AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2001.21
Data decisione, Autorità:
26.02.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00021
Lugano
26 febbraio
2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 gennaio 2001 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro la decisione 20 dicembre 2000 di non dare seguito alla domanda
di esecuzione da lei presentata avverso:
rappr. dall'avv. __________
viste le
osservazioni:
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda di esecuzione 13 dicembre 2000 __________ chiede all'UE
di Lugano di intimare un precetto esecutivo a __________, indicando quale
indirizzo di notifica "c/o __________ " (di seguito: __________).
B. Con
provvedimento non datato, ma secondo le parti interessate allestito il 20
dicembre 2000, l'UE di Lugano ha respinto la domanda di esecuzione, poiché il
debitore non sarebbe più domiciliato in Svizzera, essendo partito per il
__________.
C. Con
ricorso 11 gennaio 2001 __________ chiede a questa Camera di ordinare all'UE di
Lugano di dare seguito alla domanda di esecuzione spiccando un precetto
esecutivo contro __________ presso la __________, poiché il debitore deterrebbe
solo fittiziamente un domicilio in __________, mentre dalla documentazione da
lui prodotta vi sarebbero concreti indizi che egli vivrebbe stabilmente in
Ticino.
D. Con
osservazioni 22 gennaio 2001 __________ sostiene che il ricorso sarebbe
intempestivo ed andrebbe dichiarato irricevibile; abbondanzialmente rileva che
già dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince chiaramente che il
suo domicilio è in __________, e che l'indicazione su numerosi atti da lui
sottoscritti di un indirizzo in Ticino non costituisce ammissione di domicilio;
egli contesta altresì di risiedere a Vezia o di lavorare presso la __________,
sostenendo che le telefonate per lui fatte alla __________ vengono in effetti
deviate in __________.
E. Con
osservazioni 22 gennaio 2001 pure l'UE di Lugano sostiene la tardività del ricorso;
esso conferma inoltre la corretta applicazione dell'art. 46 LEF.
considerando
in diritto:
- Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e
ex art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto
materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento
di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura
amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s.).
1.1. Il
ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata va presentato
entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del
provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF), ritenuto che tale termine non comprende il
giorno da cui comincia a decorrere (art. 31 cpv. 1 LEF) e che -se l'ultimo
giorno di tale termine cade in un giorno festivo (sabato o domenica) o in un
giorno ufficialmente riconosciuto come festivo- il termine scade il prossimo
giorno feriale (art. 31 cpv. 3 LEF).
1.2. In
virtù dell'art. 56 LEF, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti
conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti
esecutivi nei periodi preclusi (tra le 20 e le 7, di domenica e nei giorni
ufficialmente riconosciuti come festivi), durante le ferie (sette giorni prima
e dopo la Pasqua e il Natale, e dal 15 luglio al 31 luglio) e contro un
debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57-62 LEF).
Per atti
esecutivi ai sensi dell'art. 56 LEF si intendono unicamente quelle operazione
di un organo di esecuzione forzata, che tendono all'inizio o alla continuazione
di una procedura esecutiva entro un determinato termine, nell'ottica di
permettere al creditore di soddisfarsi sul patrimonio dell'escusso; nonostante
per parte della dottrina tale disposizione sembri proteggere unicamente il
debitore (Thomas Bauer, Basler
Kommentar zum SchKG, n. 25 e 36 ad art. 56; Hugo Wyssen, Geschlossene
Zeiten, Betreibungsferien, Betreibungsferien und Rechtsstillstand, Tesi,
Basilea 1995, pag. 69 s.), per un'altra parte la disposizione si riferisce a
tutti gli atti esecutivi che contemplano un termine, che deve essere rispettato
dal debitore, dal creditore o da terzi interessati (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 27 s. ad art. 56 con esempi; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 6 ad art. 56 con esempi).
Dal momento che l'art. 56 LEF si riferisce genericamente ad "atti
esecutivi" questa Camera è dell'opinione che tale disposizione possa
essere invocata da tutte le parti coinvolte in una procedura esecutiva, poiché
in sostanza ogni atto esecutivo può in un modo o nell'altro causare una
modifica della situazione dell'escusso.
1.3. Nonostante
il tenore dell'art. 56 LEF, tale disposizione non sancisce il divieto per gli
organi di esecuzione forzata di compiere atti esecutivi durante i periodo
preclusi; in effetti tale norma tende unicamente a proteggere l'escusso da atti
d'autorità in momenti della sua vita particolarmente degni di protezione, e ad
evitargli di doversi difendere in tempi più gravosi di altri (Thomas Bauer, op. cit., n. 7
ad art. 63). Atti compiuti durante questi periodi non sono nulli, ma possono
essere annullati con ricorso ex art. 17 LEF (DTF 121 III 92; Thomas Bauer, op. cit., n.
56 ad art. 56).
Nonostante dottrina (fra tutti: Thomas
Bauer, op. cit., n. 51 ad art. 56 con riferimenti) e
Tribunale federale (in particolare DTF 121 III 284, secondo il quale tali
atti non sono né nulli né annullabili; in precedenza, in DTF 121 III 88
cons. 6.aa il Tribunale federale ha tuttavia optato per l'annullabilità) non
sembrino concordare pienamente sulle conseguenze di un atto esecutivo compiuto
in uno dei casi previsti dall'art. 56 LEF, la soluzione pratica generalmente
accettata consiste nel riconoscere che tali atti esplicano effetti solo a
partire dal giorno successivo al periodo escluso (Thomas Bauer, op. cit., n. 51 ad art. 56; Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 63).
1.4. Ex
art. 63 LEF le ferie (art. 56 LEF) e le sospensioni (art. 57ss. LEF) non
impediscono la decorrenza dei termini; tuttavia il termine a disposizione delle
parti (debitore, creditore o terzi) che scade durante le ferie o le sospensioni
è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime.
Tale norma non si pone in contraddizione con l'art. 56 LEF: come
precedentemente considerato (cons. 1.3) quest'ultima disposizione non sancisce
il divieto di compiere atti esecutivi durante i periodi preclusi, le ferie o le
sospensioni, ma ne procrastina gli effetti al giorno seguente l'ultimo
giorno di impossibilità a compiere tali atti. L'art. 63 LEF invece regola il
problema del decorso dei termini, che in assenza di contestazione (ex
art. 17 LEF) continuano a decorrere: secondo tale norma, il termine fissato prima
di un periodo precluso ad atti esecutivi, ma che viene a scadere durante tale
periodo, è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine di tale periodo (Thomas Bauer, op. cit., n. 7
ad art. 63, che si basa su DTF 38 I 679 e 84 III 11). I termini che
invece vengono fissati durante un periodo precluso cominciano a correre
il giorno dopo la fine di tale periodo (cfr. cons. 1.3).
1.5. Alla
luce di quanto sin qui considerato, occorre riconoscere che la decisione
dell'UE di Lugano di rifiutare la domanda di esecuzione contro __________,
decisione emanata il 20 dicembre 2000 (terzo giorno delle ferie esecutive
natalizie), pur non aggravando la situazione dell'escutendo, ha di fatto
impedito che ciò avvenisse: la situazione giuridica di quest'ultimo avrebbe
potuto peggiorare se l'UE avesse stilato il precetto esecutivo; ciò potrebbe
pure succedere se questa Camera dovesse accogliere nel merito il ricorso in
esame. Di conseguenza la decisione 20 dicembre 2000 è un atto esecutivo ai
sensi dell'art. 56 LEF.
Di conseguenza il termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv.2 LEF
comincia a decorrere soltanto il giorno dopo la fine delle ferie esecutive
natalizie (1° gennaio 2001); il termine cominciava pertanto a correre il 2
gennaio 2001 e scadeva l'11 gennaio 2001.
Il
ricorso 11 gennaio 2001 di __________ va pertanto dichiarato tempestivo e
dunque ricevibile.
- In
virtù dell'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.
I motivi di questa scelta sono di diversi ordini: dapprima al legislatore è
sembrato equo, permettere al debitore di non doversi difendere in un luogo
diverso dal proprio domicilio; secondariamente questa scelta favorisce la
sintonia con la procedura civile, che pure essa prevede quale criterio
preponderante per la scelta del foro quello del domicilio del convenuto; in
terzo luogo questa norma è stata voluta per facilitare la tacitazione del
creditore con la realizzazione di oggetti più facilmente reperibili al domicilio
dell'escusso che altrove (Ernst F.
Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, n. 2 ad art. 46); in
quarto luogo questa scelta ha una ragione pratica legata al diritto di
consultazione sancito dall'art. 8a LEF: infatti la concentrazione delle
informazioni presso l'ufficio del luogo di domicilio dell'escusso esclude la
dispersione di dati ed informazioni, a danno soprattutto di terzi.
2.1. Nel
caso di debitori (persone fisiche o giuridiche) domiciliati in uno stato
firmatario della Convenzione di Lugano, l'art. 16 n. 5 di tale convenzione
prevede che, indipendentemente dal domicilio dell'escusso, i tribunali dello
Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione hanno competenza
esclusiva in materia di esecuzione delle sentenze; il procedimento esecutivo
svizzero cade pertanto sotto questa norma (cfr. FF 1990 II 197; Schmid, op. cit., n. 21 ad
art. 46).
Per
quanto riguarda invece i debitori domiciliati in Stati non firmatari della CL,
torna applicabile la LDIP. Dal momento che questa legge non prevede
disposizioni particolari, debitori domiciliati o residenti all'estero possono
essere escussi in Svizzera unicamente alle condizioni previste negli art. 50
(obbligazioni assunte da un debitore domiciliato all'estero a conto di una loro
azienda in Svizzera), 51 (foro del luogo in cui si trova la cosa), 52 (foro del
sequestro) o 54 (foro in caso di fallimento del debitore in fuga) LEF, ossia
soltanto quando esiste un luogo di esecuzione speciale (Schmid, op. cit., n. 22 ad
art. 46).
2.2. L'applicazione
dell'art. 46 cpv. 1 LEF incombe in primis all'Ufficio di esecuzione, che
deve respingere domande di esecuzione in contrasto con quanto ivi previsto. La
sua violazione da parte dell'Ufficio va fatta valere nell'ambito di un ricorso
ex art. 17 LEF (e dunque non della procedura di rigetto dell'opposizione o del
ricorso di diritto pubblico dinanzi il Tribunale federale), poiché di principio
il precetto esecutivo fatto spiccare al luogo sbagliato non è nullo, ma
soltanto annullabile (DTF 96 III 92, 105 III 60; Schmid, op. cit., n. 25 ad
art. 46 e citazioni). Al contrario, se l'esecuzione promossa al luogo errato
lede interessi pubblici o di un numero sconosciuto di terzi interessati, essa è
nulla ex art. 22 LEF: la nullità può essere rilevata dallo stesso organo di
esecuzione forzata o se del caso dall'Autorità di vigilanza nell'ambito di un
ricorso o di una segnalazione/denuncia (Schmid,
op. cit., n. 26 ad art. 46).
2.3. Secondo
dottrina e giurisprudenza la nozione di domicilio del debitore secondo l'art.
46 risp. 67 cpv. 1 cifra 2 LEF, va intesa in senso largo quale indirizzo per la
notificazione del precetto esecutivo. In linea di principio incombe al
creditore reperire questo indirizzo; tuttavia nel caso in cui il creditore non
sia in grado di oggettivamente reperire quest'informazione con gli usuali mezzi
e facendo uso della diligenza necessaria, l'Ufficio è eccezionalmente
tenuto ad esperire ulteriori ricerche, sia pure di ridotta entità, non
possibili altrimenti per l'escutente, per poi passare alla notifica nelle forme
edittali previste dall'art. 66 cpv. 4 LEF (DTF 112 III 6; CEF vig.
20.10.2000 in re S. C. T. e C. S. c. A. G.; Francis Nordman, Basler Kommentar zum SchKG, n. 31
s. ad art. 67; Schmid, op.
cit., n. 51 ad art. 46).
2.4. In
casu occorre rilevare che non solo la creditrice non ha indicato un domicilio
in Svizzera del debitore, ma l'Ufficio dimostra di essere stato a conoscenza
della partenza del debitore alla volta del __________ (cfr. annotazione a mano
sulla domanda di esecuzione e la motivazione dell'avversata decisione 20
dicembre 2000). La decisione di non dare seguito alla domanda di esecuzione si
rileva doppiamente corretta, se si tiene conto che la stessa non è stata fatta
in virtù di una norma che permetta la costituzione di un foro speciale (cfr.
cons. 2.1).
La
documentazione prodotta dalla ricorrente, e le prove da lei offerte (in
particolare l'interrogatorio del debitore e della moglie, e il richiamo di
documentazione dell'Ufficio del registro fondiario), possono sì fondare il
legittimo dubbio che il debitore risiede in Svizzera, ma non sono sufficienti
per inficiare il valore dei doc. F e F1 allestiti dall'Ufficio
controllo abitanti della __________, che attestano la partenza definitiva del
debitore e della di lui moglie per il __________.
Trattandosi
di un debitore con domicilio ufficiale all'estero, non è possibile intimargli
un precetto esecutivo, anche se egli soggiorna temporaneamente in Svizzera. È
tuttavia possibile notificargli un precetto esecutivo per uno dei motivi
enumerati al cons. 2.1.
2.5. Di
conseguenza, il ricorso 11 gennaio 2001 deve essere respinto.
- Sulle
spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art.20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III
383 cons. 2a).
Per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi
richiamati
gli art. 16 CL, 17, 19, 20a, 22, 31, 46, 50-52, 54, 56-63, 66, 67 LEF, art. 61
e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il ricorso 11 gennaio 2001 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19
LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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