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Numero d'incarto:
15.2001.181
Data decisione, Autorità:
30.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00181
Lugano
30 maggio
2001
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 11 aprile 2001 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’ambito della
procedura di ritenzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
viste
le osservazioni 9 maggio 2001 dell’UEF di Locarno
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Il 23 ottobre 2000 __________ ha chiesto all’UEF di Locarno
l’erezione di un inventario dei beni vincolati al diritto di ritenzione e
situati presso il magazzino/garage locato __________ per un credito di
complessivi fr. 11’000.-- per pigioni scadute dal 1. dicembre 1999 al 31
ottobre 2000.
B. Il 26 ottobre 2000 l’UEF di Locarno ha allestito l’inventario
degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione, inventariando presso i
locali appigionati diversi beni, stimati complessivamente fr. 3’694.--.
C. Con ricorso 11 aprile 2001 __________ si è aggravato contro
l’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione del locatore,
contestandone la legittimità.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se necessario, in
seguito.
Considerato
in
diritto:
- Il
locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle
cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento:
il
diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale
scaduta
e a quella del semestre in corso (art. 268 cpv. 1 CO).
La
LEF ha previsto disposizioni speciali in materia di pigioni e
affitti.
Infatti giusta l’art. 283 cpv. 1 LEF anche prima di iniziare l’esecuzione, il
locatore di locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione
per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione. L’ufficio fa
l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al
locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del
pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti
che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (cfr. art. 268
cpv. 3 CO; Anton K. Schnyder/M. Andreas
Wiede, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.26
ad art. 283 LEF).
- La formazione d’inventario presuppone l’esistenza di un
contratto
di locazione così come di un credito derivante da tale contratto. L’Ufficio
esecuzione può rifiutare di erigere, per ragioni di diritto materiale,
l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore
soltanto se l’inesistenza di questo diritto è manifesta e inequivocabile (cfr. DTF
103 III 41-42 con rif. ivi; DTF 97 III 45; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1997, § 34 n. 18; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna
1993 p. 114; Ernest Brand,
Dispositions particulières sur les loyers et fermages I, in FJS n. 1092
p. 4), come sarebbe ad es. il caso se fosse chiesto l'inventario per un canone
locatizio successivo alla rescissione del contratto: in tale evenienza sarebbe
infatti evidente la mancanza di un credito dipendente da pigione e il locatore
non potrebbe prevalersi del diritto di ritenzione ex art. 268 CO.
-
La
determinazione dell’ammontare delle pigioni e la fissazione dei periodi cui
tali pigioni si riferiscono sono questioni di diritto materiale che vanno
risolte dal giudice civile: in linea di principio, le autorità esecutive devono
fondarsi sulle richieste del creditore a meno siano manifestamente
inammissibili (Emil Schmid,
Zürcher Kommentar, 3. ed, Zurigo 1977, n. 48 ad art. 272-274 CO).
-
Il
locatario che intende contestare il diritto di ritenzione del locatore deve
farlo, pena la decadenza, sollevando opposizione contro il precetto (DTF
96 III 70, 90 III 101, 59 III 10 cons. 1): la mancata opposizione vale quale
riconoscimento implicito del diritto di ritenzione.
-
Per
l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Nel caso di specie
il ricorso 11 aprile 2001 di __________ contro il verbale d’inventario dei beni
soggetti a diritto di ritenzione 26 ottobre 2000 risulta manifestamente
tardivo, essendo l’atto in oggetto stato spedito al debitore il 6 novembre
-
Ne consegue l’irricevibilità del gravame.
-
Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la
gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in
cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10
all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 17 e 283 LEF; 268 CO
pronuncia:
-
Il
ricorso 11 aprile 2001 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all'UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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