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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00184
Data decisione, Autorità:
30.07.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00184
Lugano
30 luglio
2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla segnalazione 18 aprile 2001 del
Pretore del Distretto di Lugano relativa all’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa
contro
da
viste le osservazioni 3 maggio 2001 di __________ e 8 maggio 2001
dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
con ordinanza 18 aprile 2001, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
sospeso la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione inoltrata da
__________ nell’esecuzione in esame e trasmesso l’incarto a questa Camera per
quanto di sua competenza, a motivo che la notifica del PE non sarebbe avvenuta
in ossequio ai disposti dell’art. 60 LEF, ciò che comporterebbe la nullità o
l’annullabilità dell’atto;
che
la trasmissione dell’incarto va considerata quale segnalazione, sulla quale
questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, può entrare in materia
d’ufficio indipendentemente dall’esistenza di un ricorso, qualora l’atto
segnalato possa essere ritenuto nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 15 ss. ad art. 22; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, Losanna 1999, n. 39 ad art. 22);
che
tuttavia, nel caso di specie, il PE n. __________ risulta essere stato
regolarmente notificato alla moglie dell’escusso l’8 maggio 2000 (essendo il
foro esecutivo rimasto al domicilio civile di __________, cfr. art. 46 cpv. 1
LEF e 26 CC, nonché Gilliéron,
op. cit., n. 19 ad art. 60), la quale ha peraltro validamente interposto
opposizione;
che
il fatto che l’escusso, a quanto pare, sia stato detenuto presso il penitenziario
della Stampa, a Cadro, al momento della notifica del PE è irrilevante;
che
certo, la moglie dell’escusso avrebbe probabilmente potuto rifiutare di
ricevere il PE, facendo valere che suo marito era detenuto e sprovvisto di
rappresentante (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 25 ad art. 64);
che
non lo ha tuttavia fatto;
che
non si vedono d’altronde motivi per trattare in modo diverso la notifica ad una
persona adulta della famiglia dell’escusso a dipendenza del fatto che lo stesso
sia a piede libero o detenuto;
che
nella procedura esecutiva (a differenza di quanto vale nella procedura
giudiziaria davanti al Pretore), il diritto di essere sentito dell’escusso può
essere esercitato tramite un parente (gestione di affari o mandato);
che
la notifica del PE è quindi da ritenere valida ed efficace;
che
può essere lasciata aperta la questione di sapere se l’art. 60 LEF –
contrariamente a quanto lascia supporre il suo testo – trova applicazione non
soltanto per gli atti degli uffici di esecuzione ma pure per quelli
dell’autorità giudiziaria nella competenza della quale la legge pone
l’emanazione di atti esecutivi, in particolare la sentenza di rigetto
dell’opposizione (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 29 ad art. 60), oppure se la notifica di siffatti atti giudiziari
a persone detenute è retta dal CPC, in particolare dal suo art. 121 lett. d;
che
infatti si tratta di una questione di competenza del giudice in materia di
rigetto dell’opposizione;
che
d’altronde, secondo le informazioni assunte da questa Camera, __________ è
comunque stato scarcerato, di modo che la questione è ora diventata anche priva
di oggetto;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
Richiamati
gli art. 17, 22, 46, 60, 64 LEF; 26, 371 CC
pronuncia: 1. La
segnalazione 18 aprile della Pretore del Distretto di Lugano è evasa nel senso
dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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