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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00286
Data decisione, Autorità:
22.11.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00286
Lugano
22 novembre
2001
CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 16 ottobre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e
meglio contro l’esecuzione del decreto di sequestro 19 settembre 2001 del
Pretore della giurisdizione di Locarno–Città emesso nell’ambito della procedura
di sequestro n. __________ promossa contro i ricorrenti da:
viste le osservazioni 26 ottobre 2001 di quest’ultima nonché 30
ottobre 2001 dell’UEF di Locarno;
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per
conto di due persone diverse;
che
i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;
che
tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono
a conclusioni identici, si giustifica la congiunzione delle due procedure;
che
il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con
una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale,
ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p.
96 s.);
che
i ricorrenti si aggravano contro il fatto che l’UEF di Locarno abbia, in
conformità del decreto di sequestro, sequestrato (ossia fatto iscrivere una
restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 101 LEF) il fondo n.
__________ intestato al ricorrente __________ per un credito vantato dalla
sequestrante invece contro __________;
che
di principio, l’ufficio di esecuzione deve eseguire il decreto di
sequestro senza stare ad esaminarne la validità materiale:
che
in particolare, non gli compete verificare la verosimiglianza delle condizioni
del sequestro ai sensi dell’art. 272 LEF;
che
soltanto quando il decreto (o parte di esso) si rivela incontestabilmente nullo
l’ufficio può rifiutarne l’esecuzione, la quale, in ogni caso, sarebbe pure da
considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Gasser, op. cit., n. 49 ad § 51 con rif.; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
vol. III, n. 13 ad art. 275);
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale anteriore alla revisione della
LEF, è segnatamente nullo il decreto di sequestro relativo ad un bene
inesistente o che incontestabilmente appartiene ad un terzo, oppure che designa
insufficientemente il bene da sequestrare (Amonn/Gasser, op. cit., n. 50 ad § 51, con rif.);
che
con l’introduzione dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), il potere di cognizione
dell’ufficio di esecuzione si è ancora ridotto (cfr. Pierre–Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP
révisée, in: BlSchK 1995, p. 140, lett. B; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/
Monaco 1998, vol. III, n. 28 ad art. 274; apparentemente di opinione contraria,
ma senza motivazione: Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans
la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 487–488);
che
infatti, potendo la questione (materiale) dell’appartenenza dei beni da sequestrare
essere riesaminata dal giudice del sequestro (cfr. art. 278 cpv. 1 LEF) e sottoposta
al Tribunale di appello, a dipendenza del valore litigioso, con ricorso per
cassazione o appello (art. 278 cpv. 3 LEF e 22 LALEF), essa non deve mai (più)
essere esaminata dall’ufficio di esecuzione (cfr. CEF 3 agosto 1999
[15.1998.117], cons. 2.4 e 3; Stoffel, op. cit., n. 49 ad art. 271 e n. 29
ad art. 274; Reiser, op.
cit., n. 16 ad art. 275; contra ma non convincente: Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. II, 4a
ed., Zurigo 1997/99, n. 4 ad art. 275);
che
l’ufficio non può nemmeno prendere spunto dal fatto che il decreto di sequestro
designi un terzo quale titolare o proprietario dei beni da sequestrare per
rifiutarne l’esecuzione;
che
il sequestro di beni di terzi è in effetti possibile a determinate condizioni
(cfr. FF 1991 III 119; Stoffel,
op. cit., n. 26–27 ad art. 272; già citata CEF 3 agosto 1999
[15.1998.117], cons. 3), la cui verifica spetta unicamente al giudice del
sequestro e non all’ufficio;
che
quest’ultimo non è di regola nemmeno in grado di controllare se la questione è
stata esaminata o meno dal giudice, visto che in linea di massima non gli sono
comunicate né l’istanza di sequestro né la motivazione del decreto di
sequestro;
che,
invece, nel caso di specie risulta comunque chiaramente dallo stesso decreto
che il giudice del sequestro si sia posto il problema e l’abbia risolto, poiché
ha precisato che la particella sequestrata era “intestata a __________ ” (cfr.
doc. B);
che
l’operato dell’UEF di Locarno è quindi corretto, i ricorrenti essendo rinviati
a far valere le loro censure nell’apposita procedura di opposizione al
sequestro (art. 278 LEF);
che
pertanto i ricorsi sono da respingere;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema
di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François
Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 70 ss. LEF; 2 CC
pronuncia: 1. Le procedure
ricorsuali dipendenti dal ricorso 16 ottobre 2001 di __________ e __________
sono congiunte.
- Il
ricorso 16 ottobre 2001 __________, è respinto.
2.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
- Il
ricorso 16 ottobre 2001 __________ è respinto.
3.1. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________.
Comunicazione all’UEF di
Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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