Foreign debtor domicile clause insufficiently proven for debt enforcement

15.2001.263Altro tribunale8 ott 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged the Lugano debt enforcement office's refusal to proceed with enforcement for CHF 763,456, invoking a forum clause in its general conditions signed by the alleged debtor. The appellate supervisory court held that a special domicile clause under Art. 50(2) SchKG must be explicit and proven by the creditor's documents; the office must examine territorial competence ex officio. Because nothing in the file linked the signature on the conditions to the alleged debtor, the refusal was upheld for a different reason and the appeal was dismissed. The court ordered no costs or compensation.

Massima Omnilex

Art. 50 cpv. 2 LEF; clause of special domicile for enforcement against a debtor domiciled abroad. Such a clause is valid only if it is explicit, extends beyond mere service or judicial venue, and relates to the claim placed in enforcement. The debt enforcement office must examine territorial competence ex officio before issuing the payment order and may rely only on the documents submitted by the creditor; mere assertions are insufficient. If the debtor's signature on the contractual document cannot be attributed on the file, the special domicile clause is not proven and enforcement must be refused. Costs may be waived in supervisory proceedings pursuant to the special statutory regime (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.263

Data decisione, Autorità: 08.10.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00263

Lugano 8 ottobre 2001 CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 settembre 2001 di


rappr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la decisione 19 settembre 2001 di reiezione della domanda di esecuzione formulata dalla ricorrente il 12 settembre 2001 contro , __________ (), per l’importo di fr. 763'456.--;

viste le osservazioni 27 settembre 2001 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che la ricorrente pretende l’accoglimento della sua domanda di esecuzione in forza dell’art. 16 delle proprie Condizioni generali (doc. 5), sottoscritte il 5 maggio 1999 asseritamente dall’escutendo __________;

che il primo capoverso di questo articolo dispone: “Tutti i rapporti di diritto del cliente con la __________ sono soggetti al diritto svizzero. Il luogo d’adempimento, di giurisdizione di esecuzione e fallimenti per i clienti domiciliati all’estero, nonché la giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti sono stabiliti a Lugano”;

che giusta l’art. 50 cpv. 2 LEF, i debitori domiciliati all’estero, che per l’adempimento di un’obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto;

che questo vale soltanto se l’elezione di foro è esplicita, non limitata unicamente alla notifica di atti o all’inoltro di azioni giudiziarie, e si riferisce al credito posto in esecuzione (cf. Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 33 ss. ad art. 50; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 43 ss. ad art. 50);

che l’ufficio di esecuzione deve di principio esaminare l’esistenza di una clausola di elezione di un foro di esecuzione prima di notificare un precetto esecutivo ad un escusso domiciliato all’estero (Schmid, op. cit., n. 47 ad art. 50);

che infatti l’ufficio è tenuto a verificare d’ufficio la propria competenza ratione loci e non può fondarsi unicamente sulle asserzioni del procedente (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 4 ad art. 46; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 12 ad art. 69, con rif.);

che l’esistenza di una siffatta clausola deve risultare dai documenti prodotti dall’escutente con la propria domanda di esecuzione, così come un precetto esecutivo per un’esecuzione in via di realizzazione di pegno può essere notificato all’escutendo soltanto se dai documenti prodotti dall’escutente risulta che il diritto di pegno allegato esiste e che l’oggetto del pegno è localizzato nel circondario dell’ufficio richiesto (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 7 e 23 ad art. 51);

che, nel caso in esame, non vi sono elementi nell’incarto che permettono di collegare con l’escutendo la firma apposta sulle condizioni generali, trattandosi di una relazione bancaria con denominazione convenzionale (“Careless”);

che la decisione dell’UE di Lugano va quindi confermata, seppur per un altro motivo, e il ricorso respinto;

che non occorre notificare la presente decisione ad __________, non essendo lo stesso parte in un procedimento in cui i suoi interessi non sono ancora stati coinvolti, ragione per cui si è anche prescisso di chiedergli osservazioni;

che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 50 cpv. 2, 51 LEF; 61 OTLEF;

pronuncia:

Il ricorso 26 settembre 2001 della __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione all’avv. __________;

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementforum clausespecial domicileforeign debtorterritorial competenceex officio reviewgeneral conditionscost waiver

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the general-conditions clause established an enforceable special domicile/venue in Switzerland under Art. 50(2) SchKG for the claimed debt.

Decisione estratta

No. The file contained no elements linking the alleged debtor to the signature on the general conditions, so the enforcement office's refusal was upheld.

Motivazione estratta

A forum clause for enforcement must be explicit and relate to the debt in question; the office must verify territorial competence ex officio from the creditor's documents. Here, the banking relationship was under a conventional name and the signature could not be attributed to the debtor.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal costs and compensation should be charged.

Decisione estratta

No costs or compensation were awarded.

Motivazione estratta

The procedure was free of charge pursuant to the LEF/OTLEF rules applicable to supervisory appeals.

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