AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00277
Data decisione, Autorità:
23.10.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00277
Lugano
23 ottobre
2001
/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2001 di
rappresentato dall’amministratore unico __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la comminatoria di
fallimento n. __________ emessa in data 21 settembre 2001 e notificata per
rogatoria dall’UE di Zurigo 7 all’amministratore unico della ricorrente su
istanza della procedente:
viste le
osservazioni 15 ottobre 2001 dell’avv. __________ nonché 16 ottobre 2001
dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
il 10 agosto 2001, su domanda della procedente, avv. __________, che procede
contro la società __________ per il pagamento di note professionali
dell’importo di fr. 13'193.90, l’UE di Lugano ha notificato il precetto
esecutivo n. __________ presso lo studio legale della procedente, allora
indicato a registro di commercio quale sede della società escussa;
che
non è stata interposta opposizione;
che
la comminatoria di fallimento è stata invece notificata all’amministratore unico
della società escussa, come indicato nella domanda di prosecuzione
dell’esecuzione del 18 settembre 2001;
che
pure il 18 settembre 2001 è stato pubblicato il cambiamento di sede
dell’escussa, che è stata trasferita al domicilio dell’amministratore unico;
che
l’amministratore unico pretende di aver avuto conoscenza dell’esecuzione
soltanto a ricezione della comminatoria di fallimento, ciò che né l’escutente né
l’UE di Lugano negano;
che
la comminatoria di fallimento va pertanto annullata;
che
la notifica del precetto esecutivo presso lo studio legale dell’escutente è infatti
da considerare nulla;
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la conclusione di un contratto
da parte del rappresentante con sé stesso è illecita e pertanto l’atto giuridico
nullo qualora la natura del negozio giuridico implica il rischio di arrecare un
danno al rappresentato, a meno che questi abbia autorizzato il rappresentante a
concludere il contratto oppure che lo abbia successivamente ratificato (cfr. DTF
95 II 621, con rif.; cfr. pure Pierre
Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Berna 1997,
p. 414 s. ad n. 89);
che
le norme sulla rappresentanza valgono pure per le dichiarazioni giuridiche
analoghe a negozi giuridici (ad es. l’invocazione di un difetto) così come per
le relazioni di fatto aventi effetti giuridici (ad es. l’accettazione di
un’offerta per atto concludente) (Rolf
Watter, Basler Kommentar zum OR, Basilea/Francoforte sul Meno 1996,
vol. I, n. 4 ad art. 32);
che,
oltre a costituire, per un avvocato, un comportamento riprovevole dal punto di
vista deontologico (cfr. art. 4 e 12 cpv. 1 del Codice professionale
dell’ordine degli avvocati del Cantone Ticino), il fatto di accettare la
notifica di un precetto da sé stesso fatto spiccare per conto dell’escusso
configura un atto palesemente illecito in quanto lede gli interessi del
rappresentato, in ogni caso quando il rappresentante non interpone opposizione;
che
l’avv. __________ non ha allegato di essere stata autorizzata dalla società
escussa a non opporsi a precetti esecutivi relativi a crediti da sé stessa
vantati;
che
la società non ha ratificato l’operato dell’avv. __________;
che
il ricorso è quindi da accogliere;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 71, 74, 161 LEF; 32 ss, 41 CO
pronuncia:
-
Il
ricorso 4 ottobre 2001 __________ è accolto.
-
Di
conseguenza, il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano nonché la
relativa comminatoria di fallimento sono annullati.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster