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Numero d'incarto:
15.2001.00052
Data decisione, Autorità:
21.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00052
Lugano
21 maggio
2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e
meglio contro la decisione di emanare il PE n. __________ fatto spiccare contro
di lui da
e sul ricorso 24
febbraio 2001 di __________ contro l'avv. __________ in merito alla decisione
su riconsiderazione dell'UE di Lugano di annullare il PE n. __________
viste le
osservazioni:
esaminati atti e
documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Il 4
gennaio 2001 __________, ha chiesto all'Ufficio di esecuzione di Lugano di
spiccare un precetto esecutivo nei confronti dell'avv. , indicando
quale domicilio "" per un importo di CHF 877'867.-- oltre
interessi al 5% dal 12 giugno 2000.
B. L'UE
di Lugano ha allestito il PE n__________ e l'ha intimato il 9 gennaio 2001; lo
stesso è stato notificato l'11 gennaio 2001 all'apprendista dello studio legale
__________, che ha immediatamente interposto opposizione.
C. Con
scritto 22 febbraio 2001, ritenuto correttamente dall'UE di Lugano quale
ricorso ex art. 17 LEF, l'avv. __________ chiede l'annullamento del PE n.
__________ poiché egli non è domiciliato e non ha eletto alcun foro esecutivo
in Svizzera.
D. Con
decisione 23 febbraio 2001 l'UE di Lugano ha accolto integralmente la richiesta
dell'avv. __________ e ha annullato il PE n. __________.
E. Con
ricorso 24 febbraio 2001 __________, rappresentata dal figlio __________,
contesta la decisione su riconsiderazione dell'UE di Lugano sostenendo che
l'avv. __________ avrebbe riconosciuto espressamente il foro giuridico di
Lugano sottoscrivendo la procura allo studio legale __________.
F. Con
osservazioni 1° marzo 2001 l'avv. __________ rileva che la procura conferita
allo studio legale __________ non costituisce elezione di foro esecutivo, ma
costituisce unicamente un foro giudiziario prorogato in caso di litigio tra
mandante e mandatario.
G. Nelle
sue osservazioni 7 marzo 2001 l'UE di Lugano si riconferma nella propria
decisione.
considerando
in diritto:
-
I
ricorsi 22 e 24 febbraio 2001 dell'avv. __________ rispettivamente di
__________ sono entrambi diretti contro l'operato dell'UE di Lugano nell'ambito
della medesima esecuzione contro l'avv. __________. I gravami si basano sul
medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione dei
due ricorsi. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze
con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia
processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause
congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).
-
Giusta
l’art. 17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato
fino all’invio della sua risposta. In tal caso l’Ufficio deve emanare una nuova
decisione, notificandola senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza.
2.1. Il nuovo provvedimento dell’organo di esecuzione forzata,
sostitutivo del precedente, se non impugnato cresce in giudicato formale nella
procedura in corso (Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205).
2.1.1. Se il
nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente,
l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86
cons. 3).
2.1.2. Se
invece il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del
ricorrente, il principio della celerità, ispirato all’art. 58 PA al quale si
rifà l’art. 17 cpv. 4 LEF, imporrebbe di stralciare il ricorso contro l’originaria
decisione, per consentire semmai al ricorrente di proporre un ricorso contro la
nuova decisione (Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 64 ad art. 17; di
altra opinione: Karl Spühler,
Die Änderung beim Beschwerdeverfahren nach dem revidierten
Schuldbetreibungs- und Konlkursgesetz, in: AJP 1996, pag. 1346).
In DTF 126 III 86 cons. 3 il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che
il legislatore, pur rifacendosi all’art. 58 cpv. 3 PA, non ha modificato
l’effetto devolutivo nella procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimenti; il silenzio dell’art. 17 cpv. 4 LEF in merito alla sorte di un
ricorso su una decisione poi parzialmente riconsiderata dall’organo di
esecuzione non è da considerarsi qualificato; di conseguenza l’autorità di vigilanza
è tenuta a trattare il rimedio nella misura in cui non siano state accolte le
richieste ricorsuali nell’ambito della riconsiderazione.
2.2. Se il ricorrente o un'altra parte al procedimento esecutivo non si
ritiene soddisfatto della decisione su riconsiderazione dell’organo di
esecuzione forzata, è legittimato a presentare ricorso anche contro
quest’ultima decisione (Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, n. 63 ad art. 17).
2.2.1. Se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del
ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso contro l’originaria
decisione dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3), ed evade unicamente il
ricorso contro la seconda decisione, presa nell’ambito della facoltà di
riconsiderazione concessa dall’art. 17 cpv. 4 LEF.
2.2.2. Se al
contrario il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del
ricorrente, l’autorità di vigilanza deve – come predetto al cons. 1.1.2. –
evadere il (primo) ricorso contro l’originaria decisione unicamente su quei
punti non accolti dall’organo di esecuzione; con decisione separata (o se del
caso con decisione unica, se ha congiunto i due procedimenti) l’autorità di
vigilanza evade pure tutte le contestazioni contenute nel ricorso contro la
decisione riconsiderata.
2.3. Nel caso in esame l'UE di Lugano ha integralmente accolto il ricorso
22 febbraio 2001 dell'avv. __________; di conseguenza esso va stralciato dai
ruoli (art. 24b LPR). Occorre pertanto evadere unicamente il ricorso 24
febbraio 2001 di __________.
-
In
virtù dell'art. 15 LPR la rappresentanza legale a ricorrere nell'ambito di una
procedura di esecuzione forzata è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza
legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone
e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale. Ne
consegue che seppure la ricorrente abbia conferito mandato al figlio,
quest'ultimo non ha dimostrato di agire in virtù di una rappresentanza legale
(ad esempio quale curatore della madre). Di conseguenza, ritenuto che le
ipotesi previste all'art. 15 LPR sono esaustive e che tale rigore è comune
nell'ordinamento giuridico svizzero (Cometta,
Commentario alla LPR, n. 1.1. ad art. 15 pag. 220), non può essere
riconosciuta la rappresentanza processuale di __________. Pertanto il ricorso
da lui presentato per la madre va dichiarato irricevibile.
-
Abbondanzialmente
occorre rilevare che quand'anche il ricorso fosse stato ricevibile, esso
sarebbe stato respinto nel merito. Infatti in virtù dell'art. 46 cpv. 1 LEF il
debitore dev'essere escusso al suo domicilio. I motivi di questa scelta sono di
diversi ordini: dapprima al legislatore è sembrato equo, permettere al debitore
di non doversi difendere in un luogo diverso dal proprio domicilio;
secondariamente questa scelta favorisce la sintonia con la procedura civile,
che pure essa prevede quale criterio preponderante per la scelta del foro
quello del domicilio del convenuto; in terzo luogo questa norma è stata voluta
per facilitare la tacitazione del creditore con la realizzazione di oggetti più
facilmente reperibili al domicilio dell'escusso che altrove (Ernst F. Schmid, Basler
Kommentar zum SchKG, n. 2 ad art. 46); in quarto luogo questa scelta ha una
ragione pratica legata al diritto di consultazione sancito dall'art. 8a LEF:
infatti la concentrazione delle informazioni presso l'ufficio del luogo di
domicilio dell'escusso esclude la dispersione di dati ed informazioni, a danno
soprattutto di terzi.
4.1. L'applicazione
dell'art. 46 cpv. 1 LEF incombe in primis all'Ufficio di esecuzione, che
deve respingere domande di esecuzione in contrasto con quanto ivi previsto. La
sua violazione da parte dell'Ufficio va fatta valere nell'ambito di un ricorso
ex art. 17 LEF (e dunque non della procedura di rigetto dell'opposizione o del
ricorso di diritto pubblico dinanzi il Tribunale federale), poiché di principio
il precetto esecutivo fatto spiccare al luogo sbagliato non è nullo, ma
soltanto annullabile (DTF 96 III 92, 105 III 60; Schmid, op. cit., n. 25 ad
art. 46 e citazioni). Al contrario, se l'esecuzione promossa al luogo errato
lede interessi pubblici o di un numero sconosciuto di terzi interessati, essa è
nulla ex art. 22 LEF: la nullità può essere rilevata dallo stesso organo di
esecuzione forzata o se del caso dall'Autorità di vigilanza nell'ambito di un
ricorso o di una segnalazione/denuncia (Schmid,
op. cit., n. 26 ad art. 46).
4.2. Secondo
dottrina e giurisprudenza la nozione di domicilio del debitore secondo l'art.
46 risp. 67 cpv. 1 cifra 2 LEF, va intesa in senso largo quale indirizzo per la
notificazione del precetto esecutivo. In linea di principio incombe al
creditore reperire questo indirizzo; tuttavia nel caso in cui il creditore non
sia in grado di oggettivamente reperire quest'informazione con gli usuali mezzi
e facendo uso della diligenza necessaria, l'Ufficio è eccezionalmente
tenuto ad esperire ulteriori ricerche, sia pure di ridotta entità, non
possibili altrimenti per l'escutente, per poi passare alla notifica nelle forme
edittali previste dall'art. 66 cpv. 4 LEF (DTF 112 III 6; CEF vig.
20.10.2000 in re S. C. T. e C. S. c. A. G.; Francis Nordman, Basler Kommentar zum SchKG, n. 31
s. ad art. 67; Schmid, op.
cit., n. 51 ad art. 46).
4.3. In
casu occorre rilevare che la creditrice ha dimostrato di conoscere l'indirizzo
del debitore, indicandolo precisamente nella domanda di esecuzione. Trattandosi
di un debitore con domicilio ufficiale in __________, non è possibile
intimargli un precetto esecutivo, anche se egli ha conferito un mandato ad un
legale in Svizzera per la cura di un determinato caso. È tuttavia possibile
notificargli un precetto esecutivo per uno dei motivi enumerati agli art. 50-52
e 54 LEF (Schmid, op.
cit., n. 22 ad art. 46).
- Sulle
spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17
e 46 LEF, 61 e 62 OTLEF, 15 LPR,
pronuncia:
-
Il ricorso 22 febbraio 2001 dell'avv. __________ e 24 febbraio
2001 di __________ sono dichiarati congiunti.
-
Il
ricorso 22 febbraio 2001 dell'avv. __________ è stralciato dai ruoli.
-
Il
ricorso 24 febbraio 2001 di __________ è dichiarato irricevibile per carenza di
rappresentanza processuale.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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