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Numero d'incarto:
15.2000.58
Data decisione, Autorità:
10.05.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00058
Lugano
10 maggio
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8
febbraio 1999 di
contro
__________ e meglio contro l’emissione
degli attestati di carenza di beni 28 gennaio 1999 nelle esecuzioni n__________
e n. __________ promosse dal ricorrente nei confronti di
viste le osservazioni 5
marzo 1999 dell’UE di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede nei confronti di
__________ per l’incasso dei propri crediti.
In
data 28 gennaio 1999 l’UE di __________, avendo accertato che il debitore non
possiede beni o redditi pignorabili, ha emesso gli attestati di carenza di beni
nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse da __________.
C. Con
ricorso 8 febbraio 1999 __________ insorge contro l’emissione degli attestati
di carenza di beni sostenendo che l’UE non avrebbe effettuato i necessari
accertamenti per determinare il reddito dell’escusso. Il ricorrente postula
inoltre l’indicazione negli attestati di carenza di beni del nome della moglie
dell’escusso, in qualità di debitrice solidale. Il debitore contesta la
fatturazione di fr 79.— per l’emissione di ogni singolo ACB.
Con
osservazioni 7 novembre 1997 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame,
ribadendo la correttezza del proprio operato.
E. Con sentenza 21 febbraio 2000 questa Camera ha parzialmente accolto
il ricorso stabilendo che le spese per le procedure esecutive n.__________ e n.
__________ risultano così composte:
Esecuzione
n. __________
Avviso
di pignoramento fr. 18.--
Esecuzione
pignoramento fr. 65.--
Copia
per il creditore fr. 13.--
Copia
per il debitore fr. 13.--
Totale fr.
109.--
Esecuzione
n. __________ Avviso di pignoramento fr.
18.--
Copia
per il creditore fr. 13.--
Copia
per il debitore fr. 13.--
Totale fr.
44.--
F. Tale
sentenza è stata impugnata da __________ con ricorso 6 marzo 2000 alla Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, la quale, il 12 aprile
2000, accogliendo parzialmente il ricorso, ha annullato il giudizio di prima
istanza, rinviando la causa all’Autorità cantonale di vigilanza per una nuova
decisione.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del
pignoramento (DTF 108 III 13).
- La
recente giurisprudenza del Tribunale federale prevede che se il debitore
esercita un’attività lucrativa indipendente l’Ufficio d’esecuzione deve:
-
interrogarlo
sul genere d’attività svolta
-
interrogarlo
sulla natura e sul volume dei suoi affari
-
stimare
l’ammontare del reddito
-
provvedere
d’ufficio alle necessarie inchieste
-
raccogliere
le informazioni ritenute utili
-
farsi consegnare la
contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l’attività lucrativa.
Se
l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà
conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità
regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato
paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento (DTF
126 III 91 cons.3a con rinvii).
-
Per
l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il
provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e
fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene
accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso
giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione
affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. La
decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità
di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art.
21, p.260).
-
Nel
caso di specie L’UE di __________ ha omesso di compiere i necessari
accertamenti atti a determinare il genere di attività svolta dal debitore ed il
reddito conseguito. Di conseguenza gli attestati di carenza di beni emessi
nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ vanno annullati e l’incarto
viene retrocesso all’UE di __________ per esperire i necessari accertamenti e
valutazioni e, nell’eventualità di un’eccedenza pignorabile, per ordinarne il
pignoramento. L'organo d'esecuzione forzata dovrà tener conto dei nuovi
orientamenti giurisprudenziali richiamati al cons. 2.
-
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art.
81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OLEF).
Richiamati gli art. 17
e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 8 febbraio 1999 di __________, __________, è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza sono annullati gli attestati di carenza di beni emessi nelle
procedure esecutive n. __________ e n. __________ a carico __________,
__________.
E’
fatto ordine all’UE di Lugano di determinarsi come al considerando 4 di questa
sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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