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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00235
Data decisione, Autorità:
30.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00235
Lugano
30 agosto
2001
/MB/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 4 luglio 2001 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona
nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del
ricorrente dal
(rappr. da __________)
richiamata l’ordinanza presidenziale 6 luglio 2001 con la quale al
ricorso è stato concesso effetto sospensivo
viste
le osservazioni
31
luglio 2001 del __________ 20 agosto 2001 dell’UEF di Bellinzona
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso
dei propri crediti;
che
con sentenza 18 dicembre 2000 il Giudice di pace del Circolo del Ticino rigettava
in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UEF
di Bellinzona fatto spiccare nei suoi confronti dal __________;
che
con ulteriore decisione datata 10 aprile 2001 il Giudice di pace del Circolo
del Ticino rigettava in via definitiva l’opposizione interposta da __________
al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona fatto spiccare nei suoi confronti
dal __________;
che
con domande, rispettivamente datate 9 febbraio 2001 e 14 aprile 2001, il creditore
chiedeva il proseguimento delle esecuzioni in oggetto;
che
l’UEF di Bellinzona emetteva il 2 marzo 2001 e il 23 aprile 2001 gli avvisi di
pignoramento;
che
per entrambe le esecuzioni il pignoramento veniva fissato per il 3 maggio 2001;
che
in tale data veniva pignorata l’autovettura Ford Escort 1.8 16V targata
_________ di proprietà dell’escusso;
che
l’atto di pignoramento indica che per l’esecuzione n. __________ si tratta di
un pignoramento provvisorio;
che
con ricorso 4 luglio 2001 __________ si aggrava contro la possibilità, contemplata
dal verbale di pignoramento, di chiedere la vendita degli oggetti pignorati dal
3 giugno 2001 fino al 3 maggio 2002;
che
il ricorrente sostiene che avendo interposto ricorso per cassazione contro la
sentenza 10 aprile 2001 del Giudice di pace del Circolo del Ticino ed avendo il
Presidente della Camera di cassazione civile concesso effetto sospensivo al
ricorso, il pignoramento nell’esecuzione n. __________ non sarebbe ancora divenuto
definitivo;
che
di conseguenza non potrebbe essere domandata la vendita dell’autovettura pignorata
sino all’emanazione della decisione della Camera di cassazione civile;
che
con le proprie osservazioni l’UEF di Bellinzona ha comunicato che la Camera di
cassazione civile con sentenza 18 luglio 2001 ha respinto il ricorso
dell’escusso contro il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF
di Bellinzona;
che
con sentenza 2 aprile 2001 la Camera di cassazione civile aveva già respinto il
ricorso dell’escusso contro il rigetto definitivo dell’opposizione
nell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Bellinzona;
che
essendo divenuto definitivo ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LEF anche il pignoramento
nell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Bellinzona, il ricorso va respinto,
nessun ostacolo potendosi frapporre nell'esecuzione n. __________, a
prescindere dal fatto che nell'esecuzione n. __________ non vi erano
impedimenti dilatori;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean – François Poudret/Suzette Sandoz – Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990,
n.2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62
cpv. 2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17 e 83 LEF;
pronuncia: 1. Il
ricorso 4 luglio 2001 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione all'UEF di
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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