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Numero d'incarto:
15.2001.12
Data decisione, Autorità:
12.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00012
Lugano
12 marzo 2001
/EC/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 10 gennaio 2001 di
(patr. dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e
meglio contro l’avviso d’incanto per beni mobili, crediti e diritti dell’8
gennaio 2001 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse
nei confronti della ricorrente da
(patr. dall’avv. __________)
viste
le osservazioni:
–
26 gennaio 2001 di __________;
–
14 febbraio 2001 dell’UEF di Bellinzona;
richiamato il decreto presidenziale 11 gennaio 2001 di concessione
dell’effetto sospensivo;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Con PE
in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ del 17 maggio 1999
__________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di fr.
10'400.– oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1999 indicando quale titolo di
credito: “pigione scaduta per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 1999.
Deposito magazzino __________ ”. Al precetto esecutivo la debitrice non ha
interposto opposizione.
Con
PE in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ del 14 luglio 1999
__________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di fr.
10'200.– oltre interessi al 5% dal 1. giugno 1999 indicando quale titolo di
credito: “mancato versamento deposito di garanzia fr. 5'000.– / affitto mese
giugno–luglio fr. 5’200.– (Deposito magazzino __________)”. Al precetto
esecutivo la debitrice non ha interposto opposizione
Con
PE in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ del 10 dicembre
1999 __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di fr.
10'400.– oltre interessi al 5% dal 1. agosto 1999 per pigioni scadute da agosto
a novembre 1999. A questo precetto esecutivo la debitrice ha interposto
opposizione, rigettata in via provvisoria con pronunciato 25 gennaio 2000 dal
Segretario assessore della Pretura di Bellinzona.
B. Il
2 luglio 1999, il 2 settembre 1999 e il 17 novembre 1999 l’UEF di Bellinzona ha
inventariato nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________
presso la __________ diversi beni mobiliari vincolati dal diritto di ritenzione
della locatrice.
C. Il
2 agosto 1999, il 17 settembre 1999 e il 28 febbraio 2000 la creditrice ha
presentato all’UEF di Bellinzona le varie domande di vendita.
D. Il
3 agosto 1999, il 20 settembre 1999 e il 29 febbraio 2000 l’UEF ha comunicato
alla debitrice che la creditrice ha chiesto la vendita dei beni mobiliari
compresi nelle note esecuzioni.
E. Con
avvisi d’incanto per beni mobili del 15 dicembre 2000 l’UEF di Bellinzona ha
fissato per il 22 gennaio 2001 la vendita dei beni inventariati nell’ambito
delle esecuzioni n. __________, __________, __________.
F. Con
ricorso 10 gennaio 2001 __________ ha postulato la declaratoria di nullità degli
avvisi d’incanto del 15 dicembre 2000 nelle esecuzioni n. __________, n.
__________ e n. __________, atteso che:
– “tra la signora
__________ e la __________ è stato sottoscritto un contratto di locazione per
uso commerciale quale magazzino–deposito in data 29 luglio 1991”;
– “il capannone in
discussione non era ben isolato e causava delle infiltrazioni d’acqua e dei
danni alla __________ ”;
– “il 15 luglio 1999 la
signora __________ ha notificato la disdetta per il 31 agosto 1999 ed in
seguito ha chiesto lo sfratto per il 31 dicembre 1999 in Pretura (…) il 2
novembre 1999 è stato pronunciato lo sfratto per il 31 dicembre 1999”;
– “parallelamente la
signora __________ ha provveduto a notificare delle esecuzioni nei confronti
della __________ per delle pigioni arretrate, segnatamente fino alla fine di
maggio 1999, alle quali è stata formulata opposizione. La ditta __________,
come risulta dalle ricevute qui allegate, ha saldato interamente queste
pigioni, e precisamente fino al mese di novembre 1999”;
– “tra le parti vi è
stata anche una procedura davanti all’Ufficio di conciliazione di Bellinzona,
dove si è stabilito di porre fine definitivamente al contratto di locazione con
effetto 7 giugno 2000, con il versamento a saldo di fr. 9'000.–– a favore della
signora __________. Questo importo è stato depositato presso il sottoscritto
legale, ma la controparte si è rifiutata di accettarlo”.
G. Con
osservazioni 26 gennaio 2001 __________ ha postulato la reiezione del gravame,
rilevando di aver sempre posto tempestivo rimedio ai problemi sollevati dalla
conduttrice.
L’osservante
evidenzia che la ricorrente non avrebbe pagato le pigioni fino al mese di
novembre 1999. Inoltre la disdetta data dalla locatrice e lo sfratto ottenuto
da quest’ultima sarebbero divenuti privi di oggetto perché le parti avrebbero
consensualmente prorogato la locazione. __________ occuperebbe ancora l’oggetto
locato e il rapporto di locazione sarebbe stato validamente disdetto solo il 18
dicembre 2000 per il 31 gennaio 2001.
A
mente della creditrice visto l’accordo di continuazione della locazione “si
deve ritenere che i pagamenti effettuati dalla conduttrice si riferiscano ai
mesi correnti” e non a saldo delle pigioni poste in esecuzione.
L’osservante
evidenzia che la controversia tra le parti dinanzi all’Ufficio di conciliazione
in materia di locazione di Bellinzona non è stata conciliata come si evince dalla
decisione 3 agosto 2000 di questo ufficio, che dichiara l’esperimento di
conciliazione fallito.
H. Delle
osservazioni 14 febbraio 2001 dell’UEF di Bellinzona, postulanti anch’esse la
reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Il
ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata va presentato
entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del
provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF), ritenuto che tale termine non comprende il
giorno da cui comincia a decorrere (art. 31 cpv. 1 LEF) e che –se l'ultimo
giorno di tale termine cade in un giorno festivo (sabato o domenica) o in un
giorno ufficialmente riconosciuto come festivo– il termine scade il prossimo
giorno feriale (art. 31 cpv. 3 LEF).
-
In
virtù dell'art. 56 LEF, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti
conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti
esecutivi nei periodi preclusi (tra le 20 e le 7, di domenica e nei giorni
ufficialmente riconosciuti come festivi), durante le ferie (sette giorni prima
e dopo la Pasqua e il Natale, e dal 15 luglio al 31 luglio) e contro un
debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57–62 LEF).
-
Secondo
gli art. 56 e 63 LEF un termine che viene a scadere durante le ferie esecutive
è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Le norme si applicano
a tutti i termini che devono essere rispettati dalle parti nella procedura
esecutiva, indipendentemente dalla relazione o meno del termine con un atto
esecutivo (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 e 8 ad art. 63 LEF; Pierre–Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 9 ss., in particolare n. 23 ad
art 63 LEF).
Un
termine non può iniziare a decorrere durante le ferie, esso può farlo solo a
partire dal primo giorno successivo alle stesse (cfr. Bauer, op. cit., n. 54 ad
art. 56 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 27 s. ad art. n. 63 LEF).
- In
concreto i provvedimenti impugnati datano del 15 dicembre 2000. Tali provvedimenti
sono stati intimati lo stesso giorno alle parti: essendo il 15 dicembre 2000 un
venerdì gli stessi sono stati notificati alla ricorrente al più presto lunedì
18 dicembre 2000, primo giorno delle ferie esecutive natalizie. Siccome la ricorrente
ha ritirato il provvedimento impugnato durante le ferie natalizie previste
dalla LEF risulta applicabile l'art. 56 LEF e non l'art. 63 LEF (cfr. Rep 1990
p. 294 ss.). Di conseguenza il termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv.
2 LEF è cominciato a decorrere soltanto il primo giorno dopo la fine delle
ferie esecutive natalizie (1° gennaio 2001), ossia il 2 gennaio 2001 e scadeva
l'11 gennaio 2001.
Il
ricorso 10 gennaio 2001 di __________ è pertanto tempestivo.
-
Il
ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e ex art. 19 LEF
alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha per
oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto
a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art.
17; Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.).
-
Le
contestazioni sollevate dalla ricorrente secondo cui l’ente locato
presenterebbe dei difetti rilevanti e secondo cui le pretese dedotte in esecuzione
sarebbero state estinte per avvenuto pagamento concernono unicamente questioni
di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.
Tali eccezioni avrebbero dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto
opposizione, nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione o nella
procedura di merito di disconoscimento del debito oppure, anche a questo stadio
procedurale, adendo il giudice competente ex art. art. 85 risp. 85a LEF,
nell’ipotesi che in concreto ne siano realizzati i presupposti.
Il
ricorso è di conseguenza respinto.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean–François Poudret /
Suzette Sandoz–Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF;
DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 17, 19, 31 cpv. 1 e 3, 56, 63, 85, 85a LEF, art. 61 e 62 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 10 gennaio 2001 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione all’UEF di
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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