AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2000.67
Data decisione, Autorità: 08.06.2000, CEF
Incarto n. 15.2000.00067
Lugano 8 giugno 2000 /FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 maggio 2000 di
Contro
__________ nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________ patr. dall’avv. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 15 maggio 2000, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede in via di realizzazione del pegno manuale nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito ;
che in data 2 maggio 2000 l’UEF di __________ fissava per il 22 maggio 2000 l’incanto degli oggetti costituiti in pegno nell’esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti di __________, segnatamente alcune litografie e un quadro;
che con ricorso 12 maggio 2000 __________ si è aggravato contro la fissazione dell’incanto, contestando la stima attribuita dall’UEF al quadro, che il ricorrente sostiene essere opera del pittore __________;
che con le loro osservazioni il creditore __________ e l’UEF di __________ chiedono la reiezione del gravame;
che per l’art. 97 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art.155 cpv. 1 LEF, il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti;
che nel caso di specie l’UEF di __________ in data 3 aprile 2000 ha comunicato alle parti di aver stimato il quadro in oggetto fr. 1'000.--, dando nel contempo la facoltà di contestare tale stima e richiederne una nuova entro dieci giorni;
che entro tale termine non è stata inoltrato alcun ricorso contro la stima effettuata dall’UEF di __________ con l’ausilio di __________, direttore dei Servizi Culturali del Comune di __________;
che il gravame 12 maggio 2000 è manifestamente tardivo e va quindi dichiarato irricevibile;
che sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,
Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1
primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 46 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 12 maggio 2000 __________ , __________ è irricevibile.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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