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Numero d'incarto:
15.2001.292
Data decisione, Autorità:
19.11.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00292
Lugano
19 novembre
2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 novembre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione e il verbale di
stima 4 ottobre 2001 nell'ambito della procedura esecutiva dipendente dal
precetto esecutivo n. __________ in realizzazione del pegno manuale fatto
spiccare da
viste le osservazioni 9 novembre 2001 dell'UE di
Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il
__________ ha fatto spiccare il PE n. __________ nei confronti di __________
per l'incasso di CHF 898.25 oltre accessori;
che
__________ ha interposto opposizione al PE in esame il 6 giugno 2001;
che il
Giudice di Pace di __________ ha citato __________ per l'udienza di discussione
dell'istanza di rigetto dell'opposizione prevista per il 19 settembre 2001,
alla quale ha partecipato unicamente il __________;
che il
Giudice di Pace di __________ ha rigettato integralmente l'opposizione con
sentenza 25 settembre 2001;
che di
conseguenza il __________ ha chiesto la vendita del pegno manuale costituito da
un'autovettura depositata presso il garage stesso;
che l'UE
di Lugano ha comunicato alle parti la domanda di vendita in data 4 ottobre 2001
e il verbale di stima del pegno;
che la
raccomandata spedita a __________ è ritornata non intimata all'UE di Lugano il
18 ottobre 2001; l'UE ha poi rispedito per lettera semplice tale atto all'escusso;
che l'8
novembre 2001 __________ ha inviato all'UE di Lugano per telefax un reclamo
(recte: ricorso) ex art. 17 LEF, chiedendo la sospensione dell'incanto e una
nuova stima che tenga conto del fatto che il __________ avrebbe provocato al
veicolo in questione dei danni durante una riparazione; nelle sue motivazioni
il ricorrente sostiene di non aver ricevuto una citazione all'udienza dinanzi
il Giudice di Pace e sostiene di aver l'intenzione di agire civilmente nei
confronti del __________ in risarcimento di un preteso danno; lo stesso
ricorrente sostiene di aver ricevuto gli atti contestati il 22 ottobre 2001;
che con
osservazioni 9 novembre 2001 l'UE di Lugano chiede che il ricorso sia
dichiarato irricevibile per intempestività, essendo manifestamente tardivo;
che il
ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non
l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a
fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo; il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art.
17; Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s.);
che ex
art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o
temerario; che tale disposizione va intesa in realtà in un senso più largo
corrispondente a quanto disposto dall’art. 36a OG, il quale, oltre a permettere
all’organo giudicante di dichiarare irricevibili i ricorsi e azioni fondati su
modi di procedere da querulomani o altrimenti abusivi (cpv. 2), autorizza pure
la reiezione senza deliberazione pubblica di ricorsi manifestamente infondati
(cpv. 1 lett. b) o irricevibili per ragioni di natura formale (CEF 5
settembre 2001 [15.2001.252]);
che nel
caso in esame il ricorrente ha ammesso di aver ricevuto gli atti contestati con
il suo ricorso il 22 ottobre 2001, di modo che l'ultimo giorno del termine di
10 giorni per ricorrere (art. 17 cpv. 2 LEF) era venerdì 2 novembre 2001, il
giorno precedente essendo festivo, e che dunque il ricorso si palesa manifestamente
tardivo e che va dichiarato irricevibile;
che
tuttavia in futuro l'UE di Lugano eviterà di inviare atti esecutivi per invio
semplice, così come già considerato in CEF 1° marzo 2001 [15.2001.5]
cons. 1.2.3.;
che a
titolo abbondanziale occorre segnalare al ricorrente che ove se ne verifichino
le condizioni egli potrà domandare in ogni tempo al giudice del luogo
dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua
estinzione o della concessione di una dilazione così come previsto dall'art.
85a LEF;
che sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) -
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons.2a); per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
richiamati gli art. 17 e 85a LEF, art. 9 LPR
pronuncia:
-
Il
ricorso 8 novembre 2001 è irricevibile.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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