequestrato potrà far capo in ogni tempo all'istituto
del ricorso per denegata o ritardata giustizia (Cometta, op. cit., n. 2.2.11,
p. 181).
-
Nel caso
di specie, ad __________ è ben noto che il sequestro è stato eseguito dall'UEF
di Locarno il 29 novembre 1999 e che nel contempo è stato intimato il verbale
di sequestro, pervenuto alla precettante il 1° dicembre 1999 (cfr. lettera 9
dicembre 1999 del patrocinatore della sequestrante all'UEF di Locarno). El Naschie
si è peraltro tempestivamente attivata, promovendo l'esecuzione il 9 dicembre
1999, ossia entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 279 cpv. 1 LEF
(Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, n. 2 all'art. 279). Con atto 10 marzo
2000 l'UEF di Locarno ha poi reso noto alla precettante l'avvenuta notifica del
precetto esecutivo all'escusso, con contestuale formulazione di tempestiva
opposizione. Se la creditrice ha successivamente tutelato i propri diritti è
questione che non concerne il provvedimento impugnato, rientrando nelle ipotesi
previste dall'art. 279 cpv. 2 LEF (sul tema, cfr. Reiser, op. cit., n. 5 ss. e
12 ss. all'art. 279), né può essere rimessa in discussione facendo capo al rimedio
dell'art. 17 LEF non previsto per questa fattispecie. Ne consegue che l'organo
d'esecuzione forzata si è correttamente determinato, dando alla sequestrante
gli elementi utili alla difesa dei propri interessi. Visto l'esito, la domanda
di effetto sospensivo ex art. 36 LEF, peraltro sprovvista d'acchito di
qualsivoglia probabilità di esito favorevole, diviene priva d'oggetto.
-
Il ricorso
deve pertanto essere respinto.
Sulle
spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle indennità, occorre ricordare
che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo
non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli
art. 17 cpv. 4, 20a, 36 e 271 ss. LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; 9 e
11 LPR;
pronuncia
-
Il
ricorso 3 aprile 2000 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Comunicazione:
Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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