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Numero d'incarto:
15.2001.208
Data decisione, Autorità:
19.11.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00208
Lugano
19 novembre
2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 maggio 2001 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, nell'ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n.
__________ fatto spiccare da
rappr. dalla __________
richiamata
l'ordinanza presidenziale 11 maggio 2001 con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e considerato in diritto:
che il 23
marzo 2000 la __________ ha fatto spiccare dall'UEF di Locarno il PE n.
__________ contro __________;
che il
medesimo giorno l'UEF di Locarno ha allestito il PE in questione indicando
quale domicilio dell'escusso "__________";
che
nonostante agli atti non sia stato prodotto l'originale o la copia di questo
PE, l'UEF e l'escusso concordano sul fatto che il PE è stato effettivamente
notificato il 10 aprile 2000 all'escusso stesso, che si è opposto;
che il 12
marzo 2001 la Pretura di Locarno-Campagna, preso atto che con scritto 19
febbraio 2001 l'escusso ha dichiarato di ritirare l'opposizione per il capitale
mantenendola per le spese esecutive, ha rigettato l'opposizione sugli interessi
riferiti al capitale e sulle spese esecutive;
che l'11
aprile 2001 la __________ ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione;
che il 23
aprile 2001 l'UEF di Locarno ha inviato a __________ l'avviso di pignoramento
previsto per il 22 maggio 2001;
che con
ricorso 4 maggio 2001 __________ chiede l'annullamento della procedura
esecutiva dipendente dal PE in esame poiché egli sarebbe domiciliato a
__________ non compreso nel Distretto di Locarno e che pertanto non sarebbe
data la competenza di questo Ufficio ad emettere atti esecutivi nei suoi
confronti;
che con
osservazioni 19 giugno 2001 l'UEF di Locarno ha rilevato che dalle indagini
esperite presso le Cancellerie comunali di __________ e __________ l'escusso
non risulta essere domiciliato in questi Comuni, rimettendosi alla decisione di
questa Camera;
che
questa Camera ha citato in data 6 agosto 2001 l'escusso ad un'udienza di
interrogatorio formale per il 5 settembre 2001, inviando copia della citazione
per raccomandata all'escusso stesso indicando sulla busta l'indirizzo di
__________; che questa busta è ritornata a questa Camera munita dei timbri
degli Uffici postali di __________ (8 agosto 2001) e __________ (datato 9
agosto 2001);
che il 5
settembre 2001 l'escusso è stato interrogato formalmente in merito al suo effettivo
domicilio, ed ha affermato di abitare presso i genitori a __________,
ammettendo di non essersi mai annunciato al Controllo abitanti di questo
Comune, in cui risiede dal dicembre 1999 / gennaio 2001;
che in
virtù dell'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.
I motivi di questa scelta sono di diversi ordini: dapprima al legislatore è
sembrato equo, permettere al debitore di non doversi difendere in un luogo
diverso dal proprio domicilio; secondariamente questa scelta favorisce la
sintonia con la procedura civile, che pure prevede quale criterio preponderante
per la scelta del foro quello del domicilio del convenuto; in terzo luogo
questa norma è stata voluta per facilitare la tacitazione del creditore con la
realizzazione di oggetti più facilmente reperibili al domicilio dell'escusso
che altrove (Ernst F. Schmid,
Basler Kommentar zum SchKG, n. 2 ad art. 46); in quarto luogo questa
scelta ha una ragione pratica legata al diritto di consultazione sancito
dall'art. 8a LEF: infatti la concentrazione delle informazioni presso l'ufficio
del luogo di domicilio dell'escusso esclude la dispersione di dati ed
informazioni, a danno soprattutto di terzi (CEF 21 maggio 2001
[15.2001.52] cons. 4);
che
l'applicazione dell'art. 46 cpv. 1 LEF incombe in modo primario all'Ufficio di
esecuzione, che deve respingere domande di esecuzione in contrasto con quanto
ivi previsto. La sua violazione da parte dell'Ufficio va fatta valere
nell'ambito di un ricorso ex art. 17 LEF (e dunque non della procedura di
rigetto dell'opposizione o del ricorso di diritto pubblico dinanzi il Tribunale
federale), poiché di principio il precetto esecutivo fatto spiccare al luogo
sbagliato non è nullo, ma soltanto annullabile (DTF 96 III 92, 105 III
60; Schmid, op. cit.,
n. 25 ad art. 46 e citazioni). Al contrario, se l'esecuzione promossa al luogo
errato lede interessi pubblici o di un numero sconosciuto di terzi interessati,
essa è nulla ex art. 22 LEF: la nullità può essere rilevata dallo stesso organo
di esecuzione forzata o se del caso dall'Autorità di vigilanza nell'ambito di
un ricorso o di una segnalazione/denuncia (Cometta, Basler Kommentar zum
SchKG, n. 11-13 e 15 ad art. 22; Schmid,
op. cit., n. 26 ad art. 46; CEF 21 maggio 2001 [15.2001.52] cons.
4.1);
che
secondo dottrina e giurisprudenza la nozione di domicilio del debitore secondo
l'art. 46 risp. 67 cpv. 1 cifra 2 LEF, va intesa in senso largo quale indirizzo
per la notificazione del precetto esecutivo. In linea di principio incombe al
creditore reperire questo indirizzo; tuttavia nel caso in cui il creditore non
sia in grado di oggettivamente reperire quest'informazione con gli usuali mezzi
e facendo uso della diligenza necessaria, l'Ufficio è eccezionalmente
tenuto ad esperire ulteriori ricerche, sia pure di ridotta entità, non
possibili altrimenti per l'escutente, per poi passare alla notifica nelle forme
edittali previste dall'art. 66 cpv. 4 LEF (DTF 112 III 6; Francis Nordman, Basler
Kommentar zum SchKG, n. 31 s. ad art. 67; Schmid, op. cit., n. 51 ad art. 46; CEF 21
maggio 2001 [15.2001.52] cons. 4.2);
che in
casu occorre rilevare che l'escusso non risulta ufficialmente domiciliato a
__________ e che a __________ egli non risiederebbe più almeno dal maggio 2001;
l'escusso ha altresì affermato di aver lasciato questo Comune nel dicembre 1999
/ gennaio 2000 alla volta del Comune di __________; che di conseguenza il PE n.
__________ dell'UEF di Locarno, allestito il 23 marzo 2000, è stato emesso da
un ufficio non competente per territorio, ritenuto che l'ufficio competente era
quello di __________;
che
pertanto il PE n. __________ dell'UEF di Locarno e il conseguente avviso di
pignoramento vanno annullati; che dunque l'UEF di Locarno trasmetterà all'UEF
di Bellinzona la domanda di esecuzione - che come tale resta pienamente valida
a tutti gli effetti- e l'anticipo spese prestato dalla __________;
che
sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p.
804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art.20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III
383 cons. 2a).
Per lo
stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a e 46 LEF, art. 61 e 62
OTLEF,
pronuncia:
- Il
ricorso 4 maggio 2001 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza il PE n. __________ del 23 marzo 2001 dell'UEF di Locarno e
l'avviso di pignoramento riferiti a questa esecuzione del 23 aprile 2001 sono
annullati.
1.2. L'UEF
di Locarno trasmetterà all'UEF di Bellinzona la domanda di esecuzione di
__________, e il relativo anticipo spese.
1.3. L'UEF
di Bellinzona procederà indilatamente nei suoi incombenti esecutivi connessi
alla domanda d'esecuzione presentata da __________.
-
Non
si prelevano tasse né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
a:
-
Comune
__________, Controllo abitanti, per le necessarie
iscrizioni nei propri registri
-
Comune
__________, Controllo abitanti, per le necessarie
iscrizioni nei propri registri
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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