AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.132
Data decisione, Autorità:
16.01.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.00132
Lugano
16 gennaio
2002
/CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul
ricorso 8 marzo 2001 di
(rappr.
__________,
patrocinata
dall’avv. __________)
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la decisione 23 febbraio
2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n.
__________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto
della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale (__________), secondo la quale __________ Ufficio svizzero
per la riscossione dei canoni radiotelevisivi, __________, è competente ex art.
55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in
materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi
nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle
esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della
__________;
rilevato
che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza
contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;
considerato che la
decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che
questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione
dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto
che spetta all’Ufficio di esecuzione di Lugano nuovamente esaminare la domanda
di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative
all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul
precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della
__________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
ricordato
che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo
in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) –
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art.
17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 della __________, rappresentata da
__________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di Lugano di non
dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.
1.2. È fatto
ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione
dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
– __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster