AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.218
Data decisione, Autorità:
05.10.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00218
Lugano
5 ottobre
2001/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1° giugno 2001 di
patr. dallo Studio legale __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio
contro l'avviso di pignoramento 23/28 maggio 2001 risp. contro la comunicazione
28 maggio 2001 di impossibilità di effettuare il pignoramento nell'esecuzione
n. __________ promossa contro il ricorrente da
patr. dallo Studio legale __________
richiamata
l'ordinanza presidenziale 5/12 giugno 2001 con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 25 giugno 2001 della
- 26
giugno 2001 dell'Ufficio esecuzione di Lugano
completata l'istruttoria
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell'UE di Lugano del 12 marzo 2001 la
__________ ha chiesto a __________ il pagamento di fr. 4'189'732.-- oltre
interessi all'8% dal 31 gennaio 2001 sulla base di un riconoscimento di debito
21 luglio 2000 risp. di una garanzia.
B. Il PE n. __________ non ha potuto essere notificato a __________,
per cui l'UE di Lugano ha incaricato la Polizia comunale di __________ di
provvedere alla consegna, che quale è avvenuta il 23 aprile 2001.
C. Né sul PE n. __________ consegnato a __________, né sull'esemplare
per il creditore retrocesso all'UE di Lugano figura l'opposizione.
D. Il 21 maggio 2001 la __________ ha chiesto il proseguimento
dell'esecuzione n. __________.
E. Il 23 maggio 2001 l'UE di Lugano ha inviato a __________ l'avviso di
pignoramento, previsto per il 28 maggio 2001. Essendo l'escusso assente, l'UE
di Lugano l'ha diffidato con scritto 1. giugno 2001 a presentarsi all'ufficio
entro il termine di 5 giorni.
F. Con ricorso 1. giugno 2001 __________ ha sostenuto che, nonostante
porti un nome italiano, egli è cresciuto in __________ ed è cittadino
__________. Non conosce e non parla la lingua italiana. Al momento della
consegna del PE in questione, il colloquio con il sergente della polizia
comunale di __________ __________ è risultato estremamente difficoltoso, la
comunicazione essendo praticamente impossibile. Egli ha comunque manifestato in
modo esplicito di non essere debitore nei confronti della __________ e di
opporsi ad ogni richiesta di pagamento. L'escusso ha ritenuto con ciò di avere
fatto tutto quanto poteva essere utile per rifiutare l'esecuzione. Per motivi
che possono essere ascritti solo alle rispettive difficoltà di comprensione
linguistica, non è stata fatta menzione dell'opposizione in calce al PE.
G. Delle osservazioni della __________ e dell'UE di Lugano si dirà, se
del caso, in seguito.
H. Interrogato formalmente __________ ha dichiarato di essere nato in
__________ e di essersi trasferito in __________ all'età di 4 anni, dove ha
vissuto fino al 1982. In seguito ha vissuto a __________, nel __________ e nei
. Dal 1998 risiede in Ticino. Nell'ambito professionale le sue
conoscenze della lingua italiana sono nulle. Per quel che riguarda il
linguaggio corrente, capisce poco e parla poco l'italiano. Il ricorrente ha
dichiarato di non ricordare cosa è avvenuto il 23 aprile 2001 allorquando si è
recato al Municipio di __________ per ritirare il PE in esame. Al momento della
consegna non ne ha capito il contenuto. L'ha mostrato a sua moglie, la quale
gli ha indicato l'importo di fr. 500.--. Era la prima volta che riceveva un
simile documento ha poi osservato che non avendone capito la gravità,
l'ha portato in ufficio e l'ha messo con altri documenti. La sua importanza
l'ha compresa il giorno in cui un cursore è venuto a casa sua. Egli ha poi
aggiunto che è trascorso troppo tempo da quando gli è stato consegnato il PE,
per cui non ricorda come ha reagito. Se gli fosse stato chiesto se doveva ca.
fr. 4'000'000.-- alla __________, avrebbe risposto negativamente.
I. Dall'interrogatorio del teste __________, agente della Polizia
comunale di __________, che ha notificato il PE in oggetto al ricorrente, è
emerso che egli non ricorda cosa è avvenuto e nemmeno ricorda i connotati di
__________. __________ ha dichiarato che di solito, se gli viene chiesto,
spiega che si può interporre opposizione. Nel caso concreto non ricorda come si
è svolta la consegna. Il teste ha però rilevato che non chiede sistematicamente
alle persone alle quali consegna un PE, se vogliono interporre opposizione,
anche per il fatto che hanno 10 giorni di tempo per agire in tal senso.
Considerato
in diritto:
a) In
virtù dell'art. 74 cpv. 1 LEF, l'escusso che intende opporsi ad un precetto
esecutivo deve dichiarare la sua intenzione per iscritto entro il termine
indicato sul precetto esecutivo all'Ufficio d'esecuzione o a voce
immediatamente a chi gli consegna il precetto. Con la revisione della LEF del
1994 la facoltà dell'escusso di interporre opposizione in forma verbale
all'Ufficio di esecuzione è stata allargata anche alle persone che pur non
lavorando per l'Ufficio esplicano funzioni di esecuzione forzata, quali in
particolare il funzionario postale o l'agente di polizia (Balthasar Bessenich, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 8 ad art. 74, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna
1999, n. 26 ad art. 74)
Nel
caso in cui l'escusso abbia comunicato verbalmente l'opposizione alla persona
che gliel'ha notificato, e che quest'ultima abbia omesso di indicare tale
circostanza sul precetto o comunicarla all'Ufficio di esecuzione, l'escusso non
patisce danno alcuno per il fatto che nei registri dell'organo di esecuzione
forzata non è stata annotata la sua opposizione, poiché in ogni caso egli la
può far accertare nell'ambito di una procedura di ricorso ex art. 17 LEF (cfr. DTF
119 III 8 cons. 2.a; Bessenich,
op. cit., n. 9 ad art. 74). Se l'escusso, a cui di principio incombe
l'onere della prova dell'avvenuta opposizione (Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74, e Gilliéron, op. cit., n. 26
ad art. 74 secondo il quale l'escusso sopporta il rischio della non
trasmissione dell'opposizione verbale fatta all'agente notificatore), riesce a
dimostrare di aver interposto opposizione verbale o pur non riuscendovi riesce
comunque a rendere verosimile tale circostanza beneficiando del principio in
dubio pro debitore, si deve ritenere che l'opposizione esplica i suoi
effetti a partire dal giorno in cui - secondo gli accertamenti esperiti nella
procedura di ricorso - è stata formulata (cfr. art. 78 LEF; Bessenich, op. cit., n. 27
ad art. 74; cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 11 ad art. 78). Pertanto, supposto che durante la procedura
ricorsuale abbiano avuto luogo operazioni di esecuzione forzata, accertata
l'opposizione nel termine di legge, tutti gli atti susseguenti diventano nulli,
a meno che nel frattempo l'escusso non abbia aperto azione di accertamento
dell'inesistenza del debito ex art. 85a LEF: in tal caso occorrerà considerare
che un eventuale pignoramento definitivo debba essere mantenuto a titolo
provvisorio (Gilliéron, op.
cit., n. 11 ad art. 78).
b) Interrogato formalmente il ricorrente ha dichiarato di non
ricordare come ha reagito al momento della consegna del PE. Egli ha poi
sostenuto di non essere in grado di leggere l'italiano, aggiungendo di non
avere capito, al momento della consegna del PE in esame, il contenuto del
predetto documento, il primo che egli avesse mai ricevuto. Dopo averlo mostrato
a sua moglie, che gli ha riferito che era tenuto a pagare una tassa di fr.
500.--, __________ ha dichiarato di avere portato il documento in ufficio e di
averlo messo con altri documenti; ha poi discusso del PE solo dopo 15 giorni
con il suo avvocato. Tale comportamento costituisce negligenza dell'escusso,
che non può discolparsi richiamandosi all'eventuale errore della moglie
sull'importo di soli fr. 500.--, la stessa essendo persona ausiliaria
dell'escusso e l'importo dedotto in esecuzione (fr. 4'189'732.--) essendo
comprensibile anche a persona di area linguistica anglo-americana. Dalla sua
deposizione emerge pertanto non solo che il ricorrente non ha dimostrato e
nemmeno reso verosimile di avere interposto opposizione verbale al momento
della consegna del PE, ma che __________ non ha nemmeno sostenuto di avere
esternato la sua volontà di interporre opposizione. Dall'audizione testimoniale
dell'agente della Polizia comunale di __________ __________, che ha proceduto
alla notifica del PE n. __________, qui in esame, si evince che il teste non è
stato in grado di ricordare come si è comportato l'escusso dopo la consegna del
PE e che egli non chiede sistematicamente alle persone alle quali consegna un
tale documento, se vogliono interporre opposizione, atteso che hanno a
disposizione 10 giorni di tempo per procedere in tal senso. Da questa
deposizione e dalle dichiarazioni dell'escusso non emerge pertanto indizio
alcuno atto a rendere almeno verosimile che __________ abbia spiegato a
__________ il significato del contenuto del PE notificatogli e che questi abbia
espresso la sua volontà di opporvisi.
Il
ricorrente è rinviato, se del caso, all'azione di accertamento dell'inesistenza
del debito ex art. 85a LEF, istituto previsto per chi ha omeso di interporre
opposizione e ritiene di contestare nel merito la pretesa in esecuzione.
-
Il ricorso 1. giugno 2001 __________ va quindi respinto. Di
conseguenza l'UE di Lugano proseguirà con gli atti di esecuzione forzata da
esperire nell'ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n.
__________.
-
Sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la
gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in
cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17,
20a, 74, 78 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 3, 7 e 15 LPR
pronuncia:
- Il
ricorso 1. giugno 2001 __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine all'UE di Lugano di proseguire con gli atti di
esecuzione forzata da esperire nell'ambito della procedura esecutiva dipendente
dal PE n. __________.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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