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Numero d'incarto:
15.2001.255
Data decisione, Autorità:
05.10.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00255
Lugano
5 ottobre
2001/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla segnalazione/denuncia 29 agosto 2001
di
__________,
rappr. __________
contro
__________ nell’esecuzione n. __________ promossa dal
segnalante nei confronti di
viste le risultanze dell’ispezione effettuata il 13 settembre 2001
presso l’UEF di __________
esaminati atti e
documenti
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con atto 29 agosto 2001 il __________ ha censurato il modus
operandi dell'UEF di __________ nell’ambito della procedura esecutiva
n.__________, promossa dal segnalante nei confronti di __________ , per il
fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per un anno e sei mesi il
pignoramento e ciò malgrado le ripetute sollecitazioni verbali e scritte
dell’escutente;
che il 13 settembre 2001 è stata compiuta un’indagine conoscitiva
presso l’UEF di __________;
che in tale occasione veniva esaminato l’incarto esecutivo in
oggetto, nonché altri incarti esecutivi aventi quale creditore il __________;
che
l'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi
d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF);
che
il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU
(cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la
Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II,
10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di
carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato
(art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non
sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF)
e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su
segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto
esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.
2.5.a-b ad art. 3, p. 86);
che la segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma
scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va
unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non
assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF);
che
la segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma,
non sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto
alcun atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto;
che
lo stesso vale per segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito
inconsistenti o espressione di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n.
2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in linea di principio aprire
un incarto per ogni segnalazione, bastando la trattazione in via di corrispondenza
o anche semplicemente per telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle
Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio
1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53);
che nel caso di specie il segnalante ha censurato il modus operandi
dell'UEF di __________ nell’ambito della procedura esecutiva n.__________,
promossa dal segnalante nei confronti di __________ , per il fatto che l'organo
d'esecuzione avrebbe procrastinato per un anno e sei mesi il pignoramento e ciò
malgrado le ripetute sollecitazioni verbali e scritte dell’escutente;
che dall’indagine conoscitiva esperita presso l’UEF di __________ 13
settembre 2001 è emerso che la domanda di proseguimento dell’esecuzione
n.__________ risale al 22 dicembre 1999, mentre il pignoramento è stato
eseguito solo l’8 giugno 2001;
che inoltre, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 114 LEF
l’atto di pignoramento non è stato ancora allestito e notificato al debitore;
che s’impone quindi la notifica in tempi brevi dell’atto esecutivo
in oggetto al __________;
che contro l’atto di pignoramento resta aperta, se del caso, la via
del ricorso ex art. 17 LEF;
che
nel corso dell’istruttoria sono tuttavia emerse diverse aritmie
procedurali
imputabili al funzionario dell’UEF di __________;
che
in particolare, nel corso dell’ispezione 13 settembre 2001
presso
l’UEF di __________ sono emersi elementi tali da
giustificare
l’apertura di un procedimento disciplinare ex art. 14
cpv.
2 LEF nei confronti di __________;
che
al segnalante __________, ancorché difetti la qualità di parte nella
procedura disciplinare, viene comunicata copia di questa sentenza per
conoscenza;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art.
81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62
cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 14
cpv. 2 LEF e 11 LALEF
PRONUNCIA
1.La segnalazione/denuncia 29 agosto
2001 del __________, è evasa nel senso dei considerandi.
2.All’UEF di __________ è fissato un
termine di 5 giorni, dal ricevimento di questa decisione, per intimare al
Comune di __________ l’atto di pignoramento nell’esecuzione n. __________
promossa a carico di __________
3.E’ ordinata l’apertura di un
procedimento disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti di __________,
funzionario dell’UEF di __________.
4.Non si prelevano spese e non si
assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro
dieci giorni alla
Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il
tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
- Comunicazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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