AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00164
Data decisione, Autorità:
06.07.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00164
15.2001.00165
Lugano
6 luglio 2001
CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sui ricorsi 10 aprile 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano (inc.
15.2001.164), e meglio contro il pignoramento della quota di comproprietà b) di
1/3 __________ gravante il mappale n. __________ di __________ spettante alla
ricorrente, nonché contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Leventina (inc. 15.2001.165), agente su rogatoria dell’UE di Lugano, e
meglio contro l’iscrizione a Registro fondiario di __________ di una
restrizione della facoltà di disporre sulla medesima quota, provvedimenti
eseguiti nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro la
ricorrente da:
richiamate le ordinanze presidenziali 12 aprile 2001 (inc.
15.2001.164) e 13 aprile 2001 (inc. 15.2001.165) con le quali ai ricorsi è
stato concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni:
–
27 aprile 2001 di __________ (inc. 15.2001.165)
–
8 maggio 2001 dell’UE di Lugano (inc. 15.2001.164)
–
9 maggio 2001 dell’UEF di Leventina (inc. 15.2001.165)
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
gli atti di ricorso, indirizzati uno all’UE di Lugano (inc. 15.2001.164) e
l’altro all’UEF di Leventina (inc. 15.2001.165), hanno lo stesso contenuto;
che
poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo
stesso modo, si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc.
15.2001.164 e 15.2001.165;
che
il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con
una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale,
ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p.
96 s.);
che
la prima censura, relativa ad asseriti vizi di forma e di procedura del pignoramento
della quota di comproprietà di 1/3 intestata alla ricorrente, va respinta;
che
in effetti, dopo il rinvio di un primo pignoramento fissato per l’8 gennaio
2001 (avviso del 10 novembre 2000), su richiesta della procedente in accordo
con il marito della ricorrente (cfr. scritto 4 gennaio 2001 di __________), a
quest’ultima è stato recapitato, l’8 gennaio 2001, un secondo avviso di
pignoramento per il 9 febbraio 2001, data alla quale è stata effettivamente allestita
la rogatoria di pignoramento all’UEF di Leventina;
che
la ricorrente avrebbe quindi potuto far valere le sue ragioni presentandosi
all’UE di Lugano il 9 febbraio 2001;
che,
comunque, la firma del verbale da parte dell’escusso non è una condizione di
validità del pignoramento;
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che l’escusso abbia
avuto conoscenza del pignoramento (cfr. DTF 112 III 15 cons. 3; 110 III
59 con rif.);
che,
nel caso di specie, risulta dall’atto di ricorso che __________ ha avuto conoscenza
del pignoramento, che d’altronde impugna;
che
del resto il verbale di pignoramento le è in ogni caso stato spedito in data 27
aprile 2001, una volta completato in base alle indicazioni (identità dei
portatori delle cartelle gravanti il fondo pignorato e dell’assicurazione
stabile, cfr. diffida del 10 aprile 2001, scritto 12 aprile 2001 della
ricorrente e scritto 18 aprile dell’UE di Lugano) dalla medesima tardivamente
fornite (cfr. scritto 11 aprile 2001 della ricorrente alla Pensionskasse der
Schweizerischen __________ nonché i conteggi della __________ relativi alla
polizza n. __________);
che
il pignoramento della quota di comproprietà della ricorrente si rivela quindi
valido;
che
la seconda censura, relativa all’annotazione a registro fondiario di una
restrizione del diritto di disporre, nella misura in cui riguarda l’attività
degli uffici di esecuzione di Leventina e di Lugano, va ugualmente respinta;
che,
certo, secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (che è però
stata oscillante nel corso del tempo, cfr. Damien Vallat, L’hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs et l’exécution forcée, tesi Losanna 1998, n. 31-34,
p. 84-85), il pignoramento non avrebbe esistenza fintanto che l’escusso non sia
stato informato del divieto legale (art. 96 cpv. 1 LEF) di disporre dei beni
pignorati (cfr. DTF 112 III 15 cons. 3; 110 III 59 con rif.);
che
taluni autori ritengono però che il pignoramento sia eseguito già con la decisione
dell’ufficio, l’assenza di comunicazione all’escusso avendo solo per effetto di
escluderne certi effetti (ad es. il termine di ricorso ex art. 17 LEF contro la
decisione di pignoramento decorre solo dalla conoscenza del provvedimento da
parte dell’escusso, prima di questo momento i beni pignorati non possono essere
realizzati e l’escusso che ne dispone non è passibile della sanzione penale
prevista all’art. 169 CP), ma non di impedirne l’esistenza né vietare
l’adozione di misure cautelari (cfr. Vallat,
op. cit., n. 35 ss., p. 85 ss.; Gilliéron,
op. cit., n. 46-47 ad art. 96);
che
questa tesi è convincente;
che
in effetti, l’esistenza del pignoramento ed il momento della sua esecuzione,
rilevante non solo per l’escusso ma ancora maggiormente per gli escutenti, in
quanto fissa il dies a quo del termine per la formazione dei gruppi (cfr. art.
110 LEF), non devono dipendere da elementi soggettivi quale la conoscenza del
provvedimento da parte dell’escusso;
che,
in particolare, le misure cautelari (presa in custodia dei beni mobili, avviso
al terzo debitore, annotazione del pignoramento a RF, ecc.) vanno attuate senza
indugio per essere veramente efficaci;
che
anche se si volesse ritenere (contro la tesi sopra menzionata di Vallat e Gilliéron) che il pignoramento non fosse ancora stato
validamente eseguito al momento dell’iscrizione della restrizione del diritto
di disporre per carente notifica del verbale di pignoramento all’escussa,
occorre rilevare che l’art. 15 cpv. 3 RFF autorizza comunque, nei casi di
urgenza, l’iscrizione di una simile restrizione ancor prima dell’esecuzione di
un pignoramento (cfr. Vallat,
op. cit., p. 88; André E. Lebrecht,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 11 ad
art. 101; Gilliéron, op.
cit., n. 11 e 17 ad art. 101, con rif.);
che
nella fattispecie in esame non vi è dubbio che vi sia stata una situazione di urgenza,
avendo l’escussa, in un primo tempo (cfr. esecuzione precedente n. __________
inoltrata dalla stessa creditrice __________, doc. C prodotto dalla ricorrente),
celato l’esistenza della quota pignorata a cui pretende ora di aver rinunciato,
affermando però nello stesso tempo che la reiezione della domanda di effetto
sospensivo al presente ricorso le avrebbe causato “un ingente pregiudizio”, in
quanto le avrebbe impedito di “disporre liberamente della quota” (atto di
ricorso, p. 4 ad. 2);
che
l’asserita non corrispondenza del registro fondiario con la realtà giuridica
costituisce una questione di diritto materiale che sfugge alla cognizione
dell’ufficio di esecuzione nonché di questa Camera;
che
spetta, se del caso, agli asseriti titolari del diritto pignorato notificare la
loro pretesa (cfr. art. 106 cpv. 2 LEF);
che
appare a questo riguardo inutile menzionare nel verbale di pignoramento, come
lo potrebbe far pensare la prima parte del testo dell’art. 106 cpv. 1 LEF,
l’affermazione della ricorrente secondo la quale la stessa avrebbe rinunciato
alla quota pignorata, poiché l’UE di Lugano ha già avvisato personalmente le
pretese beneficiarie dell’avvenuto pignoramento (cfr. avvisi 27 aprile 2001
indirizzati a __________ e __________);
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema
di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
Richiamati
gli art. 17, 101, 102, 106 LEF; 15 RFF
pronuncia: 1. I ricorsi
10 aprile 2001 __________ sono dichiarati congiunti.
-
Il
ricorso 10 aprile 2001 __________ diretto contro l’operato dell’UE di Lugano
(inc. 15.2001.164), in quanto ricevibile, è respinto.
-
Il
ricorso 10 aprile 2001 __________ diretto contro l’operato dell’UEF di
Levantina (inc. 15.2001.165), in quanto ricevibile, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster