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Numero d'incarto:
15.2000.56
Data decisione, Autorità:
27.04.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00056
Lugano
27 aprile
2000 FP/fc/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 aprile 2000 di
Contro
__________ e meglio contro la decisione 7 aprile 2000
di non dar seguito alla domanda di esecuzione contro la società
viste le
osservazioni 19 aprile 2000 dell'UE di __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che il 22 marzo 2000 __________ ha inoltrato all’UE di __________
una domanda di esecuzione nei confronti della __________, __________ (in
seguito __________);
che con
scritto 24 marzo 2000 l’UE di __________ ha comunicato a __________ di non
poter dar seguito alla domanda di esecuzione, sostenendo che la società deve
essere escussa alla sede principale di __________
che in
data 5 aprile 2000 la creditrice ha rinnovato la domanda di esecuzione, la
quale è stata respinta dall’UE di Lugano il 7 aprile 2000 sulla base delle
stesse motivazioni di cui allo scritto 24 marzo 2000;
che con
ricorso 10 aprile 2000 __________ si è aggravata contro tale decisione
postulando l’accoglimento della propria domanda di esecuzione nei confronti
della __________;
che con
osservazioni 19 aprile 2000 l'UE di Lugano chiede la reiezione del gravame e
conferma la correttezza del proprio operato;
che per
l’art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro
di commercio sono escusse alla loro sede;
che non
vi è foro esecutivo autonomo nel caso di una succursale, ancorché iscritta a
Registro di commercio (cfr. Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/monaco 1998, n.62 ad art. 46 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 10 n.17, p.71);
che nel
caso di specie l’UE di __________ ha agito correttamente rifiutando la domanda
di esecuzione della ricorrente, essendo iscritta a Lugano unicamente la
succursale della __________, la cui sede principale è __________;
che il
gravame va quindi respinto;
che sulle
tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo
in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean -
François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,
Berna
1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato
per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1
primo
periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons.
2a);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 46 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 aprile 2000 di __________, __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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