AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.296
Data decisione, Autorità:
11.01.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.00296
Lugano
11 gennaio
2002
/EC/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Rusca
Segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 31 ottobre 2001 di
(patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e
meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore del 13 giugno/22
ottobre 2001 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente
da
patr. dall'avv. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 21 novembre 2001 di concessione
dell’effetto sospensivo parziale al ricorso, nel senso che l’eccedenza mensile
pignorabile è determinata pendente lite in fr. 2'047.––;
viste
le osservazioni:
–
15 novembre 2001 di _________;
–
20 novembre 2001 dell’UEF di Locarno;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A _________
procede nei confronti di _________ per l’incasso del proprio credito di fr.
152'981.80 oltre accessori. Il 13 giugno 2001 l’UEF di Locarno ha proceduto al
pignoramento del reddito nei confronti di _________, stabilendo l’eccedenza
mensile pignorabile in fr. 3'547.–, determinata come segue:
Introiti:
Debitore fr. 8'847.–
Totale
mensile fr. 8'847.– fr. 8'847.–
Minimo
di esistenza:
Minimo
di base fr. 1’100.–
Alimenti fr. 3'000.–
locazione fr. 700.–
Cassa
malati fr. 500.–
Totale
deduzioni fr. 5'300.– fr. 5'300.–
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 3'547.––.
B. Il
22 ottobre 2001 l’UEF di Locarno ha trasmesso alle parti il verbale di
pignoramento. Con tempestivo ricorso 31 ottobre 2001 _________ è insorto contro
il conteggio allestito dall’UEF di Locarno, postulando la declaratoria di
nullità del calcolo del pignoramento di salario, atteso che:
– “il ricorrente
contesta in primo luogo che i suoi attuali introiti rientrino nei beni pignorabili.
Quest’ultimo infatti è stato pensionato ed è attualmente al beneficio della
rendita della cassa pensione, alla quale si aggiunge la rendita dell’AVS. Entrambe
le posizioni di reddito, rientrano nei beni impignorabili secondo l’art. 92
cpv. 1 cifra 9a e10 LEF”;
– “in aggiunta ad una
rendita derivante dalla cassa pensione, il ricorrente ha beneficiato pure di un
versamento in capitale di fr. 300'000.––. Con detti fondi, il ricorrente ha
acquistato le part. n. __________ e __________ RFD di __________ (…) sono stati
intestati alla moglie, signora __________ ”;
– “a seguito di
problemi coniugali subentrati dopo solo due anni di matrimonio, la moglie ha
lasciato il marito”;
– “quest’ultimo è
quindi stato costretto ad introdurre il 12 novembre 1997 un’istanza di misure
protettrici dell’unione coniugale, tendente all’iscrizione del blocco del
registro fondiario sulle proprietà menzionate precedentemente. La richiesta del
ricorrente è stata accolta in via supercautelare dalla Pretura di Locarno–Città
con decreto 13 novembre 1997”;
– le proprietà “sono
state in un primo momento assegnate in via provvisionale alla moglie del
ricorrente”;
– il Pretore ha poi
accolto la domanda 26 ottobre 1999 dell’escusso, “assegnando l’abitazione in
__________, mappale __________ e __________ RFD di __________, al signor
__________, con la conseguente assunzione degli oneri derivanti dal debito
ipotecario”;
– “il ricorrente, a
causa dei problemi con la moglie, non è in possesso di tutta la documentazione
attestante gli oneri derivanti dalle proprietà in discussione. Dalla pag. 10
del doc. C si rileva però che nel fabbisogno minimo del ricorrente è stato
inserito l’importo di fr. 1'500.– a titolo di interessi ipotecari per
l’abitazione in __________ a __________. Tale cifra deriva dalle indicazioni
date dal patrocinatore della moglie, nell’ambito della motivazione a sostegno
della richiesta di contributo alimentare. A comprova di questa cifra, il
ricorrente è in grado di produrre la conferma di concessione del credito di fr.
400'000.–, nonché la polizza di assicurazione stabili, da quale deriva un onere
complessivo di fr. 1'300.– annui”;
– “nel calcolo del
pignoramento di salario risulta inoltre completamente mancante la posizione
derivante dall’onere fiscale a carico del signor __________. Come risulta dal
doc. C a p. 10, ossia la sentenza del Pretore di Locarno–Città, detto onere è
stato inserito nel fabbisogno minimo del marito, in ragione di fr. 2'000.–“;
– “il ricorrente deve
pure contestare il mancato inserimento nel calcolo della posizione relativa
alle spese dell’automobile, riconosciute pure dal Pretore, in ragione di fr.
300.–“;
– “il ricorrente è
gravato da un ulteriore onere ipotecario, risultante dal doc. D, per una cifra
di complessivi fr. 253'000.–, dal quale deriva un ulteriore carico di interessi
di ca. fr. 12'000.– annui, ossia un ulteriore importo di fr. 1'000.– mensili”;
– “considerato che
secondo il calcolo allestito dall’UEF di Locarno, vi è un importo pignorabile
di fr. 3'547.–, risulta che, considerato gli oneri dell’abitazione coniugale di
fr. 1'500.–, gli oneri fiscali di fr. 2'000.– e le spese auto di fr. 300.–
(totale fr. 3'800.–) non vi è eccedenza pignorabile”.
C. Con
osservazioni 15 novembre 2001 _________ ha postulato la reiezione del gravame
asseverando che l’unico introito impignorabile del ricorrente sarebbe la rendita
AVS.
L’osservante
ha rilevato che dalla p. 10 della sentenza 15 gennaio 2001 della Pretura di
Locarno–Città si evince che il ricorrente “percepisce un’entrata mensile netta
in veste di presidente del __________ di ben fr. 1'335.–“, importo che dovrebbe
essere considerato nel calcolo del minimo di esistenza, che raggiungerebbe in
tal modo i fr. 10'182.– mensili netti.
ha evidenziato che, nell’ipotesi il ricorrente si assuma effettivamente gli
interessi ipotecari e gli oneri connessi all’abitazione in __________ a
__________, quantificati in fr. 1'500.– mensili, è evidente che tale somma non
va aggiunta alla locazione di fr. 700.–.
La
creditrice osserva ancora che “l’ulteriore onere ipotecario non è per nulla
provato”.
D. Con
osservazioni 20 novembre 2001 l’UEF di Locarno ha postulato la reiezione del
gravame asseverando che il debitore non ha prodotto alcun documento attestante
il pagamento di eventuali oneri ipotecari. Anche l’effettivo versamento di fr.
700.– per l’affitto di una camera non è stato documentato.
Considerato
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13; Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art.
93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi
mensili.
-
L'art.
22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente
l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo
esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate
dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.
-
La
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede
al punto I.1. che, come correttamente indicato nel verbale di pignoramento da
parte dell’UEF di Locarno, l’importo base mensile per il debitore che vive solo
ammonta a fr. 1'100.–.
-
Il
ricorrente contesta che i suoi attuali introiti siano pignorabili, ritenuto che
la rendita della cassa pensione e dell’AVS sarebbero impignorabili.
assevera che nel verbale di pignoramento non si terrebbe conto dell’importo di
fr. 1'500.– mensili per gli oneri ipotecari relativi all’abitazione in via
__________ a __________.
Il
ricorrente contesta il mancato inserimento nel calcolo del minimo vitale della
posizione relativa alle spese dell’automobile di fr. 300.– mensili e della
posizione relativa alle imposte da lui dovute di fr. 2'000.– mensili.
Il
ricorrente evidenzia di essere debitore di un ulteriore onere ipotecario di
complessivi fr. 253'000.–, dal quale deriva un ulteriore carico di interessi di
ca. fr. 12'000.– annui.
- In
merito alle singole censure del ricorrente va rilevato:
a) Ex art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF la rendita giusta l’art. 20 della Legge
federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è impignorabile.
aa) Le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili –come
nel caso di specie–, sono invece limitatamente pignorabili come le altre
rendite dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate
per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi
essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita
pagata al debitore dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile ex art. 93 LEF
come il salario che sostituisce (Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 47 p.
174).
bb) Nel quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i
proventi del debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF, che quelli
limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF (Ammon/Gasser,
op. cit., § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito dal
debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino
a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole,
l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può
essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora beneficiare
del minimo di esistenza, purché il minimo di esistenza già sia coperto dalla
rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1).
cc) Dalle precedenti considerazioni emerge che l’UEF di Locarno ha
operato correttamente, computando nel calcolo degli introiti del debitore,
oltre alla rendita versata dalla cassa pensione anche la rendita AVS. L’importo
pignorato è pertanto coperto dalla rendita versata dalla cassa pensione, che
come si deduce dalla precedenti considerazioni è limitatamente pignorabile ex
art. 93 LEF, mentre non vi è pignoramento della rendita AVS, impignorabile ex
art. 92 LEF.
b) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il
reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF
10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF
1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1, FUCT 2/2001 pag.
74 ss.).
Il debitore non
può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto
ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre
2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola,
essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, op.
cit., § 23 n. 66 pag. 178 s.; Vonder
Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il
calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.). Se
il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà
conto degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto
II.1.2).
In casu come si evince pronunciato 15 gennaio 2001 del Segretario assessore di
__________ (doc. C) la casa d’abitazione sita in __________ a __________ è
stata assegnata in via cautelare pendente causa di divorzio a _________, con
l’onere di pagare i relativi interessi ipotecari, quantificati dal Segretario
assessore in fr. 1'500.– mensili.
Oltre al citato
pronunciato l’escusso non ha prodotto alcun giustificativo relativo al credito
ipotecario attuale gravante la casa d’abitazione di __________. Agli atti si
trova unicamente la conferma creditizia trasmessa alla moglie dell’escusso il
22 agosto 1997 della __________ per un importo di CHF 400'000.–, per il quale
la mutuataria doveva corrispondere un interesse annuo del 3,75%. Orbene volendo
supporre che il tasso di interesse sia rimasto immutato e che la moglie
dell’escusso non abbia mai provveduto a versare degli ammortamenti, il 3,75%
annuo del capitale mutuato corrisponde a CHF 15'000.–, ossia a rate mensili di
CHF 1’250.–.
Nel caso in
esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga
calcolato a titolo di interessi ipotecari l'importo di fr. 1’500.– per
l’abitazione di __________. Tale importo risulta proporzionato agli effettivi interessi
ipotecari che il ricorrente dovrà pagare alla __________, ai contributi di
diritto pubblico e alle rimanenti spese di manutenzione dell’abitazione che
dovranno essere sopportate dal ricorrente, tra cui le spese di assicurazione
dell’immobile.
Nel calcolo del
minimo d’esistenza dell’escusso l’importo di fr. 1'500.– mensili deve essere
conteggiato in alternativa e non cumulativamente all’importo di fr. 700.– per
spese di locazione: infatti, come rettamente osservato dalla procedente, è di
tutta evidenza che se l’escusso può disporre dell’abitazione di __________,
pagandone i relativi costi, egli non può anche beneficiare di ulteriori
decurtazioni a titolo di non meglio precisati canoni locativi.
c) E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese
fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di
esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex
art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio
della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/ Gasser, op. cit., § 23 n.27,
p.170; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
24 n. 60). In casu il ricorrente è pensionato e non esercita alcuna attività
lavorativa: ne consegue dunque che le spese connesse all’uso dell’automobile
non possono rientrare nel minimo di esistenza di _________.
d) Per quanto riguarda la prospettata riduzione di fr. 2000.– mensili
per imposte e di fr. 1'000.– circa quali interessi per un debito di conto
corrente nei confronti della Banca __________ non attinente all’abitazione di
__________ a __________, va evidenziato che perché si diano privilegi in
diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale
senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di
questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di
fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il
debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro
confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi
alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o
all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali
indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112
III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta
evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei
debiti per imposte e per interessi ipotecari non possono entrare in linea di
conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali
richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia
concesso a Confederazione, Cantone e Comune nonché alla __________ del Cantone
Ticino quale asserita creditrice ipotecaria garantita da un fondo non adibito
ad abitazione dell’escusso.
Abbondanzialmente
si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.
- a) Con osservazioni 15 novembre 2001 _________ ha rilevato che
dalla p. 10 della sentenza 15 gennaio 2001 della Pretura di Locarno–Città
risulta che il ricorrente “percepisce un’entrata mensile netta in veste di
presidente del __________ fr. 1'335.–“, importo che dovrebbe essere considerato
nel calcolo del suo minimo di esistenza, che raggiungerebbe in tal modo i fr.
10'182.– mensili netti.
b) Sebbene il
divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 22 LPR concerne unicamente
l'esito finale del gravame e pertanto le singole poste di reddito o di minimo
esistenziale possono essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a
sfavore del ricorrente, in concreto dall’estratto del Registro di commercio
attinente alla Officine idroelettriche di __________ risulta che _________ è
stato radiato quale presidente del consiglio di amministrazione il 23 maggio
2001: ne consegue pertanto che alla data del pignoramento egli non poteva più
disporre di un tale reddito.
- Sulla
base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di
esistenza di _________ si presenta come segue:
Introiti:
Debitore fr. 8'847.–
Totale
mensile fr. 8'847.– fr. 8'847.–
Minimo
di esistenza:
Minimo
di base fr. 1’100.–
Alimenti fr. 3'000.–
oneri
abitazione fr. 1’500.–
Cassa
malati fr. 500.–
Totale
deduzioni fr. 6'100.– fr. 6'100.–
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 2'747–.
E’
pertanto pignorata l’eccedenza mensile di fr. 2'747.–.
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 92, 93 LEF; 22 LPR;
pronuncia: 1. Il ricorso
31 ottobre 2001 dell’ing. _________, è parzialmente accolto.
-
Di
conseguenza è ordinato il pignoramento dell’eccedenza mensile dell’ing.
_________ di fr. 2'747.–.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - ___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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