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Numero d'incarto:
15.2001.267
Data decisione, Autorità:
15.10.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00267
Lugano
15 ottobre
2001
LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul reclamo (recte: ricorso) 1° ottobre 2001
di
__________,
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano,
nell'ambito della rogatoria di vendita inoltrata dall'Ufficio di esecuzione
e fallimenti di Mendrisio nel fallimento di
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 6
settembre 2001 l'UF di Lugano ha inviato alla __________ copia dell'avviso di
incanto dei beni siti nel suo circondario da realizzare su incarico rogatoriale
dell'UEF di Mendrisio;
che il 7
settembre 2001 l'UF di Lugano ha pubblicato sul FUCT __________ s. l'avviso di
incanto di 3 fondi siti a __________ e 1 a __________ intestati ad __________,
indicando il valore di stima peritale totale dei 3 fondi di __________ in CHF
1'015'551.– e quello del fondo di __________ in CHF 130'000.–;
che il 10
settembre 2001 la __________ ha chiesto all'UF di Lugano copia della perizia,
poiché riteneva insufficiente il valore di stima indicato sull'avviso
d'incanto;
che il 17
settembre 2001 l'UF di Lugano ha inviato alla __________ copia della perizia;
che con
reclamo (recte: ricorso) 1° ottobre 2001 __________ contesta il valore di stima
peritale dei 3 fondi siti nel Comune di __________ chiedendo che questa Camera
porti tale stima ad almeno CHF 1'900'000.–;
che l'UF
di __________ nelle sue osservazioni ritiene che il ricorso debba essere
dichiarato irricevibile per intempestività;
che il
ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non
l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a
fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo; il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad
art. 17; Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.);
che
l'atto impugnato risulta essere l'avviso d'incanto 7 settembre 2001 dell'UF di
Lugano, pubblicato sul FUCT il medesimo giorno, e che pertanto il termine di
ricorso scadeva lunedì 17 settembre 2001;
che la
__________ ha dimostrato con il proprio scritto 10 settembre 2001 di aver preso
conoscenza del valore di stima dei 3 fondi in questione e che pertanto –
volendo considerare questa seconda data determinante ai fini del giudizio – il
termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF scadeva giovedì 20
settembre 2001;
che di
conseguenza occorre costatare l'irricevibilità del ricorso 1° ottobre 2001
della __________ per tardività;
che sulle
spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 2 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a LEF, art. 61 e 62
OTLEF,
pronuncia:
-
Il ricorso è dichiarato irricevibile per tardività.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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