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Numero d'incarto:
15.2001.35
Data decisione, Autorità:
20.04.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00035
Lugano
20 aprile
2001
/LG/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2001 di
__________,
rappr. da: __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro la decisione di modificare l'elenco oneri del mapp. __________
RFD di __________, nell'ambito della procedura di realizzazione del pegno
promossa da
avverso
procedura
concernente anche
__________ rappr.
da __________
esaminati atti e
documenti
ritenuto
in fatto:
A. Il
30 gennaio 2001 l'UE di Lugano ha depositato l'elenco oneri del mapp.
__________ RFD di __________ di proprietà dell'escusso __________, già in
__________ ed ora di ignota dimora.
In tale elenco l'Ufficio ha dapprima indicato le ipoteche legali notificate dal
__________, poi ha menzionato due cartelle ipotecarie di primo e pari rango di
CHF 225'000.-- oltre interessi al 7% ciascuna a garanzia di un credito concesso
dalla __________ (di seguito: __________) all'escusso, ed infine ha elencato le
esecuzioni in via di pignoramento del __________ e dell'Ufficio esazione e
condoni (di seguito: UEC).
B. Con
raccomandata 2 febbraio 2001 la __________ ha contestato l'insinuazione del
__________ relativa alle ipoteche legali, sostenendo che solo i tributi
cresciuti in giudicato prima del termine di 5 anni godono della garanzia
dell'ipoteca legale e che gli interessi notificati dal __________ sarebbero
composti e non semplici.
C. Il 5
febbraio 2001 l'UE di Lugano ha comunicato al __________ di accettare la
contestazione della __________ e ha modificato l'elenco oneri, stralciando
tutte le pretese anteriori al 1997 e modificando l'importo degli interessi per
il credito relativo ai contributi di miglioria, garantito da ipoteca legale
iscritta il 21 giugno 1996 a RF.
D. Con
ricorso 15 febbraio 2001 il __________ contesta la decisione 2 febbraio 2001,
notificatagli il 6 febbraio 2001, sostenendo che le imposte garantite da
ipoteca legale per il periodo 1989-1994 hanno fatto oggetto di procedure
esecutive terminatesi con il rilascio di altrettanti attestati di carenza di
beni, per cui tali importi si prescriverebbero ora in 20 anni; il __________ ha
inoltre rilevato che gli interessi per contributi di miglioria non sono
composti (come erroneamente indicato nei propri scritti), producendo una
tabella a comprova di tale affermazione.
E. Con
osservazioni 27 febbraio 2001 la __________ sostiene che secondo l'art. 252 LT
l'ipoteca legale richiesta dal __________ è garantita unicamente per i 5 anni
successivi alla crescita in giudicato della tassazione; la __________ ha
inoltre confermato la correttezza del calcolo dell'UE degli interessi per i
contributi di miglioria.
F. Con
osservazioni 5 marzo 2001 l'UE di Lugano conferma la propria decisione, e
rifacendosi all'art. 141 LEF non ha sospeso l'incanto previsto per il 26 marzo
2001.
considerando
in diritto:
-
Il
ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non
l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a
fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad
art. 17; Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag 14 s.).
-
In
virtù dell'art. 140 LEF, l'Ufficio constata prima dell'incanto ed in base alle
insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto attuale del
registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L'Ufficio di esecuzione (al
contrario di quello di fallimento, cfr. l'art. 259 LEF che non rimanda all'art.
- non ha potere alcuno di controllare titolarità e portata delle pretese
insinuate; l'Ufficio di esecuzione non può pertanto modificare, rifiutare,
contestare (DTF 121 III 24) o richiedere documenti giustificativi a
sostegno di tali pretese (art. 36 cpv. 2 RFF; DTF 112 III 30). L'Ufficio
di esecuzione è unicamente legittimato a rifiutare le richieste di iscrizione,
che non costituiscono in alcun caso un aggravio per il fondo. L'elenco oneri,
seppure possa contenere in tal guisa pretese indebite, cresce comunque in
giudicato se non vi sono contestazioni o se la procedura di contestazione si è
conclusa senza modificare tali insinuazioni (Markus Häusermann / Kurt Stöckli / Andreas Feuz, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 101-106 ad art. 140).
2.1. Gli
elenchi oneri possono essere contestati con ricorso ex art. 17 LEF unicamente
con argomentazioni di carattere formale, rimanendo gli argomenti di carattere
materiale di esclusiva competenza del giudice civile (art. 140 cpv. 2 LEF, con
rimando agli art. 106-109 LEF e art. 39 RFF; Häusermann / Kurt Stöckli / Andreas Feuz, op. cit.,
n. 126 ad art. 140).
2.2. Dal
momento che l'Ufficio riceve una contestazione degli elenchi oneri, esso deve
dare avvio alla procedura di contestazione (art. 140 cpv. 2 LEF). Se la pretesa
contestata è iscritta a Registro fondiario, l'Ufficio impartisce un termine di
venti giorni al contestante per promuovere l'azione di contestazione della
pretesa (art. 108 cpv. 3 LEF e 39 RFF, su rimando dell'art. 140 cpv. 2 LEF; Häusermann / Kurt Stöckli / Andrea Feuz,
op. cit., n. 123 ad art. 140). Se la pretesa contestata non è invece
iscritta a Registro fondiario, l'Ufficio impartisce un termine di venti giorni
all'insinuante per promuovere l'azione di accertamento della sua pretesa (art.
107 cpv. 5 LEF e 39 RFF, su rimando dell'art. 140; CEFvig [91/85] 12
agosto 1986, confermata in: DTF 112 III 109 cons. 4.a; Häusermann / Kurt Stöckli / Andreas Feuz,
op. cit., n. 123 ad art. 140).
2.3. Ne
consegue che l'Ufficio di esecuzione di Lugano, ricevuta la contestazione 2
febbraio 2001 della __________ avverso l'elenco oneri 30 gennaio 2001 del mapp.
__________ RFD di __________, avrebbe dovuto impartire un termine di 20 giorni
al __________ per far accertare le pretese contestate dalla __________ (in casu
le tasse immobiliari dal 1989 al 1994), e impartire un termine di 20 giorni
alla __________ per contestare la pretesa di interessi del __________ garantita
da ipoteca legale iscritta il 21 giugno 1996.
Pertanto il ricorso 15 febbraio 2001 del __________ va accolto e l'elenco oneri
30 gennaio 2001 va confermato. L'Ufficio provvederà dunque a notificare a tutti
gli interessati l'annullamento giudiziale della propria decisione 15 febbraio
2001 e la conferma degli originali elenchi oneri 30 gennaio 2001. Al contempo
l'Ufficio impartirà i termini per agire di cui sopra alle parti interessate.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean–François Poudret /
Suzette Sandoz–Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 107, 108 e 140 LEF,
art. 36 e 39 RFF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
- Il ricorso 15 febbraio 2001 __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullata la decisione 15 febbraio 2001 dell'UE di Lugano e
confermato l'elenco oneri 30 gennaio 2001 del mapp. __________ RFD di
__________.
1.2. L'UE
di Lugano impartirà un termine di 20 giorni al __________ per accertare le
pretese contestate dalla __________
1.3. L'UE
di Lugano impartirà un termine di 20 giorni __________ per contestare la
pretesa di interessi del __________ garantita da ipoteca legale iscritta il 21
giugno 1996 sul mapp. __________ RFD di __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Comunicazione
all'Ufficio di esecuzione di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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