AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00307
Data decisione, Autorità:
19.12.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00307
Lugano
19 dicembre 2001
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2001 di
__________,
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Blenio nell’ambito del fallimento
e meglio contro la
“decisione” 30 ottobre 2001 con la quale l’UEF di Blenio ha invitato il
ricorrente a versargli entro 30 giorni l’importo di fr. 312'000.--;
procedura che
concerne anche i creditori della massa fallimentare, segnatamente:
patr. dall’avv. __________
rappr.
da__________ __________
rappr
da__________ __________
rappr da__________
rappr.
da__________
viste le
osservazioni 19 novembre di __________, 21 novembre del Comune di __________, 23
novembre del Comune di __________, 26 novembre di __________., di __________ e
dell’Ufficio esazione e condoni, nonché 27 novembre 2001 dell’UEF di __________
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che per
“provvedimento” (decisione) ai sensi dell’art. 17 LEF si intende un’azione
determinata compiuta in un caso di specie individuale e concreto da un organo
dell’esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico, che permette la
prosecuzione dell’esecuzione e determina effetti verso l’esterno (cfr. Franco
Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 46 ad art. 17; cfr. pure Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 17: “tout acte de poursuite pris
unilatéralement ou d’office, de nature à créer ou modifier une situation du
droit de l’exécuzion forcée”);
che nel caso di specie lo
scritto 30 ottobre 2001 non riveste le caratteristiche di un provvedimento, in
quanto l’UEF non ha unilateralmente imposto al ricorrente un obbligo in virtù
del suo potere pubblico, ma lo ha soltanto invitato a pagare una somma che
l’amministrazione fallimentare ritiene dovuta al fallito;
che dall’inosservanza di
siffatto invito non risulterebbe per il ricorrente alcun effetto giuridico
vincolante, ritenuto che spetterebbe all’amministrazione del fallimento, se del
caso dopo consultazione dei creditori, adire le vie legali per riscuotere il
credito vantato;
che in assenza di
provvedimento, il ricorso si rivela irricevibile (cfr. DTF 123 III 336,
che si riferisce ad una situazione analoga a quella in esame, in cui una
domanda di restituzione indirizzata dall’amministrazione fallimentare ad un
terzo ritenuto indebitamente arricchito è stata considerata come una semplice
dichiarazione di volontà sprovvista di carattere ufficiale, pertanto non
impugnabile con il ricorso ex art. 17 LEF; cfr. pure gli altri esempi citati da
Lorandi, op. cit., 64 ad
art. 17);
che comunque l’operato
dell’UEF di __________ appare corretto con riferimento all’art. 243 cpv. 1 LEF;
che da quest’ultima norma
risulta d’altronde infondata la censura del ricorrente – che appare su questo
punto legittimato a ricorrere poiché fa parte della massa
passiva del fallimento __________ nella quale ha insinuato un credito di fr.
32'330,10 – riferita al fatto che l’ufficio non ha convocato un adunanza
dei creditori prima di chiedere al ricorrente il pagamento del credito in
causa;
che semmai il ricorrente
non dovesse pagare l’importo richiesto, soltanto a questo momento l’ufficio
dovrà valutare se – come lo ha già esposto nelle proprie osservazioni –
consultare i creditori sul proseguimento di procedura (ossia incassare il
credito per via esecutiva, rinunciarvi, oppure cederlo ex art. 260 LEF);
che in ogni caso qualora,
per ipotesi, __________ dovesse risultare interamente tacitata nell’ambito di
un’esecuzione in realizzazione del suo pegno gravante il fondo n. __________
(diretta sia contro il fallito, a titolo personale, che contro il ricorrente
quale terzo proprietario dell’immobile gravato), la pretesa della massa
fallimentare contro il ricorrente dovrebbe probabilmente essere considerata
estinta in quanto il fallito sarebbe di fatto liberato del suo impegno nei
confronti della banca;
che
pertanto il ricorso, in quanto ricevibile, è da respingere;
che occorre
ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 243 LEF; 61 OTLEF
pronuncia:
Il ricorso 12 dicembre 2001 __________, in
quanto ricevibile, è respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster