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Numero d'incarto:
15.2001.00157
Data decisione, Autorità:
21.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00157
Lugano
21 maggio
2001
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 marzo 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle
diverse esecuzioni promosse nei confronti di
procedura
concernente anche
richiamata
l’ordinanza presidenziale 13 aprile 2001 con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo parziale.
viste le
osservazioni 26 marzo 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per
l’incasso dei propri crediti. In data 12 marzo 2001 l’UE di Lugano ha stabilito
il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del
debitore, determinato come segue:
Introiti:
Salario fr. 4’500.--
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1'550.--
locazione fr.
1’135.--
cassa
malati fr. 772.35
trasferte fr.
150.--
pasti
fuori dom. fr. 240.--
trasferte
a __________ fr. 300.--
ass.
diverse fr. 200.--
totale
deduzioni fr. 4’347.35
B. Con
ricorso 26 marzo 2001il creditore __________ insorge contro tale provvedimento
contestando il riconoscimento nel minimo di esistenza delle spese che l’escusso
deve sostenere per la propria convivente.
C. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108
III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione
potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
-
La
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede
al punto 3 che l’importo base mensile per due coniugi o due altre persone
adulte che formano una durevole comunione domestica ammonta a fr. 1'550.--. Nel
caso in esame __________ ha affermato con scritto 30 marzo 2001 di vivere con
__________ dal febbraio 2000. Interrogato formalmente il 12 aprile 2001
l’escusso ha dichiarato di provvedere al mantenimento della convivente e dei
figli di quest’ultima. __________ ha pure affermato di provvedere al pagamento
della cassa malati della convivente per poterle garantire le costose cure di
cui necessita, essendo __________ gravemente ammalata (cfr. verbale
d’interrogatorio formale 12 aprile 2001). Di conseguenza in base agli atti ed
alle risultanze istruttorie si può affermare che __________ e __________
formano una durevole comunione domestica ai sensi del punto 3. della Tabella e
quindi va riconosciuto quale importo base la cifra di fr. 1'550.--.
-
Nel
caso in cui sia il debitore che la sua convivente (considerata agli effetti del
diritto esecutivo alla stessa stregua di coniuge) dispongono di un reddito,
occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF
116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs -
und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Ne consegue che nel
calcolo del minimo di esistenza di __________ devono essere considerati anche
gli eventuali redditi della convivente __________. Orbene dalla notifica della
tassazione relativa al periodo 1999/2000 risulta che la signora __________
dispone di un reddito imponibile di fr. 46'041 annui, pari a fr. 3'836.75 al
mese. Di conseguenza tale importo deve essere considerato nel calcolo
dell’eccedenza pignorabile a carico di __________. Resta riservato un riesame
del pignoramento, nel caso in cui l’escusso dimostrasse che il reddito della
convivente risulti minore di quello stabilito da questa Camera.
-
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone
locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere
che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8
aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4
agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del
canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989
su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa
solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio
1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola,
essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73;
Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, §
23 n. 64 p. 178). Se l’escusso vive in casa propria, in luogo del canone
locatizio vanno computate le spese connesse con l’immobile. Esse consistono
degli interessi ipotecari (senza ammortamento), dei contributi di diritto
pubblico e delle spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile. (cfr.
punto 1.2 della Tabella).
Nel
caso in esame al debitore è stato riconosciuto l’importo mensile di fr.
1'135.-- relativo agli interessi ipotecari per un appartamento di proprietà
della convivente situato a __________. Considerato che tale alloggio risulta
occupato dall’escusso unitamente alla signora __________ ed ai figli di
quest’ultima, l’importo riconosciuto dall’UE di Lugano appare adeguato alle
circostanze
-
Per
il punto 4 b della Tabella il debitore che è costretto a prendere i pasti fuori
casa ha diritto ad un supplemento di fr. 11.-- per ogni pasto principale. Dagli
atti risulta che il debitore lavora presso il negozio di mobili __________.
Egli consuma regolarmente il pasto di mezzogiorno sul posto di lavoro. Di
conseguenza possono essere riconosciuti soltanto fr. 220.—mensili in luogo di
fr. 240.-- ammessi dall’Ufficio. Egli ha inoltre affermato di recarsi sul luogo
di lavoro in treno. L’importo di fr. 150.-- riconosciuto a titolo di spese di
trasferta corrisponde al prezzo dell’abbonamento __________ ed è quindi da
ritenere corretto.
-
ha affermato di pagare i premi della cassa malati per la convivente ed i figli
di quest’ultima, mentre il proprio premio risulta scoperto per sua stessa
ammissione. Orbene a titolo di premio della cassa malati può essere
riconosciuto unicamente il premio relativo alla copertura di base secondo la
LaMal, mentre le coperture secondo la LCA non vengono ammesse nel calcolo del
minimo di esistenza. Nel caso di specie possono essere ammessi unicamente i
costi relativi al premio per la convivente dell’escusso, non sussistendo nei
confronti dei figli di __________ alcun obbligo di mantenimento. Da informazioni
assunte da questa Camera il premio relativo alla copertura di base della cassa
malati __________, presso la quale risulta assicurata la convivente del
debitore, ammonta a fr. 277.--, unico importo che può essere riconosciuto in
sede di calcolo del minimo di esistenza. Non possono per contro venir
riconosciute le spese di trasferta presso la __________ di __________ non
rientrando tali prestazioni nella copertura di base secondo la LaMal. Si
ricorda tuttavia al debitore che, ove ve ne fossero i presupposti, la Tabella
prevede al punto 8 il riconoscimento delle spese mediche rilevanti ed imminenti
al momento del pignoramento, previa produzione dei documenti giustificativi,
mediante il riesame del pignoramento.
-
L’UE
di Lugano ha riconosciuto alla voce assicurazione diverse l’importo di fr.
200.--. Ritenuto che di regola le singole deduzioni devono essere giustificate,
viste le peculiarità del caso in esame e considerato che non sono state
riconosciuti gli importi relativi alle spese accessorie dell’immobile, tale
importo appare adeguato alle circostanze e va quindi confermato.
-
Sulla
base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di
esistenza di __________ si presenta come segue:
Introiti:
Salario fr. 4’500.--
(54%)
Reddito
della convivente fr. 3’836.75 (46%
Totale
dei redditi fr. 8'336.75
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1'550.--
locazione fr.
1’135.--
cassa
malati fr. 277
trasferte fr.
150.--
pasti
fuori dom. fr. 220.--
ass.
diverse fr. 200.--
totale
deduzioni fr. 3'532.-- (54% = fr. 1'907.--)
E’
pignorata la quota eccedente il minimo di esistenza a carico di __________
determinato in fr. 1'907.--
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 26 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.
-
Di
conseguenza è ordinato il pignoramento della quota del reddito di __________
eccedente il minimo vitale determinato in fr. 1'907.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Comunicazione
all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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