AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00221
Data decisione, Autorità: 06.07.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00221
Lugano 6 luglio 2001 /LG/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 giugno 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l'avviso e assegnazione di termine del 29 maggio 2001 per promuovere azione ex art. 107 LEF nell'ambito di due procedure esecutive promosse da
nei confronti di
viste le osservazioni:
– 25 giugno 2001 dell'__________
– 26 giugno 2001 dell'UE di Lugano
– 27 giugno 2001 di __________
richiamata l'ordinanza presidenziale 8 giugno 2001 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto: A. Con verbale di pignoramento 11 ottobre 2000 l'UE di Lugano ha pignorato a favore di __________ 4 quadri, 1 bronzo e una scultura di pertinenza di __________ e depositate presso la "__________" di __________, segnalando al contempo che queste opere erano state in precedenza già pignorate nell'ambito di procedure esecutive a carico di __________ e che __________ le aveva rivendicate in proprietà.
B. Con raccomandata 27 aprile 2001 __________ ha comunicato all'UE di Lugano di essere venuta a conoscenza del pignoramento delle sei opere d'arte di cui sopra e di rivendicarle in proprietà in base ad un contratto di vendita datato 5 luglio 1997 tra lei e il marito __________, secondo il quale le sei opere d'arte elencate nello stesso ordine e nella stessa forma del verbale di pignoramento venivano cedute da __________ alla moglie per il prezzo complessivo di CHF 300'000.– già versato; nel contratto l'acquirente prende atto dal venditore che la proprietà delle sei opere è contestata giudiziariamente da __________ e che le stesse "saranno disponibili a condizione che la contestazione venga respinta".
C. Il 9 maggio 2001 l'UE di Lugano ha comunicato alle parti del pignoramento a carico di __________, che quest'ultimo non ha prestato l'anticipo nella causa promossa contro __________ in riconoscimento della sua proprietà delle 6 opere d'arte e che pertanto gli oggetti pignorati venivano depennati dal verbale di pignoramento di __________.
D. L'11 maggio 2001 l'UE di Lugano ha comunicato a __________ la contestazione di __________ della proprietà del marito sulle 6 opere pignorate nell'ambito delle procedure esecutive promosse da ____________________ nei confronti del marito. Al contempo ha fissato al debitore e al creditore un termine di 10 giorni per contestare la pretesa di __________.
E. Il 15 maggio 2001 l'__________ ha contestato la rivendicazione di __________.
F. Il 29 maggio 2001 l'UE di Lugano ha avvisato __________ della contestazione di __________ del 15 maggio 2001, assegnandole un termine di 20 giorni per promuovere azione a norma dell'art. 107 cpv. 5 LEF in accertamento della sua proprietà sulle 6 opere d'arte di cui sopra. Tale avviso è stato notificato al rappresentante della rivendicante il 30 maggio 2001.
G. Con ricorso 7 giugno 2001 __________ contesta la procedura ex art. 107 LEF seguita dall'UE di Lugano, sostenendo che invece andava seguita quella prevista dall'art. 108 LEF, dal momento che essa vanterebbe "un diritto di possesso e detenzione prevalente a quello dell'__________ ". Di conseguenza la ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso e assegnazione di termine del 29 maggio 2001.
H. Con osservazioni 25 giugno 2001 __________ conferma di non essere mai stata detentrice delle 6 opere d'arte e rileva che la galleria d'arte presso la quale si trovano le opere è quarta detentrice per conto dell'escusso e marito della rivendicante, che da sempre si è dichiarato proprietario (come nel caso della rivendicazione nelle procedure esecutive di __________). __________ conclude dunque alla reiezione del gravame.
I. Nelle osservazioni 26 giugno 2001 l'UE di Lugano conferma il proprio operato chiedendo la reiezione del gravame.
L. Nelle osservazioni 27 giugno 2001 __________ conferma di essere stato proprietario delle 6 opere d'arte fino al momento in cui il Pretore di Lugano ha decretato il 17 aprile 2001 lo stralcio della procedura avviata da __________ nei suoi confronti in accertamento della proprietà, e che dunque a partire dal 17 aprile 2001 si sarebbe realizzata la clausola contenuta nel contratto di compravendita 5 luglio 1997 tra __________ e la moglie, per cui quest'ultima sarebbe diventata proprietaria delle opere. Chiede pertanto l'accoglimento del gravame.
considerando
in diritto: 1. Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).
2.1. Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Con “possesso” nel senso degli art. 106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (STF 11 ottobre 2000 cons. 5; DTF 110 III 90 cons. 2a: “die ausschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache”). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al diritto (DTF 116 III 84 cons. 3). Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultano liquide e certe e permettono di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di merito (cfr. Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 107; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, § 24, pag. 191 n° 33).
2.2. Determinante ai fini del giudizio dell’UEF nell’applicazione dell’art. 107 o 108 LEF è la dichiarazione che il debitore, quale “possessore immediato” fornisce in proposito; l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti, segnatamente non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del debitore è esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La decisione di applicare l’art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della dichiarazione del debitore–possessore per conto di terzi, e ha l’unico effetto di determinare chi sia la parte convenuta in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito.
2.3. Nel caso in esame occorre rilevare che nell'incarto relativo alla procedure esecutive a carico di __________ si trovano numerosi scritti redatti dai suoi rappresentanti (non da ultimo anche le osservazioni 27 giugno 2001 presentante nell'ambito di questa procedura esecutiva), tutti tesi a ribadire la sua proprietà sulle 6 opere pignorate. La lettera più significativa risulta essere quella sub doc. 5, redatta il 1° dicembre 1997 (e dunque successiva di meno di 5 mesi al preteso contratto di compravendita stipulato con la moglie e qui ricorrente (cfr. doc. C). Ne consegue che – almeno fino al 27 aprile 2001, data in cui __________ ha comunicato all'UE di Lugano di rivendicare in proprietà le 6 opere d'arte – l'UE poteva e doveva considerare tali opere di proprietà di __________.
La situazione non è mutata il 17 aprile 2001, quando l'UE è stato informato dalla Pretura di Lugano dello stralcio per non pagamento dell'anticipo nella causa promossa da __________ contro __________ in accertamento della proprietà del primo sulle 6 opere d'arte qui in questione. Infatti a questo momento l'UE non era ancora a conoscenza del contratto di compravendita 5 luglio 2001 e non aveva motivo di dubitare della completa disponibilità di __________ sulle 6 opere pignorate.
Nulla è pure mutato dopo il 27 aprile 2001 (dunque solo 10 giorni dopo la comunicazione della Pretura di Lugano) quando l'UE è stato informato dell'esistenza di un contratto di compravendita delle 6 opere da parte della ricorrente; infatti secondo la clausola B del contratto di compravendita (doc. C), con il venir meno della contestazione di __________, le opere d'arte sarebbero state "disponibili" per il definitivo trapasso in proprietà da __________ a __________: tuttavia a tale soluzione osta l'art. 96 cpv. 1 LEF, che vieta al debitore, sotto minaccia di pena (art. 169 CP) di disporre, senza autorizzazione dell'Ufficiale, degli oggetti pignorati.
3.1. Ne consegue che, dal momento che l'UE di Lugano non è mai stato richiesto da parte di _____________ di autorizzare tale trasferimento di proprietà, né che lo stesso Ufficio abbia mai autorizzato tale atto la proprietà delle 6 opere d'arte, quest'ultime vanno riconosciute – ai fini esecutivi – di proprietà di __________. Dal momento che pure __________ è a conoscenza di tale pignoramento e della mancanza di autorizzazione da parte dell'UE per eseguire il trapasso di proprietà (cfr. doc. C dal quale si desume che la ricorrente sa già della realizzazione della condizione sospensiva contenuta nella clausola B relativa alla causa tra il marito e __________ e che quindi – escluso un pignoramento di tali opere – esse dovrebbero appartenerle; inoltre essa dimostra pure di conoscere l'esistenza del pignoramento inviando la propria rivendicazione proprio all'UE di Lugano), essa non può ora invocare un'acquisizione in buona fede. Infine, va rilevato che la stessa ricorrente riconosce al § 6 del proprio ricorso che "le opere d'arte litigiose sono ora collocate, con il consenso del debitore, che lo ha rilasciato all'UE, presso un gallerista d'arte di __________ ".
Il ricorso 7 giugno 2001 di __________ va pertanto respinto.
richiamati gli art. 17, 20a, 96 e 106 ss. LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 7 giugno 2001 __________ è respinto.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
–
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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