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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00024
Data decisione, Autorità:
01.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00024
Lugano
1° marzo 2001
FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Rusca
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 dicembre 2000
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti di
procedura concernente
anche
viste le osservazioni
10 gennaio 2001 di
__________ 26 gennaio 2001 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei
confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il
1° febbraio 2000, il 14 aprile 2000 e il 10 luglio 2000, l’UEF di Bellinzona
procedeva al pignoramento di “ diritti e ragioni “ spettanti al debitore nella
comunione ereditaria __________ inviando nel contempo a tutti gli interessati
gli avvisi di cui all’art. 104 LEF.
C. Il 29 novembre 2000 __________ notificava un credito di fr.
550'000.-- affinché se ne tenesse conto nella procedura di realizzazione della
quota ereditaria. __________ motivava le proprie richieste sostenendo di
essersi costituito fideiussore solidale per __________ nei confronti del
__________ e che __________, quale contropartita avrebbe ceduto al fratello
__________ la propria quota nella successione della madre __________.
D. Il
4 dicembre 2000 l’UEF di Bellinzona comunicava al legale di __________ di non
poter accogliere la notifica di credito in oggetto, in quanto l’Ufficio ritiene
prioritari i creditori che hanno avviato una procedura esecutiva a livello di
pignoramento
E. Con
ricorso 15 dicembre 2000 __________ insorge contro tale provvedimento
postulandone l’annullamento ed il riconoscimento della propria titolarità su
una quota pari a fr. 550'000.-- oltre accessori dedotta dalla parte spettante a
__________ nella successione di __________. In via subordinata il ricorrente
chiede l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’UEF
di Bellinzona affinché porti a compimento le procedure previste nell’ambito del
pignoramento e della realizzazione dei diritti in comunione.
F. Delle
osservazioni di __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto : 1. Giusta l’art. 106 cpv. 1 LEF se viene fatto valere che sul bene
pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un
altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in
considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa
menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà
speciale avviso alle parti. La procedura di cui agli art. 106 ss. LEF si
applica anche nel caso in cui un terzo pretende che il debitore gli ha ceduto i
suoi diritti in una successione (cfr. DTF 88 III 55; Adrian Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco, 1998, n.16 ad art. 106 LEF).
- Nel
caso di specie, __________ sostiene di essersi costituito fideiussore solidale
per __________ nei confronti del __________ e che __________, quale
contropartita avrebbe ceduto al fratello __________ la propria quota nella
successione della madre __________ sino all’ammontare di fr. 550’000. Di
conseguenza __________ agisce in qualità di cessionario della quota ereditaria,
di cui rivendica il relativo trasferimento.
Tale
rivendicazione non figura sul verbale di pignoramento notificato ai creditori,
il quale contiene unicamente l’indicazione secondo cui si procede al
pignoramento di “ diritti e ragioni “ spettanti al debitore nella comunione
ereditaria fu __________.
L’UEF
di Bellinzona dovrà quindi comunicare alle parti che __________ vanta un
credito di fr. 550'000.-- nell’ambito del pignoramento della quota ereditaria
spettante a __________ nella successione di __________, dando così avvio alla
procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 ss. LEF. Il provvedimento
impugnato viene quindi annullato e gli atti vengono retrocessi all’UEF di
Bellinzona, affinché proceda nei propri incombenti.
- Ne
consegue l’accoglimento del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990,
n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.
2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17
e 106 ss. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 15 dicembre 2000 __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento 4 dicembre 2000 dell’UEF di Bellinzona, emesso
nell’ambito delle procedure esecutive a carico __________ è annullato.
-
Gli
atti vengono retrocessi all’UEF di Bellinzona affinché abbia a determinarsi
come al considerando 2 di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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