AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00039
Data decisione, Autorità:
21.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00039
Lugano
21 maggio
2001
LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Leventina, e meglio contro il verbale di pignoramento e la comunicazione della
domanda di realizzazione nell'ambito della procedura esecutiva dipendente da PE
n. __________ contro di lui promossa da
richiamata
l'ordinanza presidenziale 20 febbraio 2001, con la quale al ricorso è stato
concesso l'effetto sospensivo;
viste le
osservazioni:
- 16 marzo 2001
dell'UEF di Leventina
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda di proseguire l'esecuzione 19 aprile 2000 __________
chiede all'UEF di Leventina di procedere ad un pignoramento nei confronti di
__________ in virtù di un attestato di insufficienza di pegno per CHF
321'494.25 rilasciato il 2 marzo 2000 dal medesimo UEF.
B. Il
12 luglio 2000 l'UEF di Leventina ha incaricato per via rogatoriale l'UEF di
Mendrisio di procedere ad un pignoramento nei confronti di __________.
C. Il
24 agosto 2000 l'UEF di Mendrisio ha effettuato il pignoramento indicando nel
relativo verbale che __________ "__________, di professione
esercente-cuoco, attualmente a beneficio della AI 75% fr. 1'357.– e
complementare fr. 447.–, vive presso la sorella a __________, dichiara di non
più possedere beni né mobili, né immobili o crediti da sottoporre al
pignoramento. Il sig. __________ è intestatario di Polizza Assicurativa
__________ presso la Comp. __________ con la quale è in corso una causa per la
riscossione indennità infortunio dal 1995 per un importo di fr. 20'000.–
annui".
D. Con
verbale di pignoramento e comunicazione all'assicurazione del 25 settembre 2000
l'UEF ha pignorato il "credito vantato dal debitore a titolo di indennità
per infortunio presso la __________ ".
E. In
data 5 dicembre 2000 __________ ha chiesto la messa all'incanto del credito
pignorato.
F. Il 2
febbraio 2001 l'UEF di Leventina ha comunicato a __________ la domanda di
realizzazione presentata da __________, specificando che l'incanto avverrà
"fra circa un mese".
G. Con
ricorso 15 febbraio 2001 __________ chiede l'annullamento del verbale di
pignoramento 25 settembre 2000 e di conseguenza della comunicazione della
domanda di realizzazione 2 febbraio 2001, sostenendo che il verbale di
pignoramento indicherebbe un credito generico non chiaramente specificato, che
egli vanterebbe un credito non già contro la __________ ma di __________, che
tale credito è oggetto di una causa e dunque non è liquido, che quand'anche
tale credito fosse pignorabile esso dovrebbe essere limitato alle prestazioni
di un anno (pari a CHF 20'000.–) in virtù dell'art. 93 cpv. 2 LEF, e che
comunque prima di pignorare tale importo si dovrebbe procedere ad allestire un
conto del minimo vitale (non inferiore a CHF 2'949.90 mensili). Il ricorrente
chiede inoltre di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
H. Con
osservazioni 6 marzo 2001 __________ precisa che anche diritti derivanti da
polizze di assicurazione contro il rischio di incapacità lavorativa sono
pignorabili, seppure nei limiti dell'art. 93 LEF, e si rimette al giudizio di
questa Camera.
I. Con
osservazioni 16 marzo 2001 l'UEF di Leventina costata che dai documenti prodotti
da __________ l'indicazione del credito pignorato non è corretta e che il
verbale di pignoramento non contiene alcuna indicazione in merito al minimo di
esistenza e alla durata del pignoramento dei redditi dell'escusso. Esso ritiene
infine che i documenti prodotti dal ricorrente siano sufficienti per poter
procedere ad un corretto pignoramento di salario e crediti.
considerando
in diritto:
- Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha
per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale
posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un
organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa,
il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una
misura esecutiva (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad
art. 17; Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).
1.1. Il
ricorso in esame, presentato il 15 febbraio 2001 in seguito alla ricezione (il
5 febbraio 2001) della comunicazione della domanda di realizzazione del 2
febbraio 2001, tende in sostanza all'annullamento del verbale di pignoramento
25 settembre 2000. Occorre preliminarmente rilevare che nonostante il gravame
appaia intempestivo, esso potrebbe comunque rivelarsi ricevibile, a condizione
che soddisfi i requisiti imposti dall'art. 93 cpv. 3 LEF, dal momento che il
ricorrente sostiene che il pignoramento del 25 settembre 2000 intaccherebbe il
suo minimo vitale. La questione d'ordine può essere pertanto evasa unicamente
previa analisi del merito del ricorso.
- Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione
del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno
suo o della famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche
della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del
pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 13; CEF vig. [15.2001.5]
cons. 2).
2.1. In
virtù dell'art. 93 cpv. 1 LEF il pignoramento dei redditi si estende a tutti i
proventi dell'escusso, fatta eccezione per quelli esaustivamente elencati
all'art. 92 LEF. Dal momento che le prestazioni assicurative dipendenti dalla
LCA non risultano impignorabili in virtù di quest'ultima disposizione,
l'Ufficio può procedere al pignoramento delle stesse. Occorre tuttavia tenere
conto che in virtù dell'art. 4 RPAss (RS 281.51) il Tribunale federale
sembra partire dal presupposto che un siffatto pignoramento debba avvenire
soltanto dopo che l'Ufficio ha potuto accertare la mancanza di altri beni
sufficienti a coprire il credito per il quale ha luogo l'esecuzione. Sempre
secondo l'art. 4 RPAss l'Ufficio deve procedere al pignoramento di tutti i
diritti incorporati nella polizza assicurativa, indicando quali diritti non
sono sottoposti all'esecuzione forzata (a motivo della presenza di una clausola
beneficiaria o della data della prestazione assicurativa al di là della
validità del pignoramento) e impartendo un termine di 10 giorni al creditore
per contestare quest'indicazione; gli art. 5-7 RPAss indicano poi quali passi
giudiziari può intraprendere il creditore in contestazione delle clausole
beneficiarie.
2.2. In
casu occorre riconoscere che il pignoramento 25 settembre 2000 non ottempera la
procedura imposta dall'art. 4 RPAss, non solo per quanto riguarda i termini da
impartire al creditore, ma anche per quanto concerne l'oggetto pignorato.
Infatti, prima di procedere al pignoramento di diritti dipendenti da una
polizza assicurativa, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere alla determinazione dei
redditi e del minimo vitale dell'escusso, completando semmai il pignoramento
con i tre diritti contenuti nella polizza vita di __________ (cfr. doc. D, pag.
- e indicando quali diritti non riteneva pignorabili.
Di conseguenza, ritenuto che il verbale di pignoramento 25 settembre 2000 si
rivela palesemente incompleto e proceduralmente irrito, il ricorso - in quanto
tenda all'esecuzione di un pignoramento di salario o alla sua revisione -
risulta ricevibile in ogni tempo e va accolto nel senso di quanto considerato
in precedenza.
Analoga soluzione si sarebbe avuta se si fosse considerato il ricorso qui in
esame quale segnalazione di nullità ex art. 22 LEF.
2.3. Onde
garantire il doppio grado di ricorso, questa Camera retrocede l'incarto all'UEF
di Leventina affinché proceda ad assumere le prove mancanti per determinare il
reddito, le deduzioni e il minimo vitale del ricorrente, e se del caso ad
eseguire il pignoramento dei diritti contenuti nella polizza assicurativa sub.
doc. C così come previsto al cons. 2.1. L'Ufficio terrà conto non solo dei
documenti allegati al ricorso, ma anche di quelli allegati all'istanza di
assistenza giudiziaria, dalla quale in particolare risulta - contrariamente a
quanto affermato con il ricorso - che il ricorrente non versa alimenti ai
figli, dal momento che gli stessi sono anticipati dall'Ufficio anticipo
alimenti. L'Ufficio avrà inoltre cura di chiedere la documentazione attuale in
merito ai contributi AVS pagati dal ricorrente e alla cassa malati.
- Sulle
tasse occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, pag. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 2 cpv. 2 OTLEF).
A norma dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il
gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 29 cpv. 3 della
Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi
di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza
presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado
di procedere con atti propri. La necessità oggettiva di patrocinio è data
quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo
rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere
sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un
ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita
di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2 c i. f.; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, n. 2.4.1 ad
art. 15a LPR, p. 230 e riferimenti), l'interessato essendo in grado di
procedere con atti propri, solo che lo voglia.
In concreto
non sono date le eccezionali condizioni che comportano la necessità
dell’ausilio di un patrocinatore per l’allestimento di un ricorso in tema di
pignoramento di redditi. L‘istanza di assistenza giudiziaria deve quindi essere
respinta.
richiamati gli art. 17, 20a, 92, 93 LEF, 4 ss.
RPAss, 61 e 62 OTLEF, 15a LPR
pronuncia:
- Il ricorso 15 febbraio 2001 __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullato il verbale di pignoramento 25 settembre 2000 e la
comunicazione della domanda di realizzazione 2 febbraio 2001.
1.2. L'incarto
è retrocesso all'UEF di Leventina per gli incombenti di cui al cons. 2.3.
-
L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria 15 febbraio 2001 __________ è
respinta.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster