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Numero d'incarto:
15.2001.00015
Data decisione, Autorità:
21.02.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00015
Lugano
21 febbraio
2001
/FC/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista
l’istanza 10 gennaio 2001 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il
modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
composta di:
nelle
diverse esecuzioni di cui ai nove gruppi dell’UEF di Locarno promosse dai vari
creditori ivi partitamente indicati;
rilevato
che con provvedimento 4 aprile 2000 l'UEF di Locarno ha convocato le parti
all’esperimento di conciliazione previsto per il 15 maggio 2000;
atteso che
non è dato sapere se e come si sia svolto tale esperimento di conciliazione,
agli atti mancando il verbale di rito;
accertato
che, contrariamente a quanto indicato nell'istanza 10 gennaio 2001, non vi è
traccia dell'invito che l'UEF di Locarno afferma di aver rivolto agli
interessati il 1. dicembre 2000 affinché avessero a formulare proposte sulle
modalità di realizzazione;
ritenuto
che agli atti vi è per contro, quale succedaneo manifestamente inidoneo dal
profilo formale, la reiterazione di data 1. dicembre 2000 della convocazione
"per la seconda volta" all'udienza del 15 dicembre 2000 "per un
primo tentativo di ottenere un accordo tra i creditori pignoranti, il debitore
ed i comunisti tutti sul modo di tacitare i creditori o di sciogliere la
comunione e determinare la quota spettante al debitore nel ricavo della liquidazione";
atteso che
non è dato sapere se e come si sia svolto tale esperimento di conciliazione,
agli atti mancando nuovamente il verbale di rito;
accertato
che agli interessati, contrariamente alla narrativa fattuale in istanza, non è
stato fissato il termine per formulare proposte sulle modalità di
realizzazione;
ritenuta
in queste circostanze la carente determinazione dell'UEF di Locarno che ha
omesso di compiere gli atti procedurali dovuti in conformità del Regolamento
del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di
diritti in comunione del 17 gennaio 1923 (RDC, in: RS 281.41), segnatamente gli
adempimenti ex art. 10 cpv. 1 primo periodo RDC secondo cui, se le pratiche di
conciliazione sono fallite, l'ufficio d'esecuzione invita i creditori
pignoranti, il debitore e gli altri membri della comunione a formulare entro 10
giorni le loro proposte sulle modalità di realizzazione;
accertato
che siffatto invito non ha avuto luogo e che pertanto la trasmissione dell'incarto
all'Autorità di vigilanza per gli incombenti ex art. 132 LEF è prematura,
mancandone un presupposto formale;
vista l'irricevibilità
dell'istanza 10 gennaio 2001 dell'UEF di Locarno per carenza degli elementi
essenziali affinché l'esecuzione possa procedere;
visti gli art. 132 LEF; 1 ss., 9 e 10 RDC
pronuncia:
-
L'istanza 10 gennaio 2001 dell'UEF di Locarno è irricevibile.
-
L'incarto è retrocesso all'UEF di Locarno affinché proceda nel
senso dei considerandi.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli
interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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