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Numero d'incarto:
15.2001.263
Data decisione, Autorità:
08.10.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00263
Lugano
8 ottobre
2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 settembre 2001 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro la decisione 19 settembre 2001 di reiezione della domanda di
esecuzione formulata dalla ricorrente il 12 settembre 2001 contro ,
__________ (), per l’importo di fr. 763'456.--;
viste le
osservazioni 27 settembre 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la
ricorrente pretende l’accoglimento della sua domanda di esecuzione in forza
dell’art. 16 delle proprie Condizioni generali (doc. 5), sottoscritte il 5
maggio 1999 asseritamente dall’escutendo __________;
che il
primo capoverso di questo articolo dispone: “Tutti i rapporti di diritto del
cliente con la __________ sono soggetti al diritto svizzero. Il luogo
d’adempimento, di giurisdizione di esecuzione e fallimenti per i clienti
domiciliati all’estero, nonché la giurisdizione esclusiva per tutti i
procedimenti sono stabiliti a Lugano”;
che
giusta l’art. 50 cpv. 2 LEF, i debitori domiciliati all’estero, che per
l’adempimento di un’obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella
Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto;
che
questo vale soltanto se l’elezione di foro è esplicita, non limitata unicamente
alla notifica di atti o all’inoltro di azioni giudiziarie, e si riferisce al
credito posto in esecuzione (cf. Ernst F. Schmid,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 33 ss. ad
art. 50; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 43 ss. ad art. 50);
che
l’ufficio di esecuzione deve di principio esaminare l’esistenza di una clausola
di elezione di un foro di esecuzione prima di notificare un precetto esecutivo
ad un escusso domiciliato all’estero (Schmid,
op. cit., n. 47 ad art. 50);
che
infatti l’ufficio è tenuto a verificare d’ufficio la propria competenza ratione
loci e non può fondarsi unicamente sulle asserzioni del procedente (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n.
4 ad art. 46; Wüthrich/Schoch,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 12 ad art.
69, con rif.);
che
l’esistenza di una siffatta clausola deve risultare dai documenti prodotti
dall’escutente con la propria domanda di esecuzione, così come un precetto
esecutivo per un’esecuzione in via di realizzazione di pegno può essere
notificato all’escutendo soltanto se dai documenti prodotti dall’escutente
risulta che il diritto di pegno allegato esiste e che l’oggetto del pegno è
localizzato nel circondario dell’ufficio richiesto (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 7 e 23 ad
art. 51);
che, nel
caso in esame, non vi sono elementi nell’incarto che permettono di collegare
con l’escutendo la firma apposta sulle condizioni generali, trattandosi di una
relazione bancaria con denominazione convenzionale (“Careless”);
che la
decisione dell’UE di Lugano va quindi confermata, seppur per un altro motivo, e
il ricorso respinto;
che non
occorre notificare la presente decisione ad __________, non essendo lo stesso
parte in un procedimento in cui i suoi interessi non sono ancora stati
coinvolti, ragione per cui si è anche prescisso di chiedergli osservazioni;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 50 cpv. 2, 51 LEF; 61 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 26 settembre 2001 della
__________, è respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione all’avv. __________;
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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