AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.6
Data decisione, Autorità:
21.02.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00006
Lugano
21 febbraio
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
13 gennaio 2000 di
patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio
contro l’avviso di pignoramento 3 gennaio 2000 nell’esecuzione n. __________
promosse nei confronti del ricorrente dalla
richiamata l’ordinanza presidenziale 14 gennaio 2000, con la quale
al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo
viste
le osservazioni 8 febbraio 2000 dell’UE di Lugano
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di
fr. 881'878.60.
In
data 3 gennaio 2000 l’UE di Lugano ha notificato a __________ l’avviso di
pignoramento, previsto per il giorno 19 gennaio 2000, nell’esecuzione n.
__________ promossa dalla __________
C. Con
ricorso 13 gennaio 2000 __________ insorge contro l’emissione dell’avviso di
pignoramento 3 gennaio 2000 sostenendo che le parti avrebbero concordato una
sospensione di ogni procedura d’incasso forzato, sino al termine della causa in
corso contro la società __________.
D. Con
osservazioni 8 febbraio 2000 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame,
ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art.
145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare dei
crediti, l’ufficio d’esecuzione procede senza indugio a un pignoramento
complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è
necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio d’esecuzione non è
tenuto ad osservare i termini ordinari. Il debitore deve essere avvisato del
pignoramento almeno il giorno prima. L’avviso richiamerà le disposizioni dell’art.
91 LEF (art. 90 LEF).
-
Nel
caso di specie l’UE di Lugano ha provveduto, nell’ambito dell’esecuzione n.
__________ promossa dalla __________, ad eseguire in data 1° aprile 1998 il
pignoramento dei beni di __________. Essendo tale pignoramento insufficiente a
coprire il credito posto in esecuzione, l’UE ha inviato all’escusso l’avviso di
pignoramento complementare 3 gennaio 2000. Il ricorrente postula l’annullamento
dell’avviso di pignoramento sostenendo che fra le parti è stata concordata una
sospensione della procedura. Orbene dagli atti non risulta alcun documento che
possa confortare la tesi del ricorrente. La lettera 12 gennaio 2000 prodotta
dal ricorrente non accenna in alcun modo ad una sospensione della procedura
esecutiva n. __________ e la creditrice, chiamata ad esprimersi in merito, ha
ritenuto di non formulare osservazioni al ricorso. In mancanza di elementi di
segno contrario l’operato dell’UE di Lugano deve quindi essere ritenuto
corretto.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art.
81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per epressa volontà del
legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OLEF).
Richiamati
gli art. 17, 90 e 145 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso
13 gennaio 2000 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster