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Numero d'incarto:
15.2000.54
Data decisione, Autorità:
15.05.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00054
Lugano
15 maggio
2000 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
11 aprile 2000 di
patr.
contro
__________ e meglio contro il rifiuto di versare la somma pignorata
nell'ambito
dell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
viste le osservazioni
19 aprile 2000 dell’UEF di __________,
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
-
che
con verbale di pignoramento 10 febbraio 2000 l’UEF di __________ ha
quantificato, nell’ambito dell’esecuzione n. __________, l’eccedenza
pignorabile a carico dell’escusso, __________, in fr. 753.50 mensili.
-
che
contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato il debitore,
omettendo di chiedere che venisse accordato effetto sospensivo al ricorso, la
CEF non l’ha nemmeno concesso d’ufficio;
-
che,
visto che l’UEF di Locarno si rifiutava di versare all’escutente quanto nel
frattempo pignorato, __________ ha ricorso a questa Camera con scritto 11
aprile 2000, chiedendo di essere ammessa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria;
-
che
l’ufficio, già il 7 aprile 2000, aveva effettuato il preteso pagamento di fr.
1'498.—che è giunto al patrocinatore della ricorrente il 14 aprile 2000;
-
che,
con scritto 20 aprile 2000 __________, ha ribadito la propria domanda relativa
all’assistenza giudiziaria, stigmatizzando l’agire dell’ufficio durante tutta
la procedura esecutiva;
-
che,
visto che il versamento sollecitato con il ricorso è stato effettuato dall’UEF
di Locarno, il gravame è quindi divenuto privo d’oggetto;
-
che
il ricorso deve quindi essere stralciato dai ruoli; non si prelevano spese né
si assegnano indennità;
-
che
a norma dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il
gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 29 cpv. 3 della
Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi
di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza
presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado
di procedere con atti propri. La necessità oggettiva di patrocinio è data
quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo
rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere
sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un
ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita
di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2 c i. f.; Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a LPR, p. 230 e riferimenti).
In
concreto non sono date le condizioni che comportano la necessità dell’ausilio
di un patrocinatore per l’allestimento di un ricorso concernente il versamento
al creditore delle somme pignorate. L’istanza di assistenza giudiziaria deve
quindi essere respinta.
Richiamato l’art. 17
LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 11 aprile 2000 __________, __________, è stralciato
dai ruoli.
-
L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria 11 aprile 2000 __________ è respinta.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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