AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2001.245
Data decisione, Autorità:
16.10.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00245
Lugano
16 ottobre
2001
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 luglio 2001 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano quale tenitore
del registro dei patti di riserva di proprietà, e meglio contro le decisioni 15
giugno 2001 (iscrizioni n. __________ __________) di iscrivere le riserve di
proprietà a favore di
patr. dall’avv. __________
quale alienante;
viste le osservazioni:
24 luglio 2001 di
6 agosto 2001 dell’UE
di Lugano;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con due contratti denominati “Contratto di compravendita/
finanziamento di un autopostale" del 28 febbraio 1997 __________
__________ (in seguito: __________ ha venduto a __________ un autopostale
__________, del __________ n. di telaio __________ n. di motore __________ e un
autopostale __________, del __________ n. di telaio __________ __________ n. di
motore __________, per l’importo di fr. 351'303.30 cadauno. Il pagamento del
prezzo della compra-vendita era previsto in rate mensili di fr. 3'400.-- per
dodici anni a decorrere dal mese di gennaio 1997.
Al
punto 7 dei contratti risulta quanto segue:
-“Il
veicolo rimane di proprietà delle __________ fino all’intero pagamento del
prezzo di acquisto. L’assuntore postale autorizza le __________ a fare
iscrivere in qualsiasi momento la riserva di proprietà nel relativo registro.
Fintanto
che la riserva di proprietà sussiste, l’assuntore postale non può vendere l’oggetto
del contratto, farne donazione, noleggiarlo, costituirlo in pegno, trasferirlo
permanentemente lontano dalla Svizzera o impiegarlo in qualsiasi altro modo che
possa nuocere alle __________.
deve avvisare immediatamente le __________ nel caso in cui venga aperta contro
di lui una procedura fallimentare.
si impegna, dopo l’intero pagamento del prezzo di acquisto, a non vendere il
veicolo e a non cederlo a terzi senza il consenso della direzione del servizio
degli autopostali.
In
ogni caso, le __________ hanno diritto ad una parte del ricavo della vendita.”
Con
contratto del 29 dicembre 1998 La __________ ha venduto a __________ un
__________ per l’importo di fr. 379'728.--. Anche in questo caso il pagamento
era previsto in rate mensili e il punto 7 del contratto prevedeva una riserva
di proprietà a favore della __________ nei termini indicati in precedenza.
Dalla
documentazione agli atti risulta che tutti e tre i contratti sono stati
sottoscritti unicamente dalla __________ e non da __________
B. Malgrado non vi sia contratto di compravendita, dalla documentazione
in possesso dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, risulta che nel corso del
2000 sia stato fornito alla __________ un altro autopostale e segnatamente un autopostale
__________ del __________ al prezzo di fr. 436'459.95.
C. A
richiesta della __________, il 15 giugno 2001 l’UE di Lugano ha iscritto nel
relativo registro le riserve di proprietà a favore della venditrice e gravanti
i quattro autoveicoli postali in discussione.
D. Con scritto 5 luglio 2001 i ricorrenti, che avrebbero avuto
conoscenza solo il giorno precedente delle avvenute iscrizioni delle riserve di
proprietà, hanno contestato presso l’UE di Lugano la validità di dette
iscrizioni, ritenuto in sostanza che le parti non avrebbero mai pattuito una
riserva di proprietà su questi autopostali loro venduti dalla __________.
E. Il 6 luglio 2001 l’UE di Lugano ha comunicato ai ricorrenti che solo
con il consenso della __________ avrebbe potuto procedere alla cancellazione
delle iscrizioni nel registro dei patti di riserva della proprietà.
F. Con tempestivo ricorso 9 luglio 2001 __________ e __________ hanno
postulato la declaratoria di nullità delle iscrizioni delle riserve di
proprietà, atteso che:
-
“l’iscrizione è
avvenuta ad opera della __________, ad anni dalla consegna dei veicoli, senza
che il ricorrente ne sapesse nulla, dopo che venne contestato aspramente che
fosse stata pattuita una riserva di proprietà, senza che mai venne sottoscritta
tale riserva e, anzi, dopo che __________ chiese a più riprese la
sottoscrizione dei contratti di vendita, senza mai ottenerla, per deciso
rifiuto”;
-
“da sempre, il
diritto di proprietà sui veicoli oggetto di ricorso è, per mancato accordo e
nel rispetto dei diritti civilistici, di pertinenza del qui ricorrente; la
riserva di proprietà è stata invece ammessa e riconosciuta per altri veicoli”;
-
“non vi è alcun
accordo orale o tacito, né alcuna sottoscrizione contrattuale, per cui alienate
e acquirente prevedono che, in deroga alle regole ordinarie della tradizione,
l’acquirente non diverrà proprietario al momento del trasferimento del
possesso, ma solo quando egli avrà fornito l’insieme della controprestazione
prevista dal contratto d’alienazione”;
-
“il patto di riserva
di proprietà non è comunque valido allorché il compratore non appone la propria
firma perlomeno sulla clausola di riserva di proprietà, scritta”;
-
“la data dei
contratti non firmati è comunque susseguente al trapasso dei veicoli, ciò che
rende ulteriormente problematica l’ammissione dei presupposti per
l’iscrizione”;
-
“il contratto di assuntorato,
in termini generali e senza specifico riferimento ai singoli contratti, riporta
al paragrafo 3.1.: l’assuntore postale è proprietario e detentore del veicolo e
provvede a dotarlo di un numero di identificazione cantonale e assicurarlo”;
-
“dal documento C9,
peraltro non firmato, non emerge assolutamente nulla che possa permettere
l’iscrizione della riserva: il paragrafo 2401 si limita ad asserire che il
veicolo può essere gravato da riserva, come qualsiasi bene mobile”.
G. Con osservazioni 24 luglio 2001 __________ ha postulato, con
protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame, evidenziando che da
svariati decenni __________ è assuntore postale per la __________ e che
nell’ambito di tale collaborazione __________ gli avrebbe fornito decine di
automezzi. In tutti i contratti di compravendita, “usualmente sottoscritti”, le
parti avrebbero pattuito una riserva di proprietà a favore della __________.
I
quattro autoveicoli oggetto del contenzioso sono stati forniti per ultimi,
ossia già nella fase in cui __________ era incappato in una situazione
finanziaria alquanto critica, che lo aveva indotto il 7 gennaio 1999, a costituire
una società anonima, quale estremo tentativo di salvezza, senza comunque alcun
successo.
Contrariamente
a quanto era avvenuto in passato, i contratti di compravendita prodotti sub
doc. 3, 5 e 6 e quello relativo alla fattura prodotta sub doc. 4 non vennero
mai sottoscritti da __________.
L’osservante
ha rilevato che il 14 luglio 1999 __________ ha sottoscritto il contratto per
assuntori postali (doc. 1), il cui paragrafo 8.1. prevede che salvo accordi
contrari, le prescrizioni della __________ contenute nel regolamento “C9 (solo
la parte concernente il personale, fino alla sua validità)”, sono parti
integranti. Il regolamento C9 (doc. 2) prevede poi espressamente che i veicoli
venduti dalla __________ all’assuntore postale possono essere gravati da una
riserva di proprietà a favore della __________. Sottoscrivendo il contratto di
cui al doc. 1 __________ avrebbe aderito anche a tutte le disposizioni dallo
stesso espressamente richiamate quali sue parti integranti. In concreto
sarebbero quindi adempiuti i requisiti dell’art. 4 cpv. 4 Regolamento
concernente l’iscrizione dei patti di riserva della proprietà.
L’osservante
ha chiesto lo stralcio dagli atti di causa dei doc. A, B, C, D e E, rilevando
che “gli scritti su cui poggia -integralmente- la tesi di controparte vennero
redatti dal collega __________ e dal sottoscritto nell’intento di cercare una
soluzione transattiva alla vertenza: la loro produzione in questo contenzioso
viola pertanto, palesemente, l’art. 19 cpv. 2 del Codice professionale dell’Ordine
degli avvocati”.
H. Delle
osservazioni 6 agosto 2001 dell’UE di Lugano, si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
Considerato
in diritto:
-
In virtù dell’art. 715 cpv. 1 CC, affinché la riserva di
proprietà su una cosa mobile consegnata all’acquirente sia valida, occorre che
essa sia iscritta nel registro dei patti di riserva di proprietà tenuto
dall’ufficiale delle esecuzioni nel luogo di domicilio dell’acquirente (Paul-Henri Steinauer, Le droits réels,
vol. II, Berna 1994, n. 2038a).
Fondandosi su questa norma e sulla facoltà concessagli dall’art. 15 cpv. 2 LEF,
il Tribunale federale ha adottato il Regolamento del 19 dicembre 1910
concernente l’iscrizione dei patti di riserva della proprietà (RIPP, RS 211.413.1,
entrato in vigore il 1° gennaio 1912; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Losanna 1999, n. 23 ad art. 15).
-
In virtù dell’art. 21 cpv. 1 RIPP la sorveglianza sugli ufficiali
d’esecuzione nelle loro mansioni di tenitori dei registri dei patti di riserva
di proprietà è affidata all’autorità di vigilanza in materia di esecuzione e
fallimenti; eventuali contestazioni contro l’operato degli Ufficiali vanno
dunque presentate nella forma del ricorso ex art. 17 LEF.
a) Le iscrizioni nel registro per i patti di riserva della proprietà
non richiedono per la loro validità che siano portate a conoscenza
dell’acquirente, a differenza di quanto capita per la cancellazione (art. 14
cpv. 1 RIPP; cfr. DTF 57 III 63): il dies a quo per il computo del
termine di dieci giorni per presentare il ricorso ex art. 17 LEF (cfr. art. 21
RIPP) contro un’iscrizione si determina nel momento in cui l’acquirente ha
avuto notizia dell’iscrizione controversa (cfr. Bruno Haberthür, Die Verordnungen des Bundesgerichts zum Eigentumsvorbehaltsregister,
in BlSchK 1964 p. 9).
b) Dalla documentazione agli atti risulta che __________ e __________
hanno avuto conoscenza delle iscrizioni nel registro dei patti di riserva non
prima del 4 luglio 2001: ne consegue la tempestività del ricorso 9 luglio 2001
contro le iscrizioni 15 giugno 2001 delle riserve di proprietà relative ai due autopostali
__________, all’autopostale __________ e all’autopostale __________
- La
__________ ha chiesto lo stralcio dagli atti di causa degli scritti di cui ai
doc. A, B, C, D e E prodotti da controparte e redatti dai rispettivi
patrocinatori nell’intento di cercare una soluzione transattiva alla vertenza,
ritenuto che la loro produzione violerebbe l’art. 19 cpv. 2 del Codice
professionale dell’Ordine degli avvocati.
Non
compete alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale
Autorità di vigilanza nell’ambito dell’esecuzione della Legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento, accertare se in concreto vi sia stata da parte del
legale dei ricorrenti una violazione delle norme deontologiche relative
all’esercizio della professione di avvocato, riguardando tale competenza, gli
organi espressamente previsti dalle normative regolanti l’attività di avvocato.
Ne consegue che i documenti da A a E prodotti dai ricorrenti devono essere
mantenuti nell’incarto, non avendo richiesto l’avv. __________ la loro
estromissione.
-
Secondo l’art. 6 cpv. 1 RIPP l’Ufficiale d’esecuzione non è tenuto a
verificare l’esattezza delle indicazioni fornite dalle parti (Steinauer, op. cit., n.
2038b), ma deve limitarsi a costatare la propria competenza (art. 2 RIPP; Steinauer, op. cit., n.
2038c) e la presenza degli annessi all’istanza di iscrizione (art. 4 cpv. 3 e 7
RIPP).
In particolare l’Ufficiale non può operare un’iscrizione unilaterale nel
registro dei patti di riserva di proprietà (art. 4 cpv. 4 RIPP): egli infatti
potrà iscrivere nel registro la riserva di proprietà unicamente se annesso
all’istanza vi sarà un documento che dimostri l’accordo dell’altra parte su
tutti i punti che debbono formare l’oggetto dell’iscrizione; il suo controllo
tuttavia non si estende sulla validità del contratto (Steinauer, op. cit., n.
2038b).
-
Nella
fattispecie i due contratti di Compravendita/finanziamento di un autopostale
del 28 febbraio 1997 relativi agli autopostali __________ e il contratto del 29
dicembre 1998 relativo all’autopostale __________ non sono stati sottoscritti
dall’acquirente __________ ma unicamente dalla __________. Per questo motivo
questi contratti non possono vincolare la parte che non li ha sottoscritti: la
pretesa riserva di proprietà della __________ sugli autoveicoli in discussione
non può quindi fondarsi su di essi.
a) Per
confermata prassi e giurisprudenza la riserva di proprietà deve essere pattuita
prima del trapasso del possesso all’acquirente del bene compravenduto (Ivo Schwander, Basler Kommentar zum
ZGB, Basilea 1998, n. 5 ad art. 71527, con rif.). La riserva di proprietà può
comunque essere concordata e iscritta nel registro dei patti di riserva anche
in seguito: in siffatta ipotesi il diritto di proprietà ritorna al venditore
con l’iscrizione nel registro anche senza che vi sia trasferimento del possesso
a quest’ultimo, riservati i diritti di terzi acquisiti nel frattempo (Schwander, op. cit., n. 5 e 6 ad art.
71527, con rif).
b) Il
14 luglio 1999 __________ ha sottoscritto il contratto per __________ (doc. 1),
il cui paragrafo 8.1. prevede che salvo accordi contrari, “le seguenti prescrizioni
e disposizioni interne della __________ sono parti integranti del presente
contratto: C9 (solo la parte concernente il personale, fino alla sua
validità)”. Il regolamento C9 relativo al “Rapporto contrattuale degli
__________ e rapporto di servizio dei conducenti degli __________ (doc. 2),
prevede poi espressamente al suo numero 2401 che “il veicolo può essere gravato
di una riserva di proprietà in favore del__________.
c) A
seguito della formulazione contenuta nel contratto di assuntorato al numero
8.1., secondo cui il regolamento C9 costituirebbe parte integrante del
contratto limitatamente alla “parte concernente il personale, fino alla sua
validità”, non vi è chiarezza su quali siano le disposizioni di questo
regolamento che i contraenti hanno espressamente ritenuto costituire
pattuizione integrante del contratto da loro stipulato e quindi, per quanto di
rilevanza nella fattispecie, non vi è chiarezza se il riferimento al
regolamento C9 riguardi anche la clausola relativa alla riserva di proprietà.
Avendo
__________ sottoscritto unicamente il contratto per assuntori postali (doc. 1)
e non anche il regolamento C9, concernente il rapporto contrattuale degli
__________ e rapporto di servizio dei conducenti degli __________, in concreto
vi è il dubbio che i patti di riserva della proprietà, anche nell’ipotesi in
cui vi sia espresso riferimento a seguito di quanto previsto al punto 8.1. del
contratto di assuntorato, non siano stati validamente conclusi. Questo sia per
quanto riguarda i due autopostali __________ e l’autopostale __________ sia a
maggior ragione per l’autopostale __________ fornito dalla __________ nel corso
del 2000 non ____________________ __________ quale parte e sottoscrittore del
contratto per __________, ma alla __________.
Come
ha fatto il Tribunale federale in DTF 96 III 50-51, relativamente al
rimando alle clausole delle condizioni generali contenenti la riserva di
proprietà, in concreto ci si potrebbe infatti chiedere se il venditore non
doveva rendere esplicitamente noto all’acquirente, al momento della
sottoscrizione del contratto di assuntorato, l’esistenza della riserva nel
regolamento richiamato ma non espressamente sottoscritto.
Non
compete comunque né all’Ufficio di esecuzione né all’Autorità di vigilanza, ma
unicamente al giudice civile, stabilire se la riserva di proprietà sia stata
validamente pattuita (DTF 96 III 50-51). Quando, come in concreto, la
questione di diritto materiale non può essere risolta dagli organi di
esecuzione forzata, gli uffici di esecuzione, quali tenitori del registro dei
patti di riserva di proprietà, devono procedere all’iscrizione, necessaria per
costituire la riserva, per evitare la decadenza del diritto del venditore
connessa alla non iscrizione (DTF 96 III 50-51). Tale decisione non pregiudica
in tutta evidenza la susseguente decisione del giudice civile del merito
relativamente alla validità del patto di riserva della proprietà (DTF 96
III 50-51 e rif. ivi).
- Alla luce di quanto sinora considerato, occorre dunque rilevare
che le iscrizioni operate dall’UE di Lugano sono proceduralmente corrette nei
limiti che competono all'Ufficio d'esecuzione e all'Autorità di vigilanza. Il
ricorso va pertanto respinto.
Per
quanto riguarda le tasse della presente procedura ricorsuale (art. 22
RIPP, abrogato con l’introduzione della vTarLEF, poi sostituita dalla OTLEF)
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17
LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.
a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Parimenti, visto il rimando di cui all’art. 21 cpv. 1 RIPP agli art. 17 ss.
LEF, la presente sentenza è munita dei rimedi di diritto come imposto dall’art.
20a cpv. 2 n. 4 LEF (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 42 ad art. 20a).
Richiamati gli art. 715 CC; art. 15, 17, 20a LEF; art. 2, 4, 6, 7,
14, 21, 22 RIPP; art. 61 e 62 OTLEF; art. 5 LPR
pronuncia:
-
Il
ricorso 9 luglio 2001 __________, e della __________, è respinto.
-
Non
si prelevano tasse e non si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________;
Comunicazione
all’Ufficio esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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