AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00203
Data decisione, Autorità:
06.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00203
Lugano
6 agosto 2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 maggio 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona nell'ambito della procedura in via di pignoramento dipendente
da PE n. __________ fatto spiccare nei confronti di
viste le
osservazioni 7 giugno 2001 dell'UEF di Bellinzona,
esaminati atti e
documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona l'avv. __________ chiede a __________
il pagamento di CHF 2'441.35 oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2000 e spese
esecutive.
B. Ricevuta
la domanda di proseguimento 6 luglio 2000 della creditrice l'Ufficio ha fissato
l'8 agosto 2000 il pignoramento per il 12 ottobre 2000. Il pignoramento è
tuttavia avvenuto il 14 maggio 2001 e ha permesso di stabilire che l'escussa
vive presso un convivente, __________, il quale sopperisce integralmente alle
spese dell'escussa. L'Ufficio non ha pertanto potuto fissare un'eccedenza
pignorabile, rilasciando pertanto un attestato di carenza di beni il 13 ottobre
2000.
C. Con
raccomandata 24 ottobre 2000 la creditrice invita l'UEF di Bellinzona a voler
pignorare i contributi alimentari di CHF 400.– mensili che l'ex-marito
dell'escussa dovrebbe versare in virtù della convenzione di divorzio, nonché a
pignorare un credito di CHF 500.– quale provvisio ad litem avverso
l'ex-marito.
D. Il
26 ottobre 2000 l'UEF ha pignorato un "credito vantato verso il signor
__________ di Fr. 400.00 mensili, quali alimenti arretrati, a decorrere da
gennaio 1999, fino a concorrenza del credito di Fr. 2'441.35 + interessi e
spese. Inoltre si procede al pignoramento del credito di Fr. 500.00 quale
provvisio ad litem, nell'ambito della sentenza della Pretura del 31 agosto 1999".
E. Il
20 febbraio 2001 la creditrice ha domandato la realizzazione dei due crediti
pignorati.
F. Il
27 febbraio 2001 l'UEF ha comunicato all'escussa la domanda di realizzazione
invitandola a versare il saldo dell'esecuzione entro cinque giorni.
G. Il
20 aprile 2001 l'UEF ha comunicato alla creditrice procedente di ritenere il
pignoramento del credito di CHF 400.– mensili nei confronti dell'ex-marito
dell'escussa contrario all'art. 93 cpv. 1 LEF sostenendo che tali alimenti non
sono versati e quand'anche lo fossero sarebbero assolutamente necessari al
sostentamento della debitrice. L'UEF ha pertanto annullato il pignoramento di
tale credito.
H. Con
ricorso 3 maggio 2001 la creditrice rileva che il credito alimentare
dell'escussa nei confronti dell'ex-marito non rientra nei casi elencati
nell'art. 93 LEF e che pertanto il pignoramento di tale credito dovrebbe essere
mantenuto.
I. Nelle
osservazioni 7 giugno 2001 l'UEF di Bellinzona sostiene che il credito da esso
liberato dal pignoramento, se fosse effettivamente versato, sarebbe necessario
al sostentamento dell'escussa.
considerando:
in diritto:
-
Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha
per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale
posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un
organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa,
il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una
misura esecutiva (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad
art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 3.c pag. 14 s.).
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento
dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106
III 13; Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 13; CEF
vig. [15.2001.5] cons. 2).
In particolare gli alimenti che il debitore alimentare versa all'escusso sono
pignorabili (cfr. art. 93 cpv. 1 LEF; Vonder
Mühll, op. cit., n. 9 ad art. 93). Se, come spesso accade,
tali prestazioni periodiche non vengono versate, esse non possono venir
iscritte nel verbale di pignoramento nella rubrica dei redditi, ma unicamente
quali crediti dell'escusso. Il pignoramento di tali crediti va in ogni caso
limitato all'importo posto in esecuzione oltre ai suoi accessori, al fine di
impedire che – in caso di aggiudicazione agli incanti forzati di tale credito
da parte del creditore procedente – quest'ultimo possa tentare il ricupero di
tutto il credito alimentare, che potrebbe essere ben superiore al credito nei
confronti del suo originario debitore nonché creditore alimentare.
2.1. In
casu occorre costatare che l'assenza di un qualunque introito da parte
dell'escussa rende inutile, per semplici ragioni matematiche, stabilire se la
relazione tra l'escussa e il convivente sia tale da giustificare un calcolo
comune dei redditi e dunque quali siano i redditi del convivente, dal momento
che in ogni caso la quota parte dell'escussa equivarrebbe a zero.
Correttamente
la creditrice procedente ha chiesto il pignoramento di crediti.
Orbene, dal momento che l'escussa vive a carico di terze persone e non ha
redditi propri e che rimanendo silente nella procedura esecutiva e ricorsuale
non ha di fatto smentito la tesi della creditrice procedente, secondo la quale
essa è in grado di vivere adeguatamente anche senza gli alimenti che
l'ex-marito le dovrebbe versare in virtù della convenzione di divorzio, nulla
impedisce il pignoramento degli alimenti arretrati fino a concorrenza del
credito (e dei suoi accessori) della creditrice procedente.
Vero è tuttavia che se l'ex-marito cominciasse a versare tali importi mensili,
l'UEF dovrebbe procedere d'ufficio o su istanza delle parti ad allestire un
nuovo conto del minimo di esistenza dell'escussa e eventualmente fissare
un'eccedenza pignorabile (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF). In tal caso, rimarrebbe
comunque invariato il diritto dell'escussa di incassare gli alimenti arretrati:
tale credito può pertanto essere liberamente pignorato a favore dei creditori
procedenti.
2.2. Ne
consegue che la decisione dell'UEF di Bellinzona di annullare il pignoramento
del credito dell'escussa nei confronti dell'ex-marito non è corretta e va
pertanto annullata, con conferma del verbale di pignoramento 26 ottobre 2000.
- Sulle
tasse occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, pag. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 2 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62
OTLEF,
pronuncia:
- Il
ricorso dell'avv. __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullato il provvedimento 20 aprile 2001 dell'UEF di Bellinzona.
1.2. È
confermata la validità del verbale di pignoramento 26 ottobre 2000 dell'UEF di
Bellinzona nei confronti di __________ come pure la validità della contestuale
notifica 26 ottobre 2001 del pignoramento ex art. 99 LEF a __________
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster