Validity of a complementary attachment notice

15.2000.6Altro tribunale21 feb 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino supervisory chamber rejected a debtor's complaint against a complementary attachment notice issued by the Lugano enforcement office. The debtor argued that the parties had agreed to suspend all enforcement activity until the end of related litigation, but the court found no supporting document and held that the notice complied with Art. 145 LEF because the original attachment had been insufficient. The chamber therefore dismissed the complaint, declined to award costs, and refused indemnities.

Massima Omnilex

Art. 145 LEF; complementary attachment where the first attachment is insufficient: the enforcement office must proceed without delay and need not observe the ordinary time limits, provided the debtor is notified at least one day in advance and the notice refers to Art. 91 LEF. A purported stay or suspension of enforcement must be substantiated; absent documentary support, the enforcement office's action remains lawful. Supervisory complaint proceedings under Art. 17 LEF are fee-free, so no court fees or party indemnities are awarded.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2000.6

Data decisione, Autorità: 21.02.2000, CEF

Incarto n. 15.2000.00006

Lugano 21 febbraio 2000 /FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 13 gennaio 2000 di


patr. dall’avv. __________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l’avviso di pignoramento 3 gennaio 2000 nell’esecuzione n. __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla


richiamata l’ordinanza presidenziale 14 gennaio 2000, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo

viste le osservazioni 8 febbraio 2000 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 881'878.60.

In data 3 gennaio 2000 l’UE di Lugano ha notificato a __________ l’avviso di pignoramento, previsto per il giorno 19 gennaio 2000, nell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________

C. Con ricorso 13 gennaio 2000 __________ insorge contro l’emissione dell’avviso di pignoramento 3 gennaio 2000 sostenendo che le parti avrebbero concordato una sospensione di ogni procedura d’incasso forzato, sino al termine della causa in corso contro la società __________.

D. Con osservazioni 8 febbraio 2000 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare dei crediti, l’ufficio d’esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio d’esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari. Il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L’avviso richiamerà le disposizioni dell’art. 91 LEF (art. 90 LEF).

  1. Nel caso di specie l’UE di Lugano ha provveduto, nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________, ad eseguire in data 1° aprile 1998 il pignoramento dei beni di __________. Essendo tale pignoramento insufficiente a coprire il credito posto in esecuzione, l’UE ha inviato all’escusso l’avviso di pignoramento complementare 3 gennaio 2000. Il ricorrente postula l’annullamento dell’avviso di pignoramento sostenendo che fra le parti è stata concordata una sospensione della procedura. Orbene dagli atti non risulta alcun documento che possa confortare la tesi del ricorrente. La lettera 12 gennaio 2000 prodotta dal ricorrente non accenna in alcun modo ad una sospensione della procedura esecutiva n. __________ e la creditrice, chiamata ad esprimersi in merito, ha ritenuto di non formulare osservazioni al ricorso. In mancanza di elementi di segno contrario l’operato dell’UE di Lugano deve quindi essere ritenuto corretto.

  2. Ne consegue la reiezione del gravame.

Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per epressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17, 90 e 145 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 13 gennaio 2000 __________, è respinto.

  1. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementattachmentcomplementary attachmentsupervisory complaintsuspension of proceedingsnotificationcourt costsindemnities

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the enforcement office could issue a complementary attachment notice under Art. 145 LP/LEF after the first attachment proved insufficient.

Decisione estratta

Yes. When the proceeds of an attachment are insufficient, the enforcement office must proceed without delay to a complementary attachment and may shorten the ordinary timing requirements.

Motivazione estratta

Art. 145 LEF authorizes immediate complementary attachment; the debtor must be notified at least one day in advance, with reference to Art. 91 LEF.

Questione giuridica chiave

Whether an alleged agreement to suspend debt-collection proceedings required annulment of the attachment notice.

Decisione estratta

No. The record did not contain any document corroborating a suspension agreement, and the debtor's letter did not mention any stay of enforcement.

Motivazione estratta

In the absence of evidence supporting the alleged suspension, the enforcement office's conduct was correct.

Questione giuridica chiave

Whether court fees or indemnities should be awarded in the supervisory complaint proceedings.

Decisione estratta

No fees and no indemnities were awarded.

Motivazione estratta

The chamber reiterated the statutory fee-free nature of this type of supervisory proceeding and therefore refused compensation.

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